Professionisti: ritenuta d’acconto provata anche senza certificazione

Redazione 20/07/18
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In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata, non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare il duplice prelievo.

Così la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha accolto il ricorso di un avvocato contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia, nell’ambito di una controversia relativa all’impugnativa delle cartelle di pagamento emesse ex art. 36 ter Dpr n. 600/1973, di rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto che l’avvocato non avesse provato le ritenute d’acconto alla fonte effettuate dai sostituti d’imposta, omettendo di produrre la certificazione prevista per legge. Invero, controbatte il legale ricorrente in Cassazione, la Ctr aveva omesso di esaminare altra documentazione tempestivamente prodotta in giudizio, quale la dichiarazione sostitutiva, le fatture ed i versamenti bancari. Tutti documenti da cui poteva evincersi chiaramente l’effettivo assoggettamento a ritenuta dei compensi per le prestazioni professionali, pur in assenza della certificazione dei sostituti d’imposta.

Scomputo ritenute d’acconto, da provare anche con documenti equipollenti alla certificazione

La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura – cassando in relazione a detto motivo la sentenza impugnata – laddove afferma che l’inosservanza dell’obbligo del sostituito d’imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate, non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di una imposizione già scontata alla fonte. La norma attualmente vigente, dedicata allo scomputo delle ritenute d’acconto, difatti, ne subordina la legittimità al solo fatto che esse siano state “operate”. Quel che rileva, quindi, è il fatto storico (effettiva decurtazione) che, seppure viene dimostrato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato anche con altri mezzi equivalenti da parte di chi la ritenuta ha subito.

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