Professione forense ed incompatibilità, solo il legislatore statale può estendere il campo di applicazione delle deroghe

Redazione 24/05/13
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Lilla Laperuta

La normativa regionale che consente agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione, estende la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza, e, pertanto si pone in contrasto con l’art. 117 Cost,. terzo comma. Lo ha dichiarato la Consulta nella sentenza n. 91 depositata il 22 maggio nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Regione Campania n. 1/2009.

Si ricorda, in punto di diritto, che il regime delle incompatibilità della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall’art. 3, comma 2, R.D.L. 1578/1933 laddove si prevede che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica. Tale regime di incompatibilità è derogabile per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo «per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera e a condizione che siano iscritti nell’elenco speciale annesso agli albi professionali.

Si evidenzia altresì che su tale argomento si è consolidato un indirizzo  giurisprudenziale di legittimità  secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale prestano al loro opera, non essendo consentito ritenere proprio dell’ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.

Ancora, la Consulta  ritiene che del tutto coerente con il quadro normativo ed i principi illustrati  è stato il sopravvenuto intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha espressamente ribadito il regime d’incompatibilità professionale che prevede che gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitatati alla trattazione degli affari legali dell’ente stesso  a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni (artt. 19-23).

Infine, si ha premura di sottolineare che in ambito di incompatibilità professionale l’ampliamento del campo di applicazione delle deroghe è sempre possibile, ma può intervenire solo il legislatore statale.

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