Processo telematico: in Gazzetta le nuove specifiche tecniche

Redazione 07/12/12
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Anna Costagliola

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 il decreto del Ministero della giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012 contenente “Regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”.

Il provvedimento, in vigore dal prossimo 20 dicembre, interviene a modificare il precedente decreto ministeriale n. 44/2011, adeguandolo alle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica a mezzo della posta elettronica certificata. Con il citato D.M. 44/2011 si è data concreta attuazione alle disposizioni legislative in materia di informatizzazione della giustizia (D.L. 193/2009, conv. nella L. 24/2010) attraverso la definizione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il nuovo regolamento provvede, dunque, ad aggiornare le specifiche tecniche per automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari.

Tra le altre previsioni, viene disposto, in particolare, che l’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, possa essere depositato nel fascicolo informatico senza la previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale previsti fino ad ora.

Con riferimento, poi, alla notificazione delle comparse e delle memorie tra avvocati ai sensi dell’art. 170, co. 4, del codice di procedura civile, il nuovo provvedimento consente al difensore di effettuare la notificazione, nel corso del procedimento, mediante invio telematico della memoria o della comparsa alle parti costituite.

Infine, qualora venga generato un avviso di mancata consegna, negli uffici giudiziari verrà pubblicato un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria dell’ufficio giudiziario contenente solo gli elementi identificativi del procedimento, delle parti e dei patrocinatori.

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