Con il Decreto del Ministero della Giustizia 30 dicembre 2025, n. 206, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025 (testo in PDF scaricabile dal box qui sotto), il legislatore interviene in modo mirato sul processo penale telematico, modificando il precedente D.M. 29 dicembre 2023, n. 217. La finalità è chiaramente operativa: rimodulare i termini di transizione e ridefinire, per alcune tipologie di atti e procedimenti, quando sia ancora ammesso il deposito con modalità non telematiche.
Il punto principale del decreto è che alcune scadenze, che nel regime vigente avrebbero “stretto” il sistema già dal 1° gennaio 2026, vengono spostate e precisate, in modo da accompagnare gradualmente uffici e operatori verso il telematico pieno, riducendo il rischio di blocchi e disfunzioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Modifica chiave: nuove finestre per depositi non telematici
- 2. Procedimenti del libro IV e sequestro probatorio: deroga fino al 31 marzo 2026
- 3. Coordinamento normativo: come cambiano i commi già esistenti
- 4. Monitoraggio mensile: cosa cambia per governance e funzionamento
- 5. Conclusioni operative: cosa fare subito
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1. Modifica chiave: nuove finestre per depositi non telematici
Il cuore del D.M. 206/2025 è l’art. 1, che inserisce nell’art. 3 del D.M. 217/2023 due nuovi commi: 3-bis e 3-ter. In concreto, il decreto introduce due nuove deroghe temporanee alla regola del deposito esclusivamente telematico.
Intercettazioni: deroga fino al 30 giugno 2026
Il nuovo comma 3-bis stabilisce che sino al 30 giugno 2026 il deposito di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni (telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti) può avvenire anche con modalità non telematiche.
Attenzione: la norma riguarda il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (tipicamente uffici e cancellerie/segretarie). Operativamente, ciò significa che l’area intercettazioni resta “in transizione” più a lungo, presumibilmente per ragioni di sensibilità dei dati e di complessità tecnica dei flussi. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Procedimenti del libro IV e sequestro probatorio: deroga fino al 31 marzo 2026
Il nuovo comma 3-ter introduce una seconda finestra: sino al 31 marzo 2026, presso gli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) (quindi il tribunale ordinario), il deposito può avvenire anche con modalità non telematiche per:
- procedimenti del libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale;
- impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Questa previsione è particolarmente rilevante perché riguarda sia soggetti abilitati interni sia soggetti abilitati esterni (quindi anche difensori e parti abilitate al deposito). In altre parole, per questi segmenti processuali, fino al 31 marzo 2026 continua ad essere ammessa una gestione ibrida, riducendo i rischi di decadenze e contestazioni legate a disallineamenti tecnologici.
3. Coordinamento normativo: come cambiano i commi già esistenti
Il D.M. 206/2025 non si limita ad aggiungere nuove deroghe: interviene anche per coordinare l’articolo 3 del D.M. 217/2023, evitando sovrapposizioni.
In particolare:
- il comma 1 viene aggiornato per includere tra le eccezioni anche i nuovi commi 3-bis e 3-ter;
- il comma 3 viene ritagliato: ora riguarda i procedimenti del libro IV diversi da quelli indicati nel comma 3-ter;
- viene eliminato dal comma 3 il riferimento alle impugnazioni sul sequestro probatorio, perché questa materia è ora disciplinata espressamente dal comma 3-ter;
- il comma 4 viene aggiornato per richiamare anche il comma 3-bis.
Operativamente, questo significa una cosa sola: la disciplina transitoria diventa più chiara e “a blocchi”, con deroghe tipizzate e temporalmente definite.
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4. Monitoraggio mensile: cosa cambia per governance e funzionamento
L’art. 2 introduce una previsione spesso sottovalutata ma strategica: un sistema di monitoraggio dell’attuazione.
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e poi con cadenza mensile, il Direttore generale per i servizi applicativi deve inviare al Comitato tecnico-scientifico (ex art. 2, comma 16, L. 134/2021) una relazione sintetica su:
- flussi documentali negli uffici coinvolti;
- stato di funzionamento e affinamento dei sistemi;
- criticità, iniziative correttive ed esiti.
In termini pratici, ciò consente al Ministero di intervenire rapidamente in caso di malfunzionamenti o colli di bottiglia, e prepara il terreno per il passaggio definitivo al telematico.
5. Conclusioni operative: cosa fare subito
Per chi opera nel penale (uffici, avvocati, consulenti), il D.M. 206/2025 impone tre azioni immediate:
- Aggiornare le procedure interne: fino al 30 giugno 2026 per intercettazioni e fino al 31 marzo 2026 per i procedimenti indicati dal comma 3-ter resta possibile il non telematico.
- Gestire il rischio decadenze: verificare caso per caso se l’atto rientra nelle aree derogate o nel telematico obbligatorio.
- Documentare le scelte di deposito: in fase transitoria, la tracciabilità delle modalità adottate è essenziale per prevenire contestazioni.
In sintesi: il decreto non cambia l’obiettivo (telematico come regola), ma rende la transizione più graduale, con scadenze mirate e un controllo mensile sull’effettiva tenuta del sistema.
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