Problemi di verifica della validità della querela

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Nei delitti perseguibili a querela (e pertanto in tutti i delitti di competenza del Giudice di Pace) sorge spesso la necessità di procedere alla verifica della validità giuridica della querela, a seguito di specifica eccezione della difesa dell’imputato. Trattandosi di condizione di procedibilità, la relativa eccezione è idonea a definire il procedimento ed è quindi da esaminare e decidere in via preliminare.
Le norme sono quelle di cui agli artt. 336 e 337 cpp, con l’integrazione, se del caso, degli artt. 120 e seguenti C.P.
In sintesi, anche con il soccorso della giurisprudenza e della dottrina, si possono identificare gli elementi indispensabili per la validità della querela sotto due fondamentali aspetti.
 
  1. La certezza della provenienza
  2. La certezza della presentazione
 
Sul primo punto, la norma richiede che il querelante sia sufficientemente identificato e che la sua firma sia autentica. Occorre inoltre che sia manifestata in modo chiaro e non equivoco la volontà di perseguire il responsabile del reato, con la applicazione della pena prevista dalla legge.
Quanto all’identificazione la giurisprudenza ha ritenuto che l’eventuale difetto non generi nullità ma soltanto irregolarità di ordine amministrativo.
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non genera invalidità dell’atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla”. (Cassazione penale , sez. V, 15 marzo     2005, n. 15253 in Cass. pen. 2006, 9 2917)
“La mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non genera invalidità dell’atto ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale.   (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla relativa sottoscrizione da parte del querelante, autenticata nelle forme di legge)”. (Cassazione penale , sez. V, 03 aprile    2006, n. 16549 in CED Cass. pen. 2006, 234448).
 
In ordine alla autenticità della firma, tale esigenza può essere soddisfatta anche tramite autenticazione del difensore, ancorchè non formalmente nominato.
“In tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni   rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.   (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia)”.  (Cassazione penale , sez. un., 11 luglio    2006, n. 26549 in Cass. pen. 2006, 11 3523).
“La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell’art. 337, comma 1, c.p.p., dell’autenticazione  della sottoscrizione da parte del soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal   difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. Ne consegue che deve essere dichiarata  improcedibile la querela, pervenuta per posta, priva dell’autenticazione del soggetto a ciò legittimato”.  (Tribunale Milano, 20 giugno    2005 in Foro ambrosiano 2005, 2 196).
 
Sul secondo punto, in considerazione del fatto che la querela può essere presentata anche da un incaricato o spedita per posta, la eventuale carenza di formalità dell’ufficio ricevente o la sua incompetenza per materia o territorio, non producono vizi di nullità.
 
“In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato   l’atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che   l’atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio   la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l’azione penale, perché l’attestazione di ricezione ed identificazione   del proponente della querela, apposta in calce all’atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al p.m. ovvero ad altre   autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario)”. (Cassazione penale , sez. VI, 24 gennaio   2007, n. 12349 in CED Cass. pen. 2007, 235942).
“La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del p.m.(nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza   e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all’ufficio ricevente”. (Cassazione penale, sez. IV, 22 marzo     2006, n. 19198 in CED Cass. pen. 2006, 234196).
 
Nel caso di presentazione ad opera di incaricato o trasmessa tramite posta, appare indispensabile che la sottoscrizione del querelante sia autentica.
 
“La dichiarazione di querela può essere presentata da un incaricato   purché la sottoscrizione sia autenticata. L’autenticazione della   sottoscrizione della querela si giustifica come garanzia della   provenienza dell’atto da persona ad esso legittimata, al fine di   evitare l’inutile attivazione degli organi della giustizia penale.   Pertanto, la mancanza di detta sottoscrizione non può essere sanata   dal comportamento tenuto in   udienza dalla persona offesa che   confermi la propria volontà di procedere a carico del responsabile,   qualora ciò avvenga decorsi i termini per la proposizione della   querela stessa”.    (Tribunale Monza, 29 giugno    2004 in Foro ambrosiano 2004, 345 (s.m.).
“La querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal difensore non richiede, ex art. 337 c.p.p. ulteriori formalità   per la presentazione ad opera di soggetto diverso dal proponente; ne deriva che, in tal caso, il conferimento al difensore   dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta”.  (Cassazione penale , sez. V, 19 dicembre 2005, n. 4649 in CED Cass. pen. 2006, 233602; conforme Cassazione penale , sez. V, 05 ottobre   2005, n. 9004 in CED Cass. pen. 2006, 233762).
 
Ai fini della verifica della procedibilità occorre che la querela sia prodotta nel fascicolo del dibattimento e che da essa risulti comunque svolta la attività dell’identificazione del querelante e della autenticità della sottoscrizione.
 
“La mancanza, nell’atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell’attestazione, prevista dall’art. 337 comma   4 c.p.p., della data e del luogo di presentazione nonché dell’avvenuta identificazione del querelante non impedisce che detta   attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d’ufficio nel corso del giudizio di   primo grado ed anche in quello d’appello, ove soltanto in quest’ultima sede sia sorta la relativa questione. (Nella specie,   in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato intempestiva   per tardività l’avvenuta produzione, da parte del p.m., prima della discussione finale, della lettera, contenente i dati richiesti   dall’art. 337 comma 4 c.p.p., con la quale il comando di stazione dei carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla   Procura della Repubblica)”. (Cassazione penale , sez. V, 18 gennaio   2005, n. 16400 in Cass. pen. 2006, 9 2917).
 
 
In definitiva il Giudice dovrà verificare, caso per caso e dinanzi a specifica eccezione, se
risulti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla e se la sottoscrizione della querela sia autenticata (ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal   difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente).
Dovrà altresì verificare se risulti certa la circostanza di fatto della presentazione ad un organo astrattamente legittimato a ricevere l’atto.
 
In presenza della verifica positiva di tali condizioni la querela, ai fini della condizione di procedibilità, dovrà ritenersi validamente presentata.
 
Possono presentarsi casi particolari nel caso di unica querela sottoscritta da più persone; gli artt. 122 e 123 C.P. prevedono l’estensione degli effetti della querela sia nei confronti delle parti offese che dei responsabili dell’illecito. Tuttavia potrebbe presentarsi il caso di una querela sottoscritta da due o più querelanti nella quale vi sia da verificare la sussistenza dei sopradescritti requisiti con riferimento ad uno soltanto dei querelanti.
La disposizione dell’art. 122 C.P., infatti, presuppone un fatto lesivo contemporaneamente degli interessi di più querelanti. Ma nell’ipotesi di uno o più fatti che presentino la lesione di diritti di uno solo fra i querelanti, l’effetto estensivo della querela presentata dall’altro offeso non è idoneo ad impedire la verifica della validità della querela dell’altra parte offesa dal fatto.
Un possibile esempio concreto potrebbe essere così sintetizzato:
Due persone sottoscrivono un’unica querela esponendo di essere stati lesi dal comportamento di altra persona; nell’esposizione del fatto si rileva che il presunto responsabile ha posto in essere atti che in parte ledono gli interessi di entrambi i querelanti e in parte costruiscono offesa per soltanto uno di essi.
La querela, pur essendo sottoscritta da entrambe le parti lese, viene presentata da una sola di esse; si eccepisce la mancata identificazione certa del querelante assente.
L’eccezione potrà essere accolta (previa verifica dei requisiti esposti) limitatamente a quella parte del fatto denunciato che riguardi in via esclusiva quella parte offesa per la quale è riscontrabile il difetto di querela, ma non per quella parte del fatto che riguardi entrambi i querelanti e per il quale la querela appare correttamente presentata.
Si tratta di casi rari ed eccezionali, che possono agevolmente essere affrontati al riscontro degli elementi che si è cercato di identificare con l’analisi che precede.
 
Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza

Amoroso Roberto

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