Privacy dei defunti – diritto dei accesso alla cartella clinica del deceduto

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Il diritto di accesso ai dati personali delle persone decedute, è riconosciuto dall’art. 9 Codice privacy a tutti coloro che hanno un interesse proprio, ovvero agiscono a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione; tale diritto di acceso è differente dalla richiesta di presa visione o rilascio copia della cartella clinica normata dall’art. 92 della stessa legge.

Infatti, l’art. 92 prevede che soggetti diversi dall’interessato possano ottenere copia della cartella clinica, in caso di richiesta giustificata dalla documentata necessità di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

La differenza tra le due modalità per venire a conoscenza di una cartella clinica è contenuta, da ultimo, nel provvedimento n° 06/2012, con cui il Garante è intervenuto in relazione ad una richiesta presentata ex art. 9 dalla moglie del defunto, respinta dalla struttura sanitaria interessata; in passato la tematica era già stata affrontata dall’Autorità con diverse decisioni, tra cui i provvedimenti doc. web nn. 1656642 e 1783972).

Nel provvedimento più recente, il Garante osserva che nell’ipotesi prevista dall’art. 9 “l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali riguardanti il  defunto senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni, come invece previsto nella diversa ipotesi di cui al citato art. 92 (o dover dimostrare che i diritti fatti valere siano di rango pari a quelli della persona cui si riferiscono i dati)”; precisa inoltre il Garante che il diritto ex art. 9 premette “all’interessato di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero – quando l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa secondo una valutazione che pertiene al titolare medesimo – la consegna in copia dei documenti, con l’omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell’interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice)”.

Dunque, la diversità tra le due tipologie di conoscibilità dei dati richiede presupposti differenti, alla luce del differente risultato che potrà essere ottenuto dal richiedente: nel caso dell’art. 9 sarà ottenibile un’estrazione in “forma intellegibile” dei dati contenuti nella cartella clinica, ma non necessariamente copia della cartella clinica richiesta, mentre nell’ipotesi tratteggiata dall’art. 92 al richiedente dovrà essere permessa la presa visione o il rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera.

Comunque sulla questione della privacy dei defunti o meglio dei loro dati, avremo modo di tornare in futuro, anche alla luce di quanto stabilito a suo tempo dal Garante, ossia che “la tutela della sfera privata e delle dignità della persona, prevista dal Codice, non viene meno con la morte della persona e … i diritti di coloro che sono deceduti possono essere fatti valere da chiunque abbia un interesse proprio o agisca per la tutela dell’interessato, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione [doc. web n. 1738303]. In futuro approfondiremo anche la possibilità di acceedere ad esempio ai dati del conto corrente del defunto.

Recchia Antonio

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