Prime note sulla nuova fase decisoria e sui rapporti tra giudice monocratico e collegiale, in primo grado e in appello

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Indice:

  1. La fase decisoria davanti al tribunale
  2. Rapporti tra collegio e giudice monocratico
  3. (Segue). Riduzione della collegialità e procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale
  4. Reintroduzione del consigliere istruttore in appello
  5. (Segue). La nuova fase decisoria

1. La fase decisoria davanti al tribunale

Varie sono le novità che la disciplina contenuta nella legge 26 novembre 2021, n. 206[1] prevede rispetto all’attuale fase decisoria davanti al tribunale.

Innanzitutto, il legislatore ha inteso unificare i modelli decisori: non vi sarà più, cioè, la duplicazione dei procedimenti di cui agli artt. 275 ss. c.p.c. da un lato, e 281 quater ss. dall’altro, a seconda che il tribunale sia chiamato a giudicare in composizione collegiale o monocratica, ma un’unica disciplina comune alle controversie di competenza del tribunale, a prescindere dalla composizione. All’interno della disciplina così unificata per il tribunale sono poi conservati due diversi modelli di trattazione, scritta e orale, che dalla legge delega risultano delineati in dettaglio.

La lett. l) dell’art. 1 comma 5 prevede infatti che, esaurita la fase di trattazione e di istruzione, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c.; e che, ove non proceda in tal senso, fissi l’udienza di rimessione della causa in decisione, attribuendo i termini in cui si dipana la nuova trattazione scritta.

Dalla formulazione legislativa emerge un certo favor riservato alla discussione orale, come modello “base” da preferire, salvo diversa scelta del giudicante[2]. Modello che si trova implementato nelle forme, con l’opportuna previsione di un termine entro il quale il giudice può riservare il deposito della sentenza: ai sensi del n. 1) della lett. l, infatti, quando procede ai sensi dell’art. 281 sexies, il giudice può riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall’udienza di discussione.

Si tratta di una previsione che, come la dottrina ha già rilevato, risulta particolarmente opportuna[3]. Non solo per superare l’eventuale riluttanza del giudicante ad avvalersi di un modello che, come quello attuale, gli impone una sentenza contestuale; ma anche in un’ottica più ampia, volta ad evitare il rischio, in cui talora si incorre, che la discussione si riduca ad un incombente inutile. Se infatti la sentenza deve essere immediatamente emessa all’esito della discussione – benchè a fronte di una solo «concisa» esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – il giudice è costretto ad arrivare all’udienza con la decisione già pronta, di fatto limitando l’utilità della discussione orale allo spazio di ridotti ripensamenti[4].

I lineamenti cambiano anche nel nuovo modello a trattazione scritta, ove il giudice, fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegna alle parti tre termini perentori, da calcolare a ritroso a partire dall’udienza: un primo termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; un secondo termine non superiore a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali; un terzo termine non superiore a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica. All’udienza di rimessione in decisione, il giudice riserva la decisione per poi provvedere al deposito della sentenza nei successivi trenta o sessanta giorni a seconda che si tratti di una causa in cui il tribunale decide in composizione monocratica oppure collegiale; e, nelle linee individuate dal legislatore, il termine di deposito della sentenza, che ricalca quello odierno previsto dagli artt. 275 e 281-quinquies, costituisce l’unico elemento differenziale tra la decisione collegiale e monocratica.

A questo modello di trattazione scritta se ne accosta un altro, semplificato, che potrebbe dirsi a trattazione scritta “ridotta”, il quale contempla, su iniziativa di parte, il solo scambio delle note di precisazione delle conclusioni: le parti, infatti, possono rinunciare espressamente al secondo e al terzo termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sicchè a seguito delle note di precisazione delle conclusioni si passerà direttamente all’udienza di rimessione in decisione. Una tale forma decisoria parrebbe rappresentare la derivazione dell’attuale trattazione mista, nella misura in cui si attribuisce rilievo alla volontà delle parti nel modulare un frangente della procedura decisionale; ma, a ben vedere, l’assimilazione qui si arresta, perché nella nuova forma di trattazione la scelta delle parti si configura come volontà puramente abdicativa. Mentre rinunciando alle memorie di replica, ai sensi dell’art. 281-quinquies le parti ottengono la fissazione dell’udienza di discussione, nel nuovo modello non hanno niente in cambio, se non un vantaggio (modico) in termini temporali; sicchè l’espediente acceleratorio potrà funzionare soltanto se le parti (e, deve dirsi, tutte) siano d’accordo nel non necessitare di ulteriori memorie scritte. In tal caso, a seguito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni si giungerà, quindi, direttamente all’udienza di rimessione in decisione, alla quale il giudice riserva la decisione per poi provvedere al deposito della sentenza.

Ci si può chiedere se la fase di decisione così delineata dal legislatore sarà realmente idonea ad attuare le finalità acceleratorie perseguite; finalità che, nella disciplina riformata, sono collegate principalmente all’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, considerata una delle cause dei rallentamenti che si verificano in fase decisionale[5]. Tuttavia, se si osserva la nuova disciplina, ci si accorge che l’accelerazione ha una dimensione più “promozionale” che reale; l’udienza di precisazione delle conclusioni, infatti, anziché essere stata eliminata, è stata riproposta sotto il diverso nome di udienza di rimessione in decisione, con il pericolo che, di conseguenza, anche intorno alla nuova udienza si venga a ricreare l’attuale «collo di bottiglia» che invece il legislatore mirava a superare[6]. E, come pure non si è mancato di mettere in rilievo, se il risparmio dei tempi si dovesse limitare a quello ritagliato dai termini concessi alle parti, sarebbe ben poca cosa[7].

2. Rapporti tra collegio e giudice monocratico

Ad un obiettivo di accelerazione sono improntati anche i rapporti tra collegio e giudice monocratico, disciplinati dall’art. 1, comma 5, lett. s) all’insegna della più ampia semplificazione. Tanto se l’errore riguardi una causa rimessa al tribunale in composizione collegiale, quanto se investa il giudice monocratico, il legislatore prevede infatti un lineare sistema di rimessione davanti al giudicante nella sua composizione corretta, senza necessità di ulteriori incombenti e, in particolare, di ulteriori udienze, superando così il meccanismo oggi previsto dagli artt. 281 septies e octies c.p.c.

Sotto il primo profilo, quando il collegio rileva che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, si limiterà infatti a rimettere la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori
udienze. Sotto il secondo profilo, quando è il tribunale in composizione monocratica a rilevare che una causa riservata davanti a sé per la decisione spetta invece al collegio, rimette a quest’ultimo la causa per la decisione, senza fissare ulteriori udienze, con ordinanza comunicata alle parti. L’unica differenza consiste in tal caso nell’attribuzione alle parti di un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio. Si è chiesto quale finalità abbia l’udienza, dato che, come il legislatore dispone, non si dovranno precisare nuovamente le conclusioni né assegnare alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi
[8]. La previsione sembra però opportuna considerato che, se da un lato si tratta di un termine breve, inidoneo a incidere negativamente sui tempi complessivi del processo, dall’altro rende effettiva la garanzia di oralità; viene infatti data alle parti la possibilità di discutere la causa davanti a un giudice – il collegio – nei cui confronti l’udienza di discussione sarà l’unico, eventuale, momento di contatto diretto[9]. L’esigenza, del resto, non si pone nel caso contrario, poiché se l’errore coinvolge il giudice collegiale il rinvio investirà della causa il tribunale in composizione monocratica che, nella veste di giudice istruttore, l’ha già conosciuta nelle fasi precedenti.

Una disposizione di rilievo viene dettata per il mutamento di rito, rispetto al quale il legislatore introduce il principio di irretroattività. Il n. 3 della lett. l) prevede infatti che, in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produrranno secondo le norme seguite prima del mutamento.

La disposizione recepisce, generalizzandola, una previsione già presente nell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento[10]; limitatamente, però, ai procedimenti direttamente interessati dal decreto, lasciando dunque aperto il problema più generale.

Problema che non era stato superato neppure dalla Corte Costituzionale; la quale, con la pronuncia n. 45 del 2018[11], aveva preso in esame la questione con riferimento specifico al rapporto tra rito ordinario e rito del lavoro rispetto ad un’opposizione per decreto ingiuntivo in materia locatizia. Nel caso sottoposto alla Corte, in cui l’opposizione era stata proposta con atto di citazione anziché con ricorso secondo il rito del lavoro, si era posto il problema della tempestività dell’atto introduttivo, per il quale il «diritto vivente», nell’interpretazione offerta dell’art. 426 c.p.c., richiede che pure il deposito avvenga entro i 40 giorni previsti dall’art. 641 c.p.c., ai fini della sanatoria del vizio. La Corte, tuttavia, in quella sede aveva ritenuto che la disciplina emergente dalla giurisprudenza consolidata non superasse la soglia della manifesta irragionevolezza idonea a consentirle l’intervento sulle norme processuali[12]. Ne derivava una salvezza solo dimidiata degli effetti relativi agli atti compiuti con un rito erroneo.

Il problema risulta, alla luce della riforma, superato, dato che il legislatore ha inteso definitivamente sancire il principio secondo il quale la validità degli atti si deve valutare sulla base del rito in ragione del quale sono compiuti, a prescindere dalla sua erroneità, sicchè il successivo mutamento non può determinarne una invalidità sopravvenuta.

Sulla falsariga di quanto già previsto dal medesimo art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, il legislatore precisa altresì che il mutamento di rito non può sortire un effetto di rimessione in termini; restano infatti ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento, con l’unico correttivo che il giudica possa fissare alle parti un termine perentorio qualora si renda necessaria l’integrazione degli atti introduttivi.

Il n. 4) prevede, infine, la disciplina della riunione tra cause connesse, individuando un principio di prevalenza del rito collegiale, non diversamente da quanto oggi si rinviene nell’art. 281 nonies c.p.c. (ma, come si vedrà, con un principio di favor per il rito collegiale distonico rispetto al complessivo atteggiamento del legislatore); con la precisazione che, in ogni caso, restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione. Precisazione, anche questa, opportuna, considerando l’applicazione estensiva che si tende a fare dell’art. 281-nonies, sì da ricomprendere non solo le domande originariamente proposte, ma anche il cumulo successivo e la riunione tra cause autonomamente instaurate[13], rispetto alle quali, neppure, il mutamento del rito potrà avere un effetto di rimessione in termini, suscettibile di allungare le tempistiche processuali.

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3. (Segue). Riduzione della collegialità e procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale

Per completare la disciplina dei rapporti tra giudice monocratico e collegio si deve dar conto delle novità che riguardano il procedimento davanti al giudice collegiale, con riferimento al quale il comma 6 prevede due direttive. Da un lato, la riduzione dei casi di decisione collegiale: la collegialità viene infatti riservata alle controversie caratterizzate da oggettiva complessità giuridica e da una rilevanza economico-sociale. Dall’altro, la previsione di un generale rinvio al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Sotto il primo profilo, la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale ha rappresentato una tendenza progressiva all’interno del nostro sistema processuale, in cui, da un’originaria considerazione del tribunale come organo per natura collegiale, si è passati ad un’impostazione in cui la collegialità rappresenta l’eccezione. Già nel vigore del codice di procedura civile del 1865, quando al tribunale era ancora immanente la collegialità, Mortara tentò di introdurre un giudice singolo; la sua riforma del 1912, tuttavia, fu accolta con scarso favore dal ceto forense, e conseguentemente abrogata l’anno successivo[14]. Come racconta Cipriani, quando si iniziò a pensare ad un nuovo codice di procedura civile, nei redattori dei vari progetti di riforma era ancora vivo il ricordo di quel fallimento, tanto che solo Chiovenda propose di ripristinare il giudice singolo, come scelta però rimessa alle parti[15]. Il progetto definitivo Solmi, invece, propose due procedimenti davanti al tribunale: uno – poi divenuto quello attuale – per le controversie più complesse, caratterizzato dalla decisione del collegio a seguito di una fase preparatoria affidata al giudice istruttore, vero «cardine» e cifra innovativa della proposta; e un procedimento per la generalità delle controversie davanti al tribunale monocratico. Nella versione accolta dal guardasigilli Grandi, però, il secondo procedimento scomparve, e restò soltanto l’attuale procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, caratterizzato dalla rigida divisione in fasi, con previsione di un giudice istruttore preposto alla fase introduttiva e istruttoria[16].

La scelta passò alla storia come un «compromesso»[17] tra le opposte istanze cui si ispirano monocraticità e collegialità[18]; la prima, come modello al quale è intrinseca una maggior prontezza decisoria[19]; la decisione collegiale, invece, quale «suprema garanzia di giustizia per tradizionale consenso di popolo» a cui si riferiva Calamandrei nella Relazione al re[20].

La collegialità, però, se da un lato ha progressivamente smarrito i connotati di modello di per sé più “garantista”, anche di fronte alla prassi che ha talvolta portato a nascondere dietro al collegio una decisione già di fatto monocratica, dall’altro ha iniziato ad essere percepita come un lusso che difficilmente l’ordinamento può ancora permettersi[21], seppure i ritardi della giustizia non si possano, di per sé, addebitare (soltanto) alla collegialità[22].

A livello normativo, in ogni caso, il ripristino della decisione monocratica davanti al tribunale dovette aspettare la l. n 353 del 1990 – che con l’art. 190-bis c.p.c., poi abrogato, introdusse la decisione del giudice singolo, riservando però a una sede extra codicem, l’art. 48 della legge sull’ordinamento giudiziario, l’individuazione dei casi di decisione collegiale –; e, poi, la riforma del 1998, della quale il codice è debitore per la sua fisionomia attuale quanto ai rapporti tra giudice monocratico e collegio. Il d.lgs. n. 51/1998 infatti, oltre ad introdurre il capo III-bis, del titolo I, Libro II, per il procedimento davanti al tribunale monocratico, delineato in larga parte per rinvio alle disposizioni precedenti, riportò alla sedes materiae codicistica la delimitazione dei casi di decisione collegiale collocandola all’interno dell’art. 50-bis c.p.c.

La legge delega, imponendo una ulteriore riduzione della collegialità, si colloca nella linea della tradizione, e deve salutarsi con favore; seppure sia ormai da un trentennio che la decisione monocratica rappresenta la regola, le eccezioni sono infatti ancora piuttosto estese. Semmai, si sarebbero potute attendere linee guida più precise nell’individuazione delle ipotesi in cui la collegialità dovrà essere conservata; il legislatore, infatti, provvede ad ancorare la riduzione della collegialità a due parametri, quelli dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie, la cui declinazione è rimessa in larga parte alla discrezionalità dei decreti attuativi[23].

I parametri previsti dalla lett. a) del comma 6 sono completati dal comma 13, in cui si dispone una ulteriore, specifica, ipotesi di riduzione della collegialità, riferita ai procedimenti in camera di consiglio, e da collocare nell’ambito del 2° comma dell’art. 50-bis. Le eccezioni in cui è «altrimenti disposto», e il tribunale dovrà quindi provvedere in composizione monocratica, sono infatti destinate ad aumentare, in ragione del comma 13, lett. a), in cui la collegialità viene limitata alle ipotesi in cui è previsto l’intervento del pubblico ministero e ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all’attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni[24].

Sotto il secondo profilo, la delega interviene poi sulle forme procedimentali. Rispetto ad esse, si prevede che nel processo davanti al tribunale in composizione collegiale dovrà operare un regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto della causa analogo a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Il rinvio alle forme del procedimento monocratico alle quali dovrà ispirarsi la ridefinizione del procedimento davanti al collegio rappresenta un ribaltamento rispetto all’attuale impostazione del codice: non più – sembrerebbe – un capo III-bis che disciplina il procedimento davanti al tribunale monocratico per rinvio alle disposizioni precedenti, salve le norme specifiche riguardanti in particolar modo la fase decisoria, ma un procedimento davanti al collegio che riprende quello monocratico. La modifica si salda alle novità che si sono viste sulla fase decisoria, e che rimuoveranno la duplicazione della disciplina per il collegio e per il tribunale in composizione monocratica.

Le forme processuali, allora, sembrano rimarcare la rinnovata perdita di centralità del collegio: non soltanto riduzione della competenza dell’organo decidente in composizione collegiale, ma perdita anche di un procedimento dedicato che sinora ha avuto rilevanza centrale. Come a dire che, a suggellare l’ordinarietà della decisione davanti al tribunale in composizione monocratica, si pone anche il procedimento, che diventerà, ora, il modello base, e che da procedimento costruito per rinvio, diverrà invece il procedimento a cui rinviare.

4. Reintroduzione del consigliere istruttore in appello

Le novità concernenti il rapporto tra giudice monocratico e collegiale davanti al tribunale si ripropongono in appello, in cui viene ripristinata la figura del consigliere istruttore, e così la “dicotomia” tra trattazione monocratica e decisione collegiale; l’art. 1, comma 8, lett. l) dispone infatti che in Corte d’appello la trattazione si dovrà svolgere davanti al consigliere istruttore designato dal presidente.

Si assiste in tal modo ad un ritorno alla versione originaria del codice di procedura civile, caratterizzato dalla netta dualità tra fase di trattazione, affidata all’istruttore, e decisione, spettante invece al collegio. Nel testo iniziale dell’art. 349 c.p.c., poi abrogato, era infatti disciplinata la nomina dell’istruttore, a cui l’art. 350 attribuiva ampi poteri, e prevedendo all’art. 352 la rimessione al collegio per la decisione; così da replicare il «compromesso», già visto per il primo grado, tra esigenze di celerità e ponderazione della decisione.

La trattazione in appello divenne collegiale come contrappeso alla monocraticità del primo grado: la legge n. 353/1990, modificando l’art. 350, improntò l’appello ad una collegialità piena, così da compensare l’istituzione del giudice unico di tribunale in primo grado, introdotto con l’art. 190-bis[25].

Da allora, tuttavia, si assiste ad un lento ritorno verso la monocraticità. Dapprima, la riforma del 1998 ha reso monocratico il giudizio d’appello davanti al tribunale[26]; poi la giurisprudenza ha avallato la prassi di delegare le attività istruttorie ai singoli membri del collegio della Corte d’appello, secondo una interpretazione discussa[27]; finchè l. n. 183/2011 ha reintrodotto, anche a livello normativo, la possibilità di delegare l’assunzione delle prove ad uno dei componenti del collegio.

Con la legge delega si assiste oggi al definitivo ripristino della dicotomia tra monocraticità nella trattazione e collegialità in fase decisoria. Trova così conferma l’enfasi posta dal legislatore sul giudice monocratico, e che, alla luce dell’intento di celerità ed efficienza cui la riforma si ispira, sembrerebbe presentato come uno dei possibili “rimedi” alla lentezza del processo anche in appello; e, del resto, il recupero di tale figura era stata auspicata pure dal testo licenziato dalla Commissione Luiso, che all’art. 6, lett. d) aveva introdotto un’analoga previsione[28].

Al giudice istruttore, nella lett. l) dell’art. 1, comma 8, la legge delega attribuisce ampi poteri, attingendo in larga parte dal testo originario dell’art. 350 c.p.c.[29]: si prevede, infatti, che il consigliere istruttore, designato dal presidente, abbia il potere di dichiarare la contumacia dell’appellato, di riunire gli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione. Ampi sono anche i poteri istruttori, pur condivisi tra istruttore e collegio: si prevede infatti che il consigliere istruttore possa ammettere e assumere mezzi istruttori, con la precisazione che il collegio possa disporre i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa e riassumere i mezzi di prova anche d’ufficio. La decisione viene poi riservata al collegio, così contemperando, anche in appello, la garanzia di una maggiore ponderazione (tradizionalmente ritenuta) insita nella decisione collegiale[30], con le esigenze di rapidità che nel giudice singolo trovano massima espressione[31].

5. (Segue). La nuova fase decisoria

Viene delineata in termini innovativi anche la fase decisoria, modellata sulla falsariga della (nuova) decisione davanti al tribunale; sicchè, pure in appello, si rinviene un modello duplice, a seguito di trattazione orale o scritta, che si sostituisce ai procedimenti decisori oggi individuati dall’art. 352, con un intento di razionalizzazione e semplificazione[32].

Il modello di decisione a seguito di discussione orale, che sembra raccogliere il maggior favore del legislatore, è contenuto al comma 8, lett. l), in cui si prevede che il consigliere istruttore debba fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio, anche ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.[33]. Il riferimento alla norma deve ovviamente tener conto delle novità previste dalla lett. l) del comma 5, ossia la possibilità di riservare la decisione depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione, così da replicare, anche in fase d’appello, i vantaggi derivanti dall’accorgimento legislativo di consentire una decisione non contestuale.

L’altro modello di decisione è contenuto nel comma 8, lett. n), in cui si prevede che, esaurita l’attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., il consigliere istruttore assegna una serie di termini perentori: non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali; non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica. Viene poi fissata udienza di remissione in decisione davanti al consigliere istruttore, che si riserva di riferire al collegio, e la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni [34].

La trattazione scritta, nel ricalcare quella tratteggiata per il tribunale, trova però due discrasie.

La prima riguarda il decorso dei termini per il deposito delle memorie: benchè infatti la lett. l) richiami gli stessi termini previsti per le memorie da depositare in primo grado (di sessanta, trenta e quindici giorni), tuttavia li connota come termini perentori finali, senza che sia chiaro quale sia il dies a quo; non si indica, cioè, il momento a partire dal quale essi debbano calcolarsi. Diversamente, davanti al tribunale, i (medesimi) termini erano disegnati a ritroso, da conteggiare a partire dall’udienza di rimessione in decisione; e anche nella versione licenziata dalla Commissione Luiso i termini dovevano essere calcolati dall’udienza[35]. L’effetto di semplificazione insito nella previsione di un modello di decisione fondato su incombenti analoghi in primo grado e in appello sembra quindi, almeno in parte, compromesso, seppure si possa auspicare un coordinamento interpretativo, comunque necessario per individuare un dies a quo, ad opera dei decreti attuativi.

Non è stata replicata, neppure, la previsione contenuta nell’art. 6, lett. f, n. 2 del progetto Luiso che avrebbe consentito di rinunciare anche in appello ai termini per le memorie, alla stregua di quanto disposto per il primo grado; previsione sicuramente opportuna nell’ottica di modulare, riducendoli almeno in parte, i tempi processuali. Si trattava, peraltro, di una prospettiva condivisa anche dalla versione originaria del progetto di delega; in cui si prevedeva l’analoga possibilità di disporre un termine per note su richiesta delle parti, con facoltà per il collegio di fissare la discussione orale (lett. e), n. 1 progetto AS 1662)[36].

L’altra discrasia riguarda l’udienza di discussione: se infatti la lett. l) prevede che il consigliere istruttore debba fissare l’udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell’art. 281-sexies, non si comprende come tale previsione possa trovare coordinamento con la trattazione scritta prevista dalla lett. n). L’unica udienza prevista dalla lett. n) è infatti quella di rimessione in decisione, a seguito della quale si dispone il deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni senza soluzione di continuità; anche rispetto a tale passaggio si dovrà allora pensare ad un intervento esplicativo ad opera decreti attuativi.

Proprio la circostanza che il consigliere debba fissare udienza di discussione anche ai sensi dell’art. 281-sexies, poi, farebbe pensare all’udienza di discussione come incombente necessario, adombrando l’esclusione della scelta se fissarla, e limitando la discrezionalità alle sole forme da seguire, ai sensi dell’art. 281-sexies oppure con trattazione scritta.

Se tale lettura dovesse essere confermata in sede di decreti attuativi ne discenderebbe tuttavia un’incomprensibile, ulteriore, “ingessatura” del procedimento, sicuramente contraria alle istanze di celerità sottese alla riforma. Se infatti l’intento di semplificazione procedimentale è sicuramente apprezzabile, come pure deve dirsi per la reintroduzione di un giudice unico preposto alla fase di trattazione, si è forse persa l’occasione di rendere il rito maggiormente “elastico”, come avrebbe consentito, da un lato, replicare la rinuncia ai termini per le memorie, alla stregua di quanto previsto per il primo grado, e, dall’altro, conservare l’attuale facoltatività della discussione della causa[37]; espedienti idonei a modellare il rito, seppure in minima parte, in relazione alle esigenze delle parti o alla complessità della controversia[38].

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Note:

*Il contributo prende spunto dalle relazioni svolte agli incontri del 13 e 27 gennaio 2022 sulla «Riforma della giustizia civile: prima lettura della legge delega» organizzati dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

[1] Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

[2] Come emerge dalla previsione dell’applicazione del modello a trattazione scritta, subordinatamente a quello orale, qualora il giudice «non proceda ai sensi dell’articolo 281-sexies». La previsione del modello ex art. 281-sexies con dilazione per il deposito della sentenza si ritrova, del resto, già agli artt. 183-quater e 183-quinquies della Proposta di articolato normativo presentata dagli Avv. Paparo, Monnini, Zampetti, con il prof. Proto Pisani, Intervento di «pronto soccorso» per un processo (… un po’ più…) civile, in Foro it., 2017, V, 208.

[3] Così I. Pagni, Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata, in Politica del diritto, 2021, 575.

[4] Così I. Pagni, op. loc. cit., in cui si sottolinea che in tal modo si potrà evitare che il giudice «arrivi alla discussione con la pronuncia «in tasca» e non ascolti i difensori».

[5] E che, del resto, è da tempo considerata «inutile», nella misura in cui l’udienza collegiale sia «destinata a scomodare giudici e difensori unicamente per ascoltare la formula di rito del passaggio in decisione»: A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 172.

[6] Così il prof. S. Menchini, nella relazione Trattazione e decisione tenuta il 10 dicembre 2021 al convegno Ancora una riforma del processo civile? Illusioni e speranze, Orvieto, reperibile su www.facebook.com/digipassorvieto/. E, anche in passato non si è mancato di rilevare che la stessa soppressione dell’udienza non sia «in grado di per sé sola di eliminare i motivi che sono dietro la prassi oggi diffusa in molti tribunali di fissare l’udienza collegiale a uno due tre anni dalla precisazione delle conclusioni»: A. Proto Pisani, La nuova disciplina, cit., 173.

[7] S. Menchini, nella relazione Trattazione e decisione succitata.

[8] Non sembra «chiaro» l’intento del legislatore a E. Pofi, Riforma processo civile: la fase decisoria, in Il processo civile, 20 ottobre 2021, 3.

[9] E, sulle problematiche che si aggiungono nel rapporto tra oralità e pubblicità delle udienze, v. I. Pagni, Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza, in Judicium, 2021, 8 ss.

[10] Sul punto si v. A. Proto Pisani, La riduzione e la semplificazione dei riti (d.leg. 1º settembre 2011 n. 150): note introduttive, in Foro It., 2012, V, 73.

[11] C. cost., 2 marzo 2018, n. 45, in Giur. cost., 2018, 545, con nota di R. Caponi, Sanatoria retroattiva delle nullità processuali, rimessione in termini e giusto processo civile.

[12] Come mette in rilievo F. Cossignani, Il mutamento del rito in primo grado ex art. 4, D.Lgs. n. 150/2011, in Giur. it., 2020, 496, la disposizione ha superato «l’orientamento precedente, secondo il quale l’adozione di una forma errata (ricorso in luogo della citazione o viceversa) rende applicabile il cd. principio di conversione degli atti nulli (artt. 156 e 159 c.p.c.), ma con effetti che si producono dal momento in cui si perfeziona la fattispecie tipica secondo lo schema astratto previsto per l’atto corretto».

[13] Nel senso che l’art. 281-novies c.p.c. attenga ad ogni ipotesi di connessione, anche impropria, v. Cass. civ., sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33304, in Dejure; e, così, all’ipotesi di più domande proposte cumulativamente ab initio, di domande separatamente proposte, come pure a tutti gli altri casi di domande cumulate, v. T. Nola, sez. II, 13 marzo 2012, ivi.

[14] F. Cipriani, Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942, in Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997, 16, racconta che con la L. 19 dicembre 1912, n. 1911, opera di Mortara, fu introdotto, per esigenze finanziarie, il giudice unico nei tribunali, ma «l’idea non ebbe fortuna», e «gli avvocati […] scesero in campo […] inducendo l’anno dopo il parlamento ad abrogarla».

[15] E infatti, come mette in rilievo l’A., «se si prescinde da Chiovenda, che in punta di penna propose di consentire alle parti di optare, d’accordo, per il giudice singolo […], né Mortara, né Carnelutti, né la sottocommissione C, né Redenti, nei loro progetti, osarono più puntare sul giudice unico»: Id., Autoritarismo e garantismo nel processo civile, ivi, 131.

[16] Infatti, mentre nel progetto definitivo Solmi davanti al tribunale furono previsti «due procedimenti ordinari, uno affidato al giudice singolo, l’altro al collegio», che avrebbe dovuto essere riservato alle cause più complesse, «un sabato pomeriggio di agosto 1939, Grandi si mise a studiare il progetto definitivo Solmi per stabilire il da farsi», e, «senza aver consultato – per quel che se ne sa – neppure un processualista», pervenne alla conclusione di mantenere soltanto il procedimento davanti al collegio», originariamente pensato, invece come procedimento residuale: v. F. Cipriani, Autoritarismo, cit., 134 e 137.

[17] Compromesso che vedeva nel giudice istruttore il «cardine» del nuovo processo: v. F. Cipriani, Il processo civile, cit., 21.

[18] Come scrive Calamandrei nella Relazione, da un lato «l’attuazione pratica della immediatezza […] può esser facile quando il giudice è costituito da una sola persona», mentre l’organo collegiale risulta più adatto «alla esauriente discussione e alla meditata deliberazione delle questioni»: Relazione alla maestà del Re imperatore del Ministro Guardasigilli Grandi, in L. Franchi, V. Feroci, Il nuovo codice di procedura civile, Milano, 1942, XXXV-XXXVI.

[19] Ma il giudice «unico» offre «due vantaggi notevoli»: «dà alle liti più pronta decisione perché naturalmente le formalità di giudizio possono essere più semplici e brevi»; «porta nella decisione una più completa ed intima conoscenza degli atti di istruttoria che avrà di solito egli stesso compiuto e diretto»: L. Mortara, Istituzioni di ordinamento giudiziario, Firenze, 1906, 96.

[20] Relazione alla maestà del Re, cit., XXXVI.

[21] B. Capponi, Giudice e parti, in R. Vaccarella, B. Capponi, C. Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 3.

[22] Nel senso che il tempo dedicato alla discussione in camera di consiglio sia «sostanzialmente privo di incidenza» e invece assicuri «una migliore qualità della decisione con un più efficace coordinamento della giurisprudenza della sezione», v. la delibera del CSM del 15 settembre 2021, 16.

[23] Resta, inoltre, l’esigenza di valutare la scelta del legislatore ai parametri di costituzionalità, come si è già messo in rilievo in occasione della riforma del 1998: v. F. Auletta, Sulle possibili implicazioni costituzionali della composizione del tribunale civile e dell’articolazione in sede e sezioni (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), in Riv. dir. proc., 1998, 186 ss. e 1089 ss.

[24] Novità che, rispetto ai procedimenti camerali, si aggiunge a quella, più dirompente, prevista dalla lett. b) del comma 13, in cui si dispone una riduzione delle stesse funzioni attribuite al giudice nell’ambito della volontaria giurisdizione; si delegano infatti i decreti attuativi a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile.

[25] Si è sottolineato che «la scelta del giudice monocratico in prima istanza richiedesse a mo’ di contrappeso la realizzazione di una piena collegialità nel giudizio di secondo grado»: v. B. Lasagno, sub art. 55 l. 353/1990, in S. Chiarloni (a cura di), Le riforme del processo civile, Bologna, 1992, 458. Ma la collegialità piena si collegava anche ad esigenze di celerità; si legge infatti nella Relazione Acone – Lipari (Provvedimenti urgenti per il processo civile. Testo approvato il 17 gennaio 1990 in sede redigente dalla Commissione giustizia del Senato e successivamente dall’Aula nella seduta del 28 febbraio 1990. Relazione, in Foro it., 1990, V, 406, in part. par. 10) che l’eliminazione della dicotomia istruttore-collegio in appello, «fonte di ingiustificati ritardi», si poneva nella «prospettiva di una razionale semplificazione del procedimento». Nel senso che nella trattazione collegiale si è visto un fattore di accelerazione, più che di immediatezza, v. B. Sassani, sub art. 350, in C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 402. Del resto, non si è mancato di evidenziare come esercitò una diretta influenza in tal senso anche la disciplina prevista dalla legge n. 533/1973 per il processo del lavoro, quale processo «improntato ad una rigorosa collegialità, ed alla concentrazione ed immediatezza che ne costituisce corollario»: v. R. Vaccarella, Il giudizio di appello, in R. Vaccarella, B. Capponi, C. Cecchella, cit., 263.

[26] Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha infatti inserito nel 1° comma dell’art. 350 la previsione per la quale davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. In tal modo è «caduta» la «generale collegialità dell’appello», trasformando «la secca prescrizione» di collegialità in collegialità davanti alla sola Corte d’appello: v. B. Sassani, voce Appello, in Enc. dir., agg., Milano, 1999,182.

[27] Secondo la giurisprudenza tradizionale (a partire da Cass., sez. un., 11 dicembre 1987, n. 9225, Foro it., 1988, I, 72, intervenuta in tema di controversie soggette a rito del lavoro), la prova assunta non dal collegio ma da un componente a ciò delegato doveva ritenersi affetta da nullità insanabile perché espletata in una situazione di irregolare costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. Successivamente, però, la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12957), ha ritenuto di doversi discostare dalla pregressa giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione della regola dettata dall’art. 350 c.p.c. della trattazione collegiale del procedimento non si traduce in un vizio di costituzione del giudice e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia «quando l’attività in concreto svolta (illegittimamente) dal giudice monocratico su delega del collegio abbia rilievo meramente ordinatorio, mentre tale vizio è riscontrabile allorchè detto giudice eserciti un’attività sostanzialmente istruttoria che implichi funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio»; e, escludendo che l’assunzione di mezzi di prova debba connotarsi sempre come attività valutativa, ha ritenuto «che la denuncia di nullità per violazione della regola della trattazione collegiale non p[ossa] prescindere dalla deduzione di specifici profili valutativi che l’attività svolta dal giudice monocratico, su delega del collegio, abbia, in concreto assunto». In senso critico, sullo «straripamento» di funzioni della Corte nel sostituire la regola con «un precetto nuovo e del tutto diverso», si v. S. Menchini, La cassazione e l’art. 350 c.p.c.: la trattazione e l’istruzione dell’appello di fronte alla Corte d’appello possono essere monocratiche, in Giusto proc. civ., 2011, 1107 ss., in part. 1114. Assecondando la lettura giurisprudenziale, la l. n. 183/2011 ha introdotto, al comma 1 dell’art. 350, la previsione secondo la quale il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti.

[28] Come messo in rilievo da I. Pagni, nella relazione tenuta il 10 dicembre 2021, Le criticità del giudizio di appello e le novità della riforma al già citato convegno di Orvieto reperibile su www.facebook.com/digipassorvieto/, si intravvede una particolare “oscillazione del pendolo” nel riprendere le soluzioni del codice originario, rispetto alle quali, però, le nuove disposizioni introducono un meccanismo per certi aspetti più complicato.

[29] Come è stato messo in luce, anzi, in capo al consigliere istruttore si ritrovano poteri «enormi» poteri, che determinerebbero la «surretizia monocratizzazione» del giudizio d’appello: v. L. Passanante, La riforma delle impugnazioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 995.

[30] Le «maggiori garanzie di giustizia» a cui si sarebbe ispirato l’appello nella sua forma collegiale sono messe in rilievo da L. Montesano- G.Arieta, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, 81; e, analogamente, la collegialità come «garanzia di affidabilità del giudizio» è sottolineata da Cecchella, op. cit., 290.

[31] I vantaggi della monocraticità come modello di processo concentrato, in cui si attribuisce la gestione delle attività alla stessa persona sono messi in rilievo da A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d’appello, in Foro it., 1991, V, 249.

[32] Dualità che viene così a sostituirsi all’attuale triplice modello, a seguito di decisione «esclusivamente scritta», «scritta e con udienza di discussione orale» o mista, ed «esclusivamente a seguito di discussione orale», pure ricalcando la fase decisoria in primo grado: v. A. Tedoldi, L’appello civile, Torino, 2016, 555-556. Il tentativo di razionalizzare la fase decisoria sulla base di un modello duplice, a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies oppure a seguito di trattazione scritta, si ritrova del resto già nell’art. 352 dell’articolato proposto da S. Paparo, M. Monnini, M.S. Zampetti, con il prof. A. Proto Pisani, Possibili razionalizzazioni (ed economie) nell’appello civile, in Foro it., 2018, V, 279.

[33] Si tratta di una previsione che riprende quella inserita all’ultimo comma dell’art. 352 dalla l. n. 183/2011, in cui si è previsto che quando non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’art. 281-sexies; l’aver anteposto nella lett. l) il richiamo all’art. 281 sexies sembra però mostrare, anche in questa sede, la volontà del legislatore di valorizzare tale modello decisorio. Del resto, già rispetto alla legge del 2011 si era sottolineata l’opportunità della scelta del legislatore, che aveva così sciolto i dubbi, precedentemente prospettati, sull’utilizzabilità di tale modello decisorio: v. Tedoldi, op. cit., 560-561.

[34] La previsione della possibilità che il consigliere istruttore relazioni al collegio può essere letta essa stessa nell’ottica di un risparmio di tempo. La mancata previsione del relatore nella riforma del 1990 era infatti stata criticata in quanto, se da un lato avrebbe rafforzato «la pienezza della collegialità», postulando «una conoscenza diretta della controversia» in capo a tutti i membri del collegio, ciò avrebbe però comportato un «costo assai elevato in termini di maggior dispendio di attività processuali», con l’effetto di rendere «assai discutibile la reale bontà di una simile innovazione»: v. B. Lasagno, op. cit., 459-460, in cui già si intravvedevano probabili «correttivi che, nella prassi» avrebbero condotto ad introdurre, «de facto in sede di organizzazione da parte del collegio della propria attività», la figura di un relatore «ufficialmente non prevista».

[35]L’art. 6, lett. f, n. 2 del progetto Luiso prevedeva infatti che il consigliere istruttore dovesse fissare l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando – salvo che le parti non vi rinunciassero espressamente – un termine perentorio di sessanta giorni prima per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, fino a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. Si rimanda a quanto esposto supra, par. 1, per il primo grado.

[36] Differenziazione opportuna a seconda della complessità «in concreto» della controversia auspicata da A. Proto Pisani, I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012, in Foro it., 2012 V, 321.

[37] Facoltatività invece oggi evidente nell’art. 352, comma 2, in cui si prevede che se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. La medesima facoltatività emergeva dal testo originario del progetto di legge delega AS 1662, lett. e).

[38] Secondo l’idea carneluttiana di una struttura che può essere «per dir così, accorciata o allungata, ristretta o allargata, secondo le esigenze della lite»: F. Carnelutti, Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione, in Riv. dir. proc., 1929, 55 ss. E l’«alternativa tra modelli, rimessa al giudice nell’ambito di un unico rito, o “complicato” da “semplificare” a seconda dei casi, o “semplificato” da “complicare”» è propugnata da I. Pagni, Principio di proporzionalità e regole minime tra rito ordinario, rito del lavoro e tutela sommaria, in La tutela dei diritti e le regole del processo, Atti del XXXI Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2019, 224.

Lucilla Galanti

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