Presupposti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari e per il risarcimento dei danni nei confronti della P.A.

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Ai fini dell’ammissibilità dell’azione risarcitoria nei confronti della P.A. non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ovvero la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell’Amministrazione od il ritardato esercizio della funzione amministrativa, ma si deve anche accertare se l’adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio della funzione, e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l’imperizia degli uffici o degli organi dell’Amministrazione ovvero se, per converso, la predetta violazione sia ascrivibile ad errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto.

In sede di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’Amministrazione è obbligata a tener conto della consistenza del patrimonio dell’intero nucleo familiare, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di revoca dell’assegnazione ove risulti che un suo componente è proprietario di un appartamento di superficie tale da soddisfare le esigenze dell’intero nucleo familiare.

Deve escludersi il diritto di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per chi sia proprietario di un alloggio con caratteristiche tali da farlo ritenere per legge adeguato alle sue esigenze, restando irrilevante che l’interessato non abbia la concreta disponibilità dell’immobile di proprietà per essere stato assegnato in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero anche per chi sia titolare soltanto pro quota di un alloggio con caratteristiche tali da farlo ritenere per legge adeguato alle esigenze del titolare, potendo l’interessato chiedere lo scioglimento della comunione e divenire così proprietario in via esclusiva di un immobile avente le caratteristiche cui la legge ricollega l’adeguatezza.

In sede di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito dell’impossidenza, vale a dire cioè di non essere titolare di un diritto reale ( proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e permanere fino al momento della consegna dell’alloggio.

Pertanto è’ inammissibile la domanda di risarcimento proposta dall’assegnatario di un alloggio economico e popolare per i danni asseritamente patiti per l’omessa assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in sostituzione di quello già occupato, ove tale domanda sia preclusa dal giudicato formatosi su di una concernente la legittimità della deliberazione della Commissione per la mobilità dell’ATER di Catanzaro; dall’altra parte nessun rilievo ai fini della pretesa responsabilità della P.A. può ricollegarsi all’eventuale ritardo nell’accertamento in ordine ai requisiti economici per la sussistenza ovvero per la persistenza del diritto all’assegnazione dell’alloggio popolare, tali requisiti essendo direttamente fissati dalla legge e quindi sottratti alla discrezionalità dell’Amministrazione, non potendo neppure configurarsi una fattispecie di legittimo affidamento all’assegnazione dell’alloggio popolare.

Casesa Antonino

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