Prestito dell’ex amministratrice al condominio e arricchimento senza causa

Prestito dell’ex amministratore al condominio: limiti del decreto ingiuntivo e obbligo restitutorio per arricchimento senza causa.

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riferimenti normativi: art.  1129 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 19/09/2000, n. 12388

Tribunale di Genova – sentenza n. 2292 del 13-10-2025

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Indice

1. La vicenda: il credito dell’ex-amministratrice nei confronti del condominio


Una ex amministratrice di condominio presentava ricorso al Tribunale, sostenendo di aver prestato al condominio una somma pari a 32.910,50 euro nel corso degli esercizi 2019–2021. Il giudice accoglieva la richiesta e emetteva un decreto ingiuntivo che imponeva al condominio il pagamento dell’importo, oltre interessi e spese.
Il condominio proponeva opposizione, contestando la validità del ricorso e del decreto. In particolare, l’ingiunto sosteneva che mancavano i presupposti legali per l’emissione del decreto ingiuntivo; inoltre notava che il credito vantato dall’ex amministratrice non risultava dai bilanci condominiali. In ogni caso, a parere del condominio, la pretesa era prescritta o compensabile.
L’ex amministratrice si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto. In alternativa, domandava che il condominio fosse condannato a restituirle le somme versate, invocando l’istituto dell’arricchimento senza causa.
Nel corso del procedimento, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto, permettendo all’ex amministratrice di agire per il recupero delle somme anche prima della decisione finale. Dopo lo scambio delle memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. La questione


La contabile del bonifico, anche portante la causale “prestito”, è sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo?

3. La soluzione


Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo. Come ha notato lo stesso giudice la contabile del bonifico, anche portante la causale “prestito”, non è sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto da essa non è possibile evincere la ragione del pagamento senza un documento con cui chi ha ricevuto l’importo confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione. Di conseguenza il Tribunale ha affermato che il credito che dell’ex non era certo, liquido e esigibile. Tuttavia, in via subordinata, il giudice ha valutato la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. A tale proposito il Tribunale ha evidenziato come la documentazione agli atti (bonifici tratti da estratti conto bancari intestati alla ricorrente, verbale assembleare del 28.06.2021, stato patrimoniale trasmesso dal nuovo amministratore) abbia dimostrato che il condominio aveva ricevuto versamenti dall’ex amministratrice per un totale di € 32.910,50, traendone un vantaggio economico. Il condominio, al contrario, non ha prodotto alcun documento volto a giustificare il trattenimento di tale somma. Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata della ricorrente (arricchimento senza causa) e il condominio è stato condannato a restituire l’importo di € 32.910,50, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al pagamento.

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4. Le riflessioni conclusive


La sentenza in commento ha confermato che, ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato (Cass. civ., Sez. I, 19/09/2000, n. 12388). In quest’ottica una contabile di bonifico (cioè la ricevuta del versamento bancario) con la causale “prestito” non è sufficiente da sola per ottenere un decreto ingiuntivo. Tale documento dimostra solo che è stato fatto un pagamento, ma non chiarisce il motivo per cui è stato fatto. La causale “prestito” è una dichiarazione unilaterale di chi ha versato il denaro, ma non prova che l’altra parte abbia accettato quel denaro come prestito e si sia impegnata a restituirlo. Revocato il decreto, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell’ex amministratrice alla restituzione delle somme date in prestito alla collettività condominiale. In mancanza di una causa giuridica che ha legittimato il trasferimento del denaro ai condomini, si è configurata l’ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con conseguente obbligo del condominio di restituire quanto ricevuto, nella misura provata, oltre agli interessi dalla data della domanda fino al saldo. Tale obbligo di restituzione non è venuto meno per effetto della cessazione dell’incarico di amministratore, che non rientra tra le cause di estinzione delle obbligazioni derivanti dal mandato. Trattandosi di credito di rimborso, qualificabile in via residuale ai sensi dell’art. 2041 c.c., trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c. In ogni caso il condominio ha sostenuto di avere un controcredito nei confronti dell’ex amministratrice, derivante da presunti pagamenti non autorizzati o non giustificati effettuati durante il suo mandato, in particolare a favore di suoi familiari. Come ha notato il Tribunale questa ricostruzione non è stata supportata da prove sufficienti. Pertanto, pur in presenza di alcune irregolarità contabili, non è stato dimostrato un danno patrimoniale certo, né un credito attuale e compensabile. In ogni caso gli addebiti di “mala gestio” mossi all’ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini; quest’ultimi, infatti, devono fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare gli effettivi pregiudizi subiti dal condominio (Trib. Genova 7 marzo 2024, n. 736).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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