Prestazioni di studio associato con privilegio nel fallimento se svolte personalmente dal professionista

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In tema di privilegio per prestazioni d’opera professionale, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale.

Decisione: Ordinanza n. 1233/2019 Cassazione Civile – Sezione VI

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale.

Osservazioni

Il ricorso era stato proposto da uno studio associato di commercialisti nei confronti di un fallimento.

Lo studio associato si era visto respingere l’opposizione allo stato passivo che aveva proposto per vedere ammesso il credito professionale quale privilegiato anziché chirografario.

La Suprema Corte censura la decisione del Tribunale che ha ignorato la giurisprudenza di legittimità sul punto, della quale richiama la massima, e per aver fatto anche riferimento a disposizioni applicabili agli avvocati anziché ai commercialisti.

Il professionista non solo aveva prodotto documentazione a sostegno della personalità della prestazione svolta, ma aveva anche richiesto ammettersi prova testimoniale sul punto, di cui il Tribunale ha ignorato di provvedere sull’ammissione.

La Cassazione cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame.

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Giurisprudenza rilevante

  1. Cass. 9927/2018
  2. Cass. 6285/2016

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 20-01-2019

Art. 2751-bis – Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese

artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, . e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; (220)

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

AGGIORNAMENTI:

La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 novembre 1983, n. 326, (in G.U. 1a s.s. 07/12/1983, n. 336) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall’art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.”

La Corte Costituzionale con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 1, (in G.U. 1a s.s. 04/02/1998, n. 5) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola “intellettuale”.

La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 05/06/2002, n. 22) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.”

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-6 aprile 2004, n. 113, (in G.U. 1a s.s. 14/04/2004, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.”

Graziotto Fulvio

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