Presenza accidentale di glutine in prodotto etichettato “gluten free” e profili di rilevanza penale (nota a Tribunale di Mondovì 19.10.2009)

Rubino Vito 23/09/10
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  1. Introduzione.

La sentenza del Tribunale di Mondovì del 19.10.2009 interviene su un aspetto particolarmente delicato della legislazione alimentare quale la tutela dei consumatori particolarmente sensibili a determinate sostanze alimentari e definisce, sia pur nella sinteticità della parte motiva, i profili di rilevanza penale della c.d. “cross contamination” da glutine in presenza di un’etichetta che ne dichiari la totale assenza.

La vicenda costituisce dunque utile spunto ricostruttivo per determinare il quadro giuridico sanzionatorio della commercializzazione dei c.d. alimenti generici “gluten free”.

 

  1. La vicenda.

Nel mese di Gennaio 2008 funzionari della ASL CN1, nell’ambito di un controllo igienico-sanitario, si recavano presso lo stabilimento della snc E., ove, rilevata la presenza anche nell’annesso spaccio aziendale di amaretti dichiarati in etichetta “senza glutine” decidevano di effettuare un campionamento con successive analisi ufficiali.

Formate le aliquote di legge per undici referenze diverse (una per ciascuna varietà di gusto in commercio) il materiale veniva inviato al laboratorio ARPA che, in esito alle analisi, attestava la positività di un solo campione per 32 ppm.

Alla luce del claim riportato in etichetta la ASL decideva quindi di inoltrare denuncia alla locale Procura della Repubblica ipotizzando i reati di cui all’art. 5 lett. d) l. 283/62 per avere l’azienda detenuto per vendere sostanze alimentari nocive per la salute dei consumatori celiaci e all’art. 515 c.p. come “frode nell’esercizio del commercio”, avendo promesso qualità che in realtà il prodotto non possedeva.

Al processo la difesa si avvaleva di un consulente tecnico sugli aspetti medici della celiachia, e chiedeva l’escussione di alcuni testimoni. In esito al dibattimento il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione ex art. 530 C.P.P. “perché il fatto non sussiste”.

 

  1. Le contestazioni e la decisione del Tribunale di Mondovì.

La sentenza in commento prende in considerazione analiticamente le due ipotesi accusatorie formulate dalla Procura nel decreto di citazione a giudizio pervenendo a conclusioni opposte a quelle inizialmente sostenuto dall’Accusa.

Nel capo a) della citazione il Pubblico Ministero ipotizzava la violazione dell’art. 5 lett. d) l. 283762 in relazione al fatto che la quantità di glutine rilevata (32 ppm) nell’unico campione risultato positivo all’analisi potesse rappresentare un “pericolo concreto” per la salute del celiaco, anche in relazione ai contenuti della Circolare del Ministero della Salute1 del 2003 che in materia individuava un’unica soglia di accettabilità fissata, appunto nella presenza di non più di 20 mg/kg di glutine nei prodotti destinati a questa specifica categoria di consumatori.

In altre parole, atteso che la soglia di 20 ppm era stata individuata a livello amministrativo quale livello di tollerabilità (o di innocuità) della presenza di glutine nella dieta del celiaco se ne doveva dedurre, a giudizio dell’Accusa, l’automatica pericolosità di ogni scostamento da tale limite.

Com’è noto l’art. 5 lett. d) della l. 283/62 punisce penalmente chiunque “impiega nella preparazione di alimento o bevande, vende, detiene per vendere o somministra sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive (…)”. La fattispecie è assoggettata ex art. 6 alla sanzione dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda da € 2582 ad € 46481.

La giurisprudenza ha da tempo evidenziato come questa ipotesi contravvenzionale debba essere classificata fra i c.d. “reati di pericolo concreto”2, ossia i reati che, pur anticipando la tutela ad un momento antecedente la verificazione dell’evento sfavorevole necessitano comunque di un accertamento giudiziale della concretezza delle potenzialità lesive del bene giuridico protetto (nel caso specifico: salute umana).

Al riguardo occorre sottolineare come la celiachia, scientificamente nota come “intolleranza permanente al glutine, costituisca una patologia importante per la quale non sono ancora state individuate cure3.

L’unico rimedio attualmente adottato è dunque l’introduzione ed il mantenimento rigoroso per tutta la vita di una dieta priva di glutine.

Risulta dunque di immediata evidenza l’importanza per il celiaco della possibilità di fare affidamento sulla disponibilità in commercio di alimenti effettivamente “GLUTEN – FREE” con i quali potersi nutrire in sicurezza.

Nondimeno occorre osservare come a tutt’oggi non esista a livello internazionale una indicazione univoca sulla soglia di glutine nella dieta oltre la quale si attivano certamente i processi di atrofizzazione dei villi intestinali determinata dalla patologia.

In Italia da tempo è stato individuato il limite dei 20 ppm, anche in relazione all’abbondante consumo di pasta e simili nella dieta, che è possibile determini una maggiore sensibilità nella popolazione.

In altri Paesi (e.g. Francia, Inghilterra etc.), tuttavia, tale soglia è notevolmente più elevata, e può giungere fino a 200 ppm.

Lo stesso regolamento CE 41/2009 che regola ormai la materia nell’Unione europea4, non applicabile ai fatti di causa ratione temporis, pur confermando i 20 ppm quale livello massimo di presenza per l’etichettatura “senza glutine”, da atto della diversità delle legislazioni nazionali in materia, introduce il claim “con contenuto molto basso di glutine” fino a 100 ppm, e prevede, in ogni caso, una entrata in vigore differita al 1° gennaio 2012, a dimostrazione del fatto che la situazione di disomogeneità attuale non viene comunque percepita dal Legislatore europeo come fonte di un rischio immediato sui mercati.

Alla luce di queste considerazioni, riprese anche dal Giudice nella sentenza in commento, il Tribunale di Mondovì ha ritenuto di dover mandare assolto il legale rappresentante dell’azienda dall’imputazione per mancanza della “concretezza” del pericolo richiesta dalla norma.

Non era infatti ipotizzabile che la presenza di soli 32 mg/kg di glutine determinasse nel consumatore-celiaco una alterazione del fisiologico stato di benessere pur in un regime dietetico caratterizzato dalla necessità di eliminare totalmente la sostanza dall’alimentazione.

In altre parole il superamento minimo della soglia non poteva, di per sé, essere ritenuto un pericolo concreto, e, mancando l’evidenza scientifica della dannosità del prodotto, non si poteva che concludere per l’esclusione degli elementi del fatto tipico previsto dalla norma sanzionatoria.

Per quanto poi concerne il “capo b” dell’imputazione (frode in commercio) l’esame si è spostato sull’elemento soggettivo del reato.

L’art. 515 c.p., infatti, punisce “chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’aquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita” con la sanzione della reclusione fino a due anni o della multa fino ad € 2065,00.

La qualità delle pene inflitte evidenzia che il reato deve essere ascritto alla categoria dei “delitti”, che, ai sensi dell’art. 42 c.p., possono essere puniti solo a titolo di dolo salvo che non sia diversamente previsto.

L’indicazione appare determinante in una vicenda come quella in commento, atteso che il quantitativo esiguo di glutine rinvenuto in uno solo degli 11 campioni prelevati evidenzia la chiara natura “accidentale” della contaminazione, e, dunque, al limite la natura “colposa” della condotta tenuta dal produttore.

Il Giudice ha dunque correttamente concluso che la circostanza riferita “induce ad escludere, in radice, la configurabilità del reato, atteso che se è vero che l’etichetta degli amaretti non indicava la presenza di glutine, essa è stata probabilmente determinata non già da una consapevole opzione del produttore, bensì da un fenomeno accidentale di contaminazione che, è stato sottolineato, può avvenire anche laddove non vengano osservate le più rigorose ed attente regole di produzione”.

 

  1. Il nuovo quadro normativo dal 2012 e valutazioni conclusive.

Come si accennava in precedenza a partire dal 1° gennaio 2012 le regole in materia di etichettatura dei prodotti “senza glutine” cambieranno per effetto dell’applicabilità del regolamento CE 41/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

La norma armonizza infatti le discipline nazionali dedicate alle condizioni per poter inserire i claims relativi al glutine diversi dai prodotti per lattanti e di “proseguimento”, individuando due categorie distinte di prodotti:

  • Alimenti naturalmente privi di glutine

  • alimenti contenenti ingredienti sostitutivi del frumento/segala/orzo/avena ed incroci, ovvero “deprivati” con particolari tecniche del glutine presente all’origine.

Nel primo caso l’art. 3 del regolamento prevede per gli alimenti dietetici destinati ai celiaci la possibilità di utilizzare l’indicazione “senza glutine” per livelli di glutine fino a 20 mg/kg, ovvero l’indicazione “con contenuto molto basso di glutine” fino a 100 mg/kg5.

I prodotti dietetici specificamente studiati per celiaci contenenti ingredienti deprivati di glutine o con ingredienti sostituitivi potranno, invece, fregiarsi unicamente della indicazione “con contenuto molto basso di glutine” (a condizione che ne rispettino la soglia), sul presupposto, iuris tantum, dell’impossibilità di garantire una contaminazione inferiore.

Quanto invece ai prodotti generici (destinati alla generalità dei consumatori) che possano essere adatti anche per i celiaci la nuova regolamentazione comunitaria (art. 4) prevede la possibilità di ricorrere alla sola dicitura “senza glutine”6, rispettando, beninteso, i limiti quantitativi già indicati.

L’indicazione positiva delle soglie di tollerabilità determina un quadro giuridico più omogeneo che agevolerà la libera circolazione di questi prodotti nella U.E. e consentirà di individuare con maggiore precisione le responsabilità degli O.S.A. in caso di violazione dei precetti indicati.

Non va dimenticato, infatti, che le condotte in questione alla luce del dato positivo evidenziato possono assumere rilevanza anzitutto nell’ambito della disciplina sull’etichettatura (dir. 2000/13 CE – d.lgs. 109/92; dir. 89/398 CEE – d.lgs. 111/92) e sulla pubblicità ingannevole (dir. 2005/29 CE – d.lgs. 206/2005) potendo quindi essere perseguite in quella sede come illeciti amministrativi colposi.

Qualche novità potrebbe registrarsi anche in ambito penale, sebbene non paia allo stato ragionevole ipotizzare un sensibile scostamento della giurisprudenza sull’art. 5 lett. d) l. 283/62.

La fissazione della soglia-limite da parte di una vera e propria fonte del diritto consentirà, infatti, di eliminare le perplessità legate all’utilizzo di una semplice “circolare ministeriale” quale strumento di ricostruzione del parametro tecnico-scientifico dell’idoneità al consumo ai fini del riempimento della norma penale “in bianco”.

La fonte comunitaria, peraltro, non potrà certo modificare la natura di “reato di pericolo concreto” attribuita alla fattispecie in questione, con il risultato di costringere il Giudice, anche in futuro, ad accertare caso per caso se il superamento della soglia possa determinare conseguenze tangibili per la salute del celiaco in funzione del livello di contaminazione accertata7.

Quanto infine al superamento dei 100 mg/kg nei prodotti che consentano l’impiego della dicitura “con contenuto molto basso di glutine” la tassatività della previsione sembrerebbe deporre per un maggior rigore nel trattamento della fattispecie, peraltro in linea con le indicazioni mediche che indicano nei livelli più elevati di presenza del glutine una soglia incompatibile con le esigenze dietetiche dei celiaci.

 

 

Avv. Vito Rubino

Ricercatore di diritto dell’Unione europea, Facoltà di giurisprudenza, Università del Piemonte Orientale (Alessandria)

 

 

1Il presente articolo è stato pubblicato sul nr. 7/2010 della Rivista EUROCARNI. si ringrazia l’editore per la gentile concessione.

Cfr. la Circolare nr. 600.12/ AG32/2861, del 2 ottobre 2003, dell’Ufficio Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute.

 

2 Cfr. ex pluribus Cass. 7.3.2000 nr. 4743; 26.11.2003 nr. 976. Si vedano altresì in Dottrina V. Pacileo, Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi, Padova, CEDAM, 2003 PP. 89 – 99; D. Pisanello, Guida alla legislazione alimentare, Roma, EPC, 2010, p. 347.

3 La definizione è contenuta anche nell’art. 1 L. 4 luglio 2005, n. 123, pubblicata nella G. U. 7 luglio 2005, n. 156, che riconosce la natura “sociale” della malattia.

4 Cfr. il REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, in GUUE L 16 del 21.1.2009.

 

5 Entrambe queste indicazioni devono obbligatoriamente completare la denominazione di vendita. L’art. 3 del regolamento recita testualmente: “1. Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non deve superare 100 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 devono riportare la menzione «con contenuto di glutine molto basso». È ammessa la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

3. L’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

4. I prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione «senza glutine».

5. Qualora prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine contengano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dall’orzo, dall’avena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3; non è invece applicabile il paragrafo 4.

6. Le menzioni «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» di cui ai paragrafi 2 e 4 devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto”.

6 Cfr. aret. 4 reg. 41/2009 a norma del quale “1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti alimentari può contenere la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale: a) prodotti alimentari di consumo corrente; b) prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, specialmente formulati, lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizione, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine.

2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 non devono contenere la menzione«con contenuto di glutine molto basso»”.

7 Si potrebbe anzi ritenere che l’individuazione di una soglia più elevata- fino a 100 mg/kg- per l’indicazione “a contenuto molto basso di glutine” possa deporre per una effettiva innocuità di soglie di contaminazione anche superiore a 20 ppm, con la creazione di fatto di un’area di depenalizzazione per i livelli intermedi compresi fra 20 e 100 mg/kg.

Rubino Vito

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