Prescrizione delle azioni di restituzione delle somme ingiustamente corrisposte durante il rapporto di conto corrente bancario: affidamento di fatto, natura ripristinatoria dei versamenti e inapplicabilità dell’art. 1194 c.c. secondo la Corte d’Appello di

Peruzzo Matteo 30/07/13
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SOMMARIO: 1. Prescrizione delle azioni di ripetizione di indebito oggettivo su conto corrente bancario. – 2. Criteri per la individuazione di un affidamento di fatto e per l’accertamento della natura ripristinatoria dei versamenti. – 3 Inapplicabilità del criterio di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 c.c. nel rapporto di conto corrente bancario.

1. Con la sentenza n. 902 del 2013 la Corte d’Appello di Torino, Sezione prima civile, ha affrontato il tema della prescrizione nelle cause intraprese dai correntisti contro le banche ed aventi ad oggetto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate nei conti correnti a titolo di anatocismo, interessi e competenze non dovute. La Corte di Torino nella pronuncia in esame ha esaminato la portata e gli effetti della nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 24418/10) la quale aveva affermato il principio secondo cui “: “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. La Corte torinese ha ribadito che la sentenza delle Sezioni Unite ha esteso all’azione di ripetizione concernente il conto corrente bancario la distinzione elaborata dalla giurisprudenza, in ambito fallimentare, sulle rimesse bancarie di conto corrente in ambito fallimentare. Secondo la Cassazione, come noto agli addetti ai lavori, vanno distinte le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto di conto corrente dalle rimesse aventi mero effetto ripristinatorio della provvista, ricorrendo la prima ipotesi nei conti correnti privi di affidamento e a debito (c.d. scoperti) o nei conti con saldo passivo eccedente i limiti del fido, ricorrendo invece la seconda ipotesi nel conto corrente affidato con saldo passivo rientrante nei limiti del fido concesso.

2. La sentenza di Torino é particolarmente importante perché traccia i criteri applicativi per i casi, molto frequenti nella pratica giudiziaria, di conti correnti che sono stati a debito per molti anni e che, ciò nonostante, non abbiano goduto di una regolamentazione scritta dell’affidamento (disciplinante, ad esempio, gli importi del fido e la durata dello stesso). Nella pronuncia in esame la Corte d’Appello ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, che aveva condannato un istituto di credito a pagare al correntista (impresa della Val d’Ossola assistita dall’avvocato Matteo Peruzzo di Domodossola) l’importo di € 211.553,23 oltre interessi dalla data della domanda e spese di giudizio, sulla base del presupposto che il conto corrente azionato in giudizio fosse stato affidato per tutta la durata del rapporto e che dunque tutti i versamenti effettuati avessero avuto natura ripristinatoria. La Corte d’Appello, sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio e in assenza di contratti scritti tra le parti, ha evidenziato che non solo la banca non aveva provato il fatto costitutivo della eccezione di natura solutoria delle rimesse ma che, anzi, emergevano dagli atti di causa plurimi elementi di segno opposto che portavano a ritenere esistente un affidamento illimitato a favore della cliente. Risulta molto interessante l’individuazione, operata dalla Corte, degli elementi di prova della esistenza dell’affidamento. Come prospettato anche dalla difesa della correntista, secondo la Corte, un primo elemento di prova è rappresentato dal fatto che il correntista “ha operato costantemente con saldo passivo (v. estratti-conto e conti scalari per competenze in atti) senza, tuttavia, che la banca abbia mai intimato a………….. il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare). E’ dato dunque riscontrare un contesto nel quale la banca non ha semplicemente tollerato la costante scopertura di saldo, ma ha mostrato di voler considerare il conto in questione non già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo; e ciò sull’implicito ma univoco presupposto del riconoscimento a ………………….. di un affidamento in linea di puro fatto. La configurabilità di un affidamento di conto corrente non risultante da un contratto scritto è stata ammessa, sebbene a determinate condizioni, anche dalla S.C. (Cass. n.14470 del 09/07/2005), secondo cui: “In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell’imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l’onere di dimostrarne la stipulazione, anche ‘per facta concludentia’, nel caso in cui risulti applicabile la deroga del requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e della Banca d’Italia, ai sensi dell’art.117 del t.u.l.b. (e, anteriormente, ex art. 3 della legge n.154 del 1992), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto”. La Corte prosegue inoltre affermando che in presenza di un fido di fatto “ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto ‘di fatto’ consentito dalla banca (prima dell’adozione da parte di quest’ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro); sicché ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista. Ha ancora osservato la S.C. (sent. n.3842 del 23/04/1996) che: “in tema di contratti bancari, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, non rileva il mero fatto della situazione di scoperto di conto, con una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione – generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per “facta concludentia” – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente.” Un secondo elemento da cui trarre il convincimento della esistenza di un fido di fatto, sempre in assenza di documentazione scritta tra le parti, é costituito dalla applicazione della commissione di massimo scoperto, che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli stessi istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento.

3. La Corte d’Appello é poi tornata sul tema della inapplicabilità del criterio di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 c.c. nel rapporto di conto corrente bancario. Come noto tale criterio di imputazione dei pagamenti non può trovare applicazione nella ricostruzione del rapporto bancario perché per imputare a pagamento una determinata somma di denaro occorre che il credito sia liquido ed esigibile e quindi occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito. Tali elementi (liquidità e disponibilità) difettano (per la banca) nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ancor più se affidato, come nella fattispecie era (pacificamente) quello intercorrente tra la banca e la correntista. In realtà la banca ha la disponibilità del suo credito e, dunque, ha la liquidità ed esigibilità dello stesso, solo quando revoca la linea di credito e chiede il rientro (che nella fattispecie non è mai stato domandato). Prima di allora la banca non può pretendere alcun pagamento, poichè è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate (o concesse dalla banca). La fattispecie dell’art. 11194 c.c. non è applicabile poiché nel corso del rapporto non si ha un pagamento in senso tecnico degli interessi e del capitale, e cioè non vi é un debitore che imputa un pagamento, ma vi è un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a credito sul conto priva di effetti di imputazione di pagamento per interessi e competenze eventualmente maturati. Sul punto la sentenza citata (n. 902 del 2013 Corte d’appello di Torino, Sezione prima) ha statuito che “quanto all’ulteriore problema dell’applicabilità al caso di specie del criterio di imputazione di cui all’articolo 1194 cod. civ. (terzo motivo di appello), ritiene questa Corte – pur nella oggettiva controvertibilità della questione – di aderire all’orientamento di legittimità in base al quale il meccanismo di imputazione di cui all’articolo 1194 codice civile, risolvendosi in una modalità prettamente estintiva, ha luogo di operare unicamente in sede di chiusura del rapporto; vale a dire, allorché le reciproche posizioni in dare ed in avere tra le parti siano tutte, non soltanto liquide o liquidabili, ma anche esigibili: “la disposizione dell’articolo 1194 codice civile, secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese (…)” (v.Cass.27 ottobre 2005 n. 20904; nonché Cass. 15 luglio 2009 n. 16448, in fattispecie di risarcimento del danno da atto illecito, ma con principio applicabile anche al conto corrente bancario). Va d’altra parte considerato come nella specie non possa parlarsi di una vera e propria ‘imputazione del debitore’ (limitandosi il correntista ad effettuare delle rimesse senza imputazione alcuna), e come – soprattutto – le stesse parti del rapporto contrattuale, nel prevedere la capitalizzazione periodica degli interessi, abbiano per ciò soltanto convenuto la inesigibilità del credito per interessi fino alla scadenza (trimestrale, semestrale ovvero annuale) pattuita; né appare rispondente alla realtà che la banca, dopo aver messo a disposizione del cliente una determinata somma in conto corrente (con o senza formale affidamento), possa poi pretendere il pagamento degli interessi debitori in maniera continuativa, cioè man mano che questi si producono. Se è vero che gli interessi si producono infatti ‘giorno per giorno’, non si può dirsi di norma che essi possano essere, ‘giorno per giorno’, altresì pretesi in pagamento (operazione che risulterebbe anzi anche del tutto antieconomica stante il rapporto tra oneri di contabilizzazione e riscossione da un lato, e verosimile esiguità degli importi dovuti quotidianamente per interessi). In difetto (se non di liquidità) quanto meno di esigibilità del credito della banca per interessi, è dunque giocoforza escludere – secondo il su riportato orientamento giurisprudenziale – l’applicabilità nella specie del criterio di imputazione di cui all’articolo 1194 codice civile”.

Peruzzo Matteo

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