Ogni operazione di selezione implica una comparazione ed una valutazione delle imprese concorrenti (erogatrici di servizi) non attuabile con l’esclusione di alcune di loro, conseguente all’aver fatto assurgere a requisito d’ammissione un elemento indiretto di valutazione (che ove previsto tra i criteri inerenti al giudizio sulla capacità tecnica professionale delle imprese avrebbe dovuto, co-munque, essere diversamente formulato)._Ad un periodo della propria attività lavorativa indifferenziato (quanto a riferibilità ad uno specifico settore), ma svolto in una determinata località o su un determinato territorio, non può essere attribuita natura di requisito professionale da intendersi quale qualificazione conseguibile dal soggetto (persona fisica), sia me-diante il possesso di un titolo di studio od abilitativo (se richie-sti), sia mediante l’acquisizione di un’esperienza lavorativa in un determinato settore (nella specie, nel campo della”progettazione di modelli di sviluppo locale”)._ Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi nel tempo, in ipotesi di concorso in cui è esclusa una comparazione tra i soggetti la cui partecipazione ed il cui superamento sono finaliz-zati ad ottenere un’idoneità (necessaria per l’iscrizione ad un albo professionale), l’annullamento di un atto del procedimento (quale quello di nomina della Commissione) non estende i suoi effetti sui giudizi d’idoneità espressi su soggetti terzi estranei ad un giu-dizio conclusosi con l’annullamento, essendo ravvisabili un plu-ralità di procedimenti tra loro automi _ Nel disporre che i concorrenti potessero presentare la loro offerta per un solo lotto, il capitolato ed il bando hanno dettato una iden-tica disciplina per due distinte gare indette contestualmente ma che conservavano una loro autonomia procedimentale._A fronte di atti e procedimenti plurimi l’annullamento disposto dal Tribunale amministrativo con sentenza n. 586 del 2007 inve-ste una clausola del capitolato e gli atti ad essa consequenziali i-nerenti ad uno specifico procedimento, per cui detto annullamen-to non può andare oltre l’interesse di chi ha ricorso ed i suoi ef-fetti non possono estendersi a soggetti terzi di quel giudizio
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4338 del 10 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
<Come ricordato dal giudice di prime cure, “il divieto di restrizio-ni discriminatorie “ di cui alla disciplina comunitaria “ deve esse-re inteso in senso sostanziale e non meramente formale”. Violano il divieto in parola anche le discriminazioni dissimulate che, seb-bene fondate su criteri in apparenza neutri, conducono, nella pra-tica applicazione, allo stesso risultato (cfr. Corte Gius 3 febbraio 1982, in cause riunite 62/81 e 63/81).
L’art. 46 del Trattato CE richiama motivi “d’ordine pubblico”, ”di pubblica sicurezza” e “di sanità pubblica” per giustificare re-strizioni alla libera concorrenza dei servizi.
L’art. 15 del capitolato di gara di cui è causa ha prodotto l’effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore senza un’ammissibile ragione, in violazione dell’art. 49 (ex 59) del Trattato CE.>
A cura di Sonia Lazzini
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