Premio fedeltà: è consentita la parcellizzazione del credito

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È consentita la parcellizzazione del credito: Cassazione Civile Sezioni Unite 16 febbraio 2017 n. 4090.  Tuttavia, il creditore deve avere un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni.

 

Il fatto.

La Corte d’appello accoglieva la domanda di ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario, in difformità dalla sentenza di primo grado che invece aveva dichiarato improponibile la stessa domanda siccome successiva (e quindi parcellizzata) ad altra anch’essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nella quale poteva essere inclusa tale richiesta. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

 

La decisione.

Brusco revirment della Cassazione, che sembra porre fine alla disputa con il seguente arresto delle Sezioni Unite. Il Supremo Collegio aveva affermato in ultime pronunce (n. 26961 del 2009,  n. 11256 e 27064 del 2013) che sia vietato l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un “unico rapporto obbligatorio”. Infatti, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23726 del 2007, erano intervenute mutando il precedente orientamento (sent. n. 108 del 2000), affermando che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di “un unico rapporto obbligatorio”, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, perchè si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Tuttavia, le Sezioni Unite sancivano il principio della infrazionabilità del credito (del resto condivisibile), riferita sempre ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso.  Il Supremo Collegio chiarisce che “la tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa: il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte; (…) la mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell’ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l’ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione”.

Secondo le Sezioni Unite, “una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale), con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e … (con) la perdita della possibilità di fruire di riti più snelli, … di un rito diverso  … ( e di) diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio”.

Oltre al creditore, è l’intera economia ad essere danneggiata: “se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l’idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati – pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio – in un unico processo monstre … risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”.

Le Sezioni Unite, tuttavia, rilevano l’esistenza di un sistema che contempla la trattazione unitaria di processi promossi in tempi diversi e davanti a giudici differenti, ove, pur non escludendo la separata trattazione, prevede meccanismi tesi ad evitare la “duplicazione” di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda, ad evitare di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito. Pertanto, pur mantenendo ferma la proponibilità separata  delle domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, secondo le Sezioni Unite, tale prerogativa è consentita “solo se l’attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento …  il quale deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la Costituzione gli garantisce”; in altri termini, il creditore deve avere “un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto” di talchè, “ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al frazionamento e ne metta in dubbio l’esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 cod. proc. civ. e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 cod. proc. civ.

Le Sezioni Unite, quindi, vanno a dettare il principio a cui dovranno uniformarsi tutti  i giudici di merito: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una  medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c.”.

Sentenza collegata

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Lattarulo Carmine

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