Poteri istruttori d‘ufficio del giudice del lavoro e decadenza delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie. Profili di coordinamento nell’elaborazione giurisprudenziale più recente

Redazione 03/05/19
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di Cinzia Gamba*

* Professore associato di Diritto processuale civile

Sommario

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2. L’elaborazione intepretativa sui poteri ufficiosi del giudice in rapporto a quelli delle parti in ordine alla deduzione dei mezzi istruttori

3. Gli indirizzi giurisprudenziali più recenti

Cass. civ. sez. lav. ord., 26 marzo 2019, n. 8381

Nel rito del lavoro i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ufficio ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose. L’indisponibilità che consente la produzione tardiva di documenti, peraltro, suppone che, al momento fissato a pena di preclusione o decadenza per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti necessariamente successiva a tale momento.

Cass. civ. sez. lav., 11 aprile 2017, n. 9296

Nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze quali: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.

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Le decisioni della Corte di Cassazione richiamate in epigrafe sono intervenute recentemente in relazione a uno dei profili dell’estensione del poteri istruttori ufficiosi del giudice previsti dall’art. 421 c.p.c.: quello cioè inerente al rapporto tra il poteri del giudice e i poteri delle parti in ordine alla deduzione dei mezzi istruttori, nonché al loro coordinamento. Se è pacifico che le disposizioni di cui all’art. 421 c.p.c., che attribuiscono poteri istruttori differenziati al giudice del lavoro, non deroghino al principio della domanda ed all’onere di allegazione dei fatti rilevanti che incombe sulle parti, non sempre l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale è stata univoca in ordine al coordinamento tra i suddetti poteri e l’onere delle parti di dare prova dei fatti allegati. Più specificamente, il punto che ha generato oscillazioni giurisuprudenziali riguarda la questione se il giudice possa attivarsi facendo uso dei poteri ufficiosi per colmare le lacune istruttorie a fronte di una decadenza nella quale siano eventualmente incorse le parti nelle istanze istruttorie.

2.

L’elaborazione intepretativa sui poteri ufficiosi del giudice in rapporto a quelli delle parti in ordine alla deduzione dei mezzi istruttori.

E‘ necessario soffermarsi brevemente sui presupposti elaborati a livello giurusprudenziale in ordine all’esercizio dei poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c. Secondo l’orientamento prevalente, se le risultanze della causa hanno portato alla luce significativi elementi di indagine e il giudice ritiene insufficienti le prove già acquisite, si verifica una situazione di incertezza probatoria. Nel regime processuale differenziato del rito del lavoro, il giudice tuttavia, non può applicare la regola dell’onere della prova, ma è chiamato ad esercitare il proprio potere-dovere di disporre d’ufficio i mezzi istruttori sollecitati dalle prove acquisite e idonei a superare l’incertezza probatoria sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che sussista un ostacolo nel verificarsi di decadenze e preclusioni in danno delle parti (ex multiis, Cass. civ. sez. lav. 11 dicembre 2014, n. 26107, in Lavoro nella Giur., 2015, 3, 303; Cass. civ. Sez. II Sent., 20/06/2011, n. 13533, in CED Cassazione 2011; Cass. civ. sez. lav., 2 febbraio 2009, n. 2577, in Dir. e Pratica Lav., 2009, 24, 1430; Cass. civ. sez. lav., 10 dicembre 2008, n. 2900, in Dir. e Pratica Lav., 2009, 28, 1645; Cass. civ. sez. lav. 15 dicembre 2000, n. 15820, in Pluris).

L’orientemento consolidato è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali sono intervenute con due sentenze che hanno messo a punto chiarimenti e precisazioni. Il riferimento è alle seguenti decisioni: Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 (in Mass. Giur. Lav., 2004, 954 nota di Tatarelli) e Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202 (in Giur. It., 2005, 1457 nota di Socci), che hanno definito alcune linee interpratative generali in materia di poteri del giudice del lavoro. Secondo tali pronunce rese a sezioni unite, i poteri istuttori di cui all’art 421 c.p.c. non possono fondarsi sulla scienza privata del giudice, non potendosi riferire a fatti che non siano stati allegati dalle parti o che non siano stati acquisiti ritualmente al processo, nè dandosi ingresso alle c.d. prove atipiche. Tali poteri devono tuttavia essere esercitati, ricorrendo i descritti presupposti, anche in mancanza di una esplicita richiesta delle parti ed anche se per le stesse si sono verificate preclusioni.

Più specificamente, la irreversibilità della estinzione del diritto di dedurre mezzi istruttori (e specificamente di produrre i documenti) in danno alle parti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende di regola il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova però un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., secondo comma, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Il giudice è chiamato a rendere esplicite – nel rispetto dell’art. 134 c.p.c. e dell’art. 111, 1° co., Cost. – le ragioni che fodano la sua scelta di esercizio dei poteri istruttori d’ufficio oppure, nonostante l’esplicita richiesta delle parti, ritiene di non avvalersene. Il relativo provvedimento può essere sottoposto a sindacato di legittimità per vizio di motivazione, ma anche per violazione o falsa applicazione di legge. Inoltre, le pronunce richiamate hanno precisato che non può ammettersi d’ufficio una prova contro la volontà delle parti di servirsi della stessa; né una prova diretta a sminuire l’efficacia e la portata di una prova già espletata su punti decisivi della controversia (Cass., sez. un., n. 11353/2004 cit.).

Anteriormente alle prese di posizione delle Sezioni unite, tuttavia, all’esercizio del potere istruttorio exart. 421 c.p.c. l’elaborazione giurisprudenziale aveva indivituato taluni limiti più circoscritti. In primo luogo, oltre al rispetto del principio della domanda, all’onere di allegazione dei fatti rilevanti nonchè al divieto di scienza privata, si erano posti: la necessità dell’avvenuta deduzione – anche implicita e ricavabile dalla esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall’assunzione di altri mezzi di prova da esse introdotti – dei fatti e dei mezzi di prova idonei a reggere le rispettive ragioni; l’impossibilità soggettiva od oggettiva, per la parte, di rinvenire o dedurre la prova carente, oppure di integrare quella lacunosa; l’eventuale inerzia probatoria, ovvero la rinunzia, esplicita o implicita, della parte; lo specifico sollecito, effettuato dalla parte, all’esercizio dell’attività istruttoria d’ufficio per fini integrativi (Cass. civ. Sez. lavoro, 06/07/2000, n. 9034, in Mass. Giur. It., 2000; Cass. civ. sez. lav., 6 marzo 2001, n. 3228, in Notiz. Giur. Lav., 2001).

Quanto al processo del lavoro in grado di appello, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone del pari la ricorrenza delle medesime condizioni: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. civ. sez. lav. 9 marzo 2001, n. 3516, in Pluris, che ha confermato la sentenza d’appello che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale formulata per la prima volta in sede d’impugnazione).

3. Gli indirizzi giurisprudenziali più recenti.

La giurisprudenza, recentemente in modo più sporadico e, in epoca più risalente, costantemente, sembra aver enunciato un indirizzo più restrittivo rispetto all’orientamento prevalente promosso dalla giurisprudenza delle sezioni unite. In alcune sentenze, infatti, la Cassazione ha affermato che i poteri previsti dall’art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, sanando preclusioni e decadenze maturate (Cass. sez. lav. 27 settembre 2003, n. 14404, che condiziona la mancata esercitabilità alla proposizione di rituale eccezione della intervenuta decadenza; nello stesso senso Cass. sez. lav. 1 ottobre 1997, n. 9596, in Pluris), mettendo altresì in luce che la facoltà non può tradursi in poteri d’indagine analoghi a quelli del procedimento penale (Cass. sez. lav. 8 agosto 2002, n. 1200, in Lavoro nella Giur., 2003, 79) In tempi più recenti, la Corte di Cassazione ha posto all’esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice talune condizioni quali, in particolare, a) l’assenza di una inerzia colpevole delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie; b) l’indispensabilità dell’iniziativa officiosa, la quale non deve essere finalizzata ad ovviare a decadenze, bensì deve essere funzionale a colmare lacune delle risultanze di causa (Cass. civ. sez. lav. 11 marzo 2011, n. 5878, in Lavoro nella Giur., 2011, 5, 517), così che il giudice non si sostituisca alla parte, ma si limiti a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia p>Pluris). Nelle pronunce più recenti, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio si è precisato che presuppone, oltre alla insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, altresì l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda (Cass. civ. Sez. lav. 11 aprile 2017, n. 9296, in Pluris).

In modo più temperato, sempre in anni recenti, però, la Suprema Corte ha affermato da un lato che l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, rilevando, tuttavia, dall’altro lato, che tale sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (Cass. civ. sez. lav. 6 ottobre 2016, n. 20055, in CED Cassazione). Sulla stessa linea interpretaviva mediana, almeno a livello di enuncazioni gnerali, si pone la sentenza più recente richiamata in epigrafe, a mente della quale i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ufficio ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose. L’indisponibilità che consente la produzione tardiva di documenti, peraltro, suppone che, al momento fissato a pena di preclusione o decadenza per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti necessariamente successiva a tale momento (Cass. civ. sez. lav., 26 marzo 2019, n. 8381, in Pluris, nel caso di specie, la parte ha giustificato la tardività della produzione con riferimenti generici e tale giustificazione, correttamente, non è stata ritenuta idonea dal giudice di merito).

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