Possibile illustrare nuovi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali nella comparsa conclusionale?

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Particolarmente interessante è la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 78 depositata il 13 gennaio 2016, (Presidente dott. Baldo Marescotti – Consigliere relatore dott. Domenico Bonaretti),  in materia di anatocismo, che interviene in tema di eccezione di prescrizione e sul criterio di imputazione delle rimesse.

Nel giudizio di primo grado la banca, prima della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2010, aveva sollevato nella comparsa di costituzione e risposta l’eccezione di prescrizione individuando la decorrenza del termine dalla data delle singole annotazioni. Successivamente l’istituto di credito aveva precisato il contenuto dell’eccezione nella comparsa conclusionale alla luce dei principi espressi nella sentenza delle Sezioni Unite su citata.

Il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione ritenendola nuova.

Di contrario avviso è invece la Corte di Appello di Milano che ha riformato la decisione di primo grado con le seguenti motivazioni.

Osserva, preliminarmente,  la Corte che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di valutare l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca solo con riguardo a quanto osservato dalla stessa nella comparsa di risposta decidendone il rigetto; infatti,  la banca nella comparsa conclusionale non ha proposto alcuna domanda tardiva né nuova, stante la tempestiva  proposizione dell’eccezione di prescrizione già nella comparsa di risposta.

Ebbene, in virtù della su citata pronuncia della Suprema Corte è solo per i versamenti con funzione solutoria, ossia per quelli eseguiti su conto corrente scoperto o extra fido, che la prescrizione verrebbe a decorrere dalle singole appostazioni e di conseguenza la banca nella conclusionale ha unicamente provveduto ad adeguarsi alla nuova giurisprudenza chiedendo che la prescrizione stessa fosse valutata tenendo conto della distinzione, divenuta necessaria tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie della provvista.

La Corte di Appello mette in luce come nella comparsa conclusionale sia ben possibile illustrare i nuovi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, con l’unico limite di non estendere il dibattito a questioni non precedentemente dedotte.

Ma l’eccezione era stata tempestivamente sollevata dalla banca e quindi, nel caso de quo, non si tratta di una domanda nuova bensì di una diversa qualificazione giuridica della stessa eccezione proposta in comparsa di risposta  che  appare ammissibile nei limiti delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite.

Di tanto ha tenuto considerazione anche il CTU valutando volta per volta le singole rimesse a seconda della copertura o scopertura del conto.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto fondata anche la seconda censura proposta dalla banca e ha rigettato l’avversa eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., poiché la stessa era già stata introdotta con la comparsa di risposta in primo grado; secondo la Corte, infatti, sembra arduo contestare l’applicabilità del disposto dell’art. 1194 c.c., nei casi in cui, come quello in esame, vengono in considerazione scoperti di conto corrente e rimesse solutorie, che rendono il credito della banca liquido ed esigibile.

I Giudici hanno ritenuto meritevoli di accoglimento i rilievi mossi dalla banca, disponendo una Ctu contabile integrativa che rideterminasse il saldo dei rapporti di conto corrente depurandolo dai pagamenti con funzione solutoria e imputando le rimesse attive secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c..

Il CTU ha elaborato i ricalcoli fornendo dieci diversi scenari, di cui cinque calcolati con azzeramento del saldo e cinque senza azzeramento del saldo.

La Corte di Appello non ha tenuto conto degli scenari ipotizzati con l’azzeramento del saldo, sia perché era il correntista, attore in primo grado, il soggetto gravato del relativo onere probatorio non assolto, sia perché la questione saldo zero era già stata proposta in primo grado e il Tribunale l’aveva risolta negativamente, e pertanto, l’odierno appellato avrebbe dovuto formulare appello incidentale, il che non è avvenuto.

Tra gli scenari prospettati dal CTU la Corte di Appello di Milano ha preferito adottare quello che ha operato il ricalcolo dell’esposizione non tenendo conto della capitalizzazione sino al 30.6.2000 e con capitalizzazione trimestrale a far tempo dal 1°.7.2000, secondo le previsioni della delibera CICR del 9.2.2000.

Sulla base delle argomentazioni su esposte la Corte di Appello ha ritenuto fondata l’impugnazione e ha parzialmente riformato la sentenza (la ctu disposta in appello ha portato a un abbattimento dell’indebito da oltre 70.000 Euro a poche centinaia).

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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