Poiché non esiste un tassativo elenco dei servizi di rilevanza economica di cui al riformato art. 113 del Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000), sarà la giurisprudenza a fornire un aiuto agli operatori economici

Lazzini Sonia 22/12/05
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Le prestazioni richieste alle imprese affidatarie di un servizio pubblico? A RILEVANZA ECONOMICA, sono rivolte non gi? a vantaggio dell?amministrazione, ma riguardano, in modo generalizzato, la collettivit? locale rappresentata dall?amministrazione aggiudicatrice

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Il T.A.R. Lombardia?Milano ? Sez. III – Sentenza 13 aprile 2004, n. 1451 ? senz?altro indipensabile per cominciare a capire la portata della riforma legislativa dei servizi pubblici locali attuata attraverso la modifica dell?art 113 del D.Lgs. n.267/2000 da parte dell? art.35 l.n.448/01, a suo volta novellato dall?art.14 d.l. n.269/03 conv. in l.n.326/03

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di Sonia LAZZINI

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Prima considerazione:

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il servizio di spazzamento delle strade comunali e il servizio di gestione della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ? a rilevanza economica

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Seconda considerazione:

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la deroga alla gara si ha in soli due casi:

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a)?????? di affidamento diretto a societ? a capitale misto nelle quali il socio privato sia stato individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica;

b)?????? di affidamento in house a societ? a dominanza pubblica (numeri 2 e 3 della nuova formulazione della norma dopo le modifiche apportate con l?art.14 cit.),

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senza che possano assumere rilievo il valore di stima del servizio da affidare o la natura solidaristica del soggetto affidatario

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terza considerazione

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le nuove norme sono subito applicabili ancorch? in vigenza del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime

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quarta considerazione:

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deve essere sempre garantivo il? rispetto delle regole di estrazione comunitaria,

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a questo proposito segnaliamo:

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Un primo insegnamento dalle neo nate direttive uniche europee per gli appalti: anche sotto soglia le? norme ?etiche?, di derivazione europea, vanno comunque rispettate!!!!

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Tali sono i principi della libera circolazione delle merci, della libert? di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonch? ai principi che ne derivano, quali i principi di parit? di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalit? e di trasparenza

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Buttiglione lo aveva gi? detto?..

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Anche per gli appalti di modesto rilievo economico, valgono alcune regole ?etiche? europee

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Le stazioni appaltanti devono? rispettare? i principi fondamentali del Trattato CEE

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Il ministero per le politiche comunitarie nella persona del suo responsabile, ministro Buttiglione, con la circolare numero 8756 del 6 giugno 2002? ha inteso porre alcuni fondamentali principi in tema di normativa applicabile agli appalti pubblici "sottosoglia"

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Alcuni contratti di appalti, sebbene per il loro modesto importo risultino essere esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie, sono comunque soggetti ad alcuni fondamentali principi? di diritto primario dettati dal Trattato CEE quali ad esempio:

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??????? il divieto di qualsiasi discriminazione? fondata? sulla? nazionalita’;

??????? la parita’? di? trattamento;

??????? le norme relative alla libera circolazione? delle? merci,

??????? le norme relative alla liberta’? di? stabilimento;

??????? le norme relative alla libera? prestazione? di? servizi;

??????? il rispetto? del principio di trasparenza

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a cui le amministrazioni devono adeguare il proprio operato.

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In conclusione un invito da parte del dipartimento redattore della circolare rivolto tutte le amministrazioni? interessate? a conformarsi? alle? ricordate? prescrizioni in sede di stipulazione di contratti sottosoglia e gestione delle relative procedure selettive, nonch? una segnalazione che sottolinea come le? inosservanze? delle? regole comunitarie? sopra? descritte? potrebbero? rendere? lo Stato italiano destinatario? di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea ed imporre l’attivazione di consequenziali provvedimenti.

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Segnaliamo la sottile distinzione fra

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Parlamento europeo – Raccomandazione per la seconda lettura ? 19 giugno 2003 ? relatore: Stefano Zappal?

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ?

Bruxelles, 9 dicembre 2003

2 Considerando

La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libert? di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, l’attuazione di disposizioni in materia di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sulle norme che disciplinano queste tre libert? e sui principi che ne derivano, quali i principi di parit? di trattamento, di cui il principio di non discriminazione ? solo un’espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalit? e di trasparenza, nonch? su un?effettiva concorrenza per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonch? alle altre disposizioni del trattato.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare tali principi, per tutti gli appalti, compresi quelli al di sotto delle soglie previste all’articolo 7

2 Considerando

L?aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico ? subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libert? di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonch? ai principi che ne derivano, quali i principi di parit? di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalit? e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia ? opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l?apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonch? alle altre disposizioni del trattato

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In pratica nella direttiva europea non si fa pi? distinzione fra appalti sopra o sotto soglia per quanto concerne l?applicazione dei principi etici.

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La distinzione riguarder? invece particolare attenzione alle procedure per gli appalti sopra soglia in quanto ? ? opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l?apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

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Quinta considerazione:

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compete al Consiglio comunale e non alla Giunta la scelta di partecipare ad una? societ? di capitali destinate a soddisfare fini pubblici

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Lazzini Sonia

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