Più sostituzioni d’ufficio ex art. 97, co. 4 c.p.p. non sono equipollenti a nomina a difensore d’ufficio

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Il ricorso a più sostituzioni d’ufficio ex art. 97, co. 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollente alla nomina di un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, co. 1 c.p.p.

Per approfondire si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

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Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – sentenza n. 37438 del 13 settembre 2023

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1. La questione: sostituzioni d’ufficio

La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di una persona condannata alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione alle modalità di nomina del difensore di ufficio.
Rappresentava a tal proposito la difesa che, a seguito della rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia, il Tribunale provvedeva alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. senza consultazione della lista dedicata come previsto dall’art. 97 comma 1 cod. proc pen., fermo restando che nelle successive udienze si proseguiva nominando un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. sino alla udienza conclusiva del giudizio.
Orbene, a fronte della eccezione tempestivamente proposta con l’atto di appello, la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, aveva erroneamente disatteso la censura, ritenendo che la violazione delle regole relative alla individuazione del difensore di ufficio non producesse alcuna nullità.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come la regolarità dell’iter processuale risultava essere stata irrimediabilmente compromessa dall’assenza della tempestiva nomina di un nuovo difensore dell’imputato ai sensi del comma 1 dell’art. 97 c.p.p., a seguito della rinuncia dell’originario difensore di fiducia.
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, allorché l’imputato sia rimasto privo del difensore, la nomina di un difensore di ufficio si impone atteso che la sostituzione d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce un’eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche contingenze (difensore immediatamente reperibile), ma non può tradursi in una situazione permanente con violazione dell’effettività del diritto di difesa.
Del resto, sempre per la Corte di legittimità, la circostanza che, nel caso del sostituto designato d’ufficio, non è applicabile la previsione dettata dall’art. 108 c.p.p. relativa al termine a difesa, è un ulteriore riprova della temporaneità di quella sostituzione, a fronte della persistenza dell’incarico del difensore di fiducia o di ufficio (Corte Cost. n. 450 del 1997, n. 162 de11998, n. 17 del 2006), tanto più se si considera che il “difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato” (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021).
Detto questo, i giudici di piazza Cavour notavano come, nel caso di specie, invece, risultasse che: 1) all’udienza del 20 ottobre 2015, ai seguito della rinunzia al mandato difensivo del difensore di fiducia, regolarmente comunicato al suo assistito, il Tribunale provvedeva a nominare ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc:. pen., quale difensore prontamente reperibile un altro legale; 2) alle successive udienze si susseguivano le nomine di diversi difensori di ufficio, tutti nominati ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p..
Orbene, a detta del Supremo Consesso, il ricorso a più sostituzioni d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollenti alla nomina di un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p., con la conseguente violazione del diritto di difesa da intendersi quale nullità ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. (Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022).
Difatti, a fronte di un orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità, che talvolta si è espressa nel senso dell’insussistenza dell’obbligo, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015), e in altre occasioni ha invece rilevato che la nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018), a parere della Cassazione, andava ribadita la sussistenza dell’obbligo in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all’effettività della difesa, e ciò in ragione del fatto che, nel caso di rinuncia, sebbene l’efficacia della stessa si perfezioni nel momento in cui l’imputato disponga di un nuovo difensore e sia decorso il termine eventualmente richiesto, nondimeno si impone l’immediata nuova designazione, senza la quale la rinuncia sarebbe sempre e comunque tamquam non esset, a scapito dell’effettività della difesa, dovendosi per contro desumere proprio dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen. che in caso di rinuncia debba aversi riguardo ad un nuovo difensore e che l’efficacia differita della rinuncia o della revoca non possa essere rimessa alla volontà del giudice, ma sia correlata all’esigenza di assicurare il fisiologico svolgimento del processo, in una prospettiva di limitata temporaneità del differimento dell’efficacia.
Orbene, alla luce di tale analisi, la Suprema Corte riteneva che, nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato, il Giudice deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell’incarico e non sia decorso l’eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente.
Pur tuttavia, sempre per la Corte di legittimità, tale efficacia deve essere comunque temporanea e tale da assicurare l’effettività della difesa, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere da una libera opzione del Giudice.
Dunque, solo una volta intervenuta la nuova nomina e datosi corso alla fase destinata a sfociare nell’assunzione effettiva della difesa da parte del nuovo difensore, può aversi riguardo all’efficacia temporanea del mandato del difensore rinunciante.
Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati, quindi, una volta presosi atto del fatto che la fase processuale del giudizio di primo grado si era svolta in assenza della nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia tale, pertanto, da determinare la nullità del processo con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia, il Supremo Consesso annullava senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il ricorso a più sostituzioni d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollenti alla nomina di un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p..
Ciò, dunque, comporta che, ove il giudice di merito proceda, udienza per udienza, alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, co. 4, c.p.p., anziché nominarne uno, una volta per tutte, a norma dell’art. 97, co. 1, c.p.p., una designazione di tal genere, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, determina una violazione del diritto di difesa da intendersi quale nullità ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p..
Detto questo, pur condividendosi siffatto indirizzo interpretativo, in quanto volto a tutelare l’effettività del diritto di difesa, non si può sottacere, come trapela dalla stessa pronuncia qui in commento, come tale indirizzo interpretativo non sia univoco, essendovi stati pronunciamenti di segno contrario.
Sarebbe dunque opportuno, ad avviso dello scrivente, che su tale questione intervenissero le Sezioni unite.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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