Pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c.: criticità e prassi applicative

Redazione 01/02/19
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di Dario Bonetti*

* Avvocato

Sommario

1. Introduzione e modifiche dell’art. 521 bis c.p.c.

2. La condotta del debitore pignorato: criticità e rimedi alla mancata consegna del mezzo

3. Assegnazione del bene pignorato: la pronuncia del Tribunale di Mantova del 18.10.2016

Come è noto, l’art. 521 bis c.p.c. è stato inserito all’interno del codice di rito dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 e successivamente modificato dal d.l. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015.

La norma in esame ha introdotto una innovativa modalità di pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi1, che consente di pignorare i beni senza che sia necessaria l’apprensione materiale dei mezzi, al fine di superare le difficoltà che si erano manifestate nel tradizionale pignoramento mobiliare ex art 518 e ss. c.p.c.

Invero, prima dell’introduzione della disposizione in esame, la materiale apprensione del bene richiesta per il perfezionamento del pignoramento mobiliare presso il debitore risultava sovente compromessa dalle caratteristiche del bene-veicolo, non agevolmente reperibile in quanto soggetto a circolazione durante il giorno e collocabile presso terzi, con evidenti pericoli di sottrazioni anche fraudolenti.

La riforma legislativa, agevolando i creditori, stabilisce che il pignoramento possa perfezionarsi mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di pignoramento2, nel quale debbono essere specificatamente indicati i beni che si intendono sottoporre a esecuzione3.

Nella formulazione originaria l’art. 521 bis c.p.c. sembrava porsi quale nuova forma esclusiva di pignoramento degli autoveicoli, tuttavia, l’art. 13 lettera d-bis del d.l. 83/2015 è intervenuto sul primo comma della norma chiarendo espressamente che tale innovativo strumento è alternativo al pignoramento mobiliare exart. 518 e ss. c.p.c. e pertanto spetta al creditore la scelta e la valutazione sulla forma di pignoramento da utilizzare nel caso concreto.

L’ultima versione del comma 1 della norma in esame afferma che: “oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino“.

Nell’ultimo inciso, la disposizione contiene l’intimazione al debitore a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato e la relativa documentazione.

Come rilevato da parte della dottrina, tale previsione ripropone, pur se nella fase successiva al pignoramento, l’annosa problematica della materiale apprensione del bene4.

Il legislatore ha previsto al comma 4 che, qualora il debitore ometta la consegna dei veicoli pignorati all’Istituto Vendite Giudiziarie, nel termine di dieci giorni dalla notifica del pignoramento, “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene è stato rinvenuto“.

Come si avrà modo di approfondire nel successivo paragrafo, l’innovazione suddetta, pur se doverosa, rischia di non aver una concreta efficacia precettiva nei confronti del debitore e lato sensu in termini di fruttuosità della procedura esecutiva. Invero, come rilevato da parte della dottrina è molto bassa la probabilità che la polizia casualmente effettui un controllo sul veicolo pignorato e che in tale attività verifichi le risultanze del registro automobilistico5. Inoltre, il legislatore non ha previsto espressamente che gli organi di polizia debbano attivarsi per ricercare il mezzo pignorato6, a seguito della segnalazione del creditore.

Proseguendo con l’iter “fisiologico” previsto dalla novella, il comma 3 dispone che: “al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile7.

Il creditore a questo punto, come previsto dal comma 5, deve procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’IVG, depositando la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione8, a pena di inefficacia9.

Prima della modifica apportata dal d.l. 83/2015 all’art. 521 bis c.p.c., se la consegna del veicolo pignorato non avveniva nei dieci giorni dalla notifica del pignoramento al debitore, il creditore, entro il termine temporale di validità del pignoramento medesimo – anch’esso modificato dalla riforma del 2015 da 90 giorni a 45 giorni – si trovava costretto a prendere una decisione: estinguere la procedura o a dare impulso al procedimento con il rischio di non rinvenire i beni da sottoporre alla vendita forzosa, pur dovendone sopportare i costi10.

A seguito della novella del 2015, come risulta dal combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 521 bis c.p.c.11, sino a quando il debitore non consegna il veicolo all’IVG e non viene effettuata la comunicazione di cui al comma 3, il creditore non risulta tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento che, conseguentemente, potrà rimanere sospeso ad libitum senza decorso del termine per richiedere la vendita/assegnazione, sino all’effettiva apprensione dei beni12.

La suddetta innovazione appare certamente positiva sia ai fini della tutela degli interessi del creditore sia in termini di economia processuale, essendo volta ad evitare la pendenza di procedimenti esecutivi privi di beni da porre in liquidazione e pertanto carenti di effettiva utilità.

Tuttavia, al fine di perseguire la fruttuosità della procedura esecutiva, occorre prendere in esame i rimedi e gli strumenti utilizzabili contro la mancata consegna dei veicoli pignorati, da un lato, al fine di indurre il debitore a collaborare per il buon esito della procedura, dall’altro, onde rinvenire i beni pignorati in termini ragionevoli, evitando che l’usura e il tempo incidano in maniera significativa sul valore del mezzo.

Successivamente, si analizzerà l’orientamento della più recente giurisprudenza di merito, al fine di verificare la possibilità per il creditore procedente di chiedere l’assegnazione diretta del veicolo pignorato.

1 Ai sensi degli artt. 47 e ss. del Codice della Strada sono ricompresi all’interno della normativa in esame i “trattori stradali” mentre i macchinari agricoli (compreso le trattrici agricole) non vengono menzionate all’interno dell’art. 521 bis c.p.c., onde per tali mezzi pare che il legislatore abbia individuato il solo pignoramento mobiliare tradizionale quale forma utilizzabile per l’inizio del procedimento esecutivo. Sul punto, tuttavia, occorre rilevare che l’art. 1 del r.d. 436/1927 afferma che: “nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest’ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore e motoleggere”.

2 L’atto di pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. costituisce una fattispecie a formazione progressiva, componendosi dell’atto di pignoramento notificato al debitore e della successiva trascrizione. Circa il momento di perfezionamento del pignoramento pare preferibile aderire alla tesi che ritiene al tal fine necessaria la trascrizione dello stesso nei Pubblici Registri entro il termine di efficacia del precetto. Sul punto, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pignoramento immobiliare. Secondo la Suprema Corte il pignoramento immobiliare ha natura unitaria benché a formazione progressiva e si attua attraverso la fase della notifica dell’atto e quella della sua trascrizione, con la conseguenza che la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell’invalidità, perché la semplice notifica dell’atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, poiché soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo. Cfr. Cass. Civ. del 16.05.2008, n. 12429 e Cass. Civ. del 20.04.2015 n. 7998. Al contrario, parte della dottrina ha rilevato che la trascrizione nei pubblici registri potrebbe avvenire anche ove siano decorsi i novanta giorni dalla notifica dell’atto di precetto, in quanto tale adempimento avrebbe mera finalità di rendere opponibile il vincolo ai terzi afficheè si producano gli effetti ex art. 2912 e ss. c.c.. Si veda, TEDOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. Giur. 2015, n. 3, p. 390 e ss.

3 Ai sensi del primo comma dell’art. 521 bis c.p.c. nell’atto di pignoramento occorre indicare gli estremi richiesti dalla legge speciale per l’iscrizione nel Pubblico Registro. Sul punto, si vedano l’art. 12 del r.d. 436/1927 e gli artt. 5 e 6 del r.d. 1814/1927. Va tuttavia evidenziato come parte della dottrina ritenga il pignoramento valido anche laddove indichi solo il proprietario, la targa e il tipo di veicolo, risultano superflui gli altri elementi previsti dalla legge (potenza del motore, anno di immatricolazione, caratteristiche di fabbricazione ecc.) in tal senso, si veda CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2015, p. 455.

4 Sul punto si veda GOBIO CASALI, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., reperibile sul sito www.ilcaso.it.

5 Sul punto BOVE, Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in Giut. It., 2015, p. 1756 ess. Si veda anche GOBIO CASALI, Pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c.: problemi applicativi, reperibile sul sito www.judicium.it

6 Come si dirà nel successivo paragrafo, tale attività potrà essere svolta dagli organi di polizia solo a seguito di una denuncia per violazione dell’art. 388 c.p. In questo senso anche SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2016, p. 861

7 Come rilevato nella prassi di alcuni Tribunali (cfr. protocollo Bologna e Forlì) si suggerisce al creditore di notificare o comunicare il pignoramento anche all’IVG, al fine di consentire il coordinamento tra quest’ultimo e il creditore procedente.

8 Il comma 5 dell’art. 521 bis c.p.c. afferma che: “entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.

9 Il comma 6 dell’art. 521 bis c.p.c. afferma che: “il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma”.

10 Sul punto, parte della giurisprudenza di merito aveva evidenziato che nel caso di mancata consegna del mezzo pignorato ed iscrizione a ruolo della procedura il Giudice dell’esecuzione doveva disporre l’estinzione del procedimento, non potendovi essere una sua prosecuzione in assenza del bene. Cfr. Trib. Mantova del 17.07.2015 e Trib. Mantova 26.05.2015 reperibili sul sito www.ilcaso.it.

11 In deroga all’art. 497 c.p.c., il comma 7 dell’art. 521 bis c.p.c. afferma che: l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice

12 Parte della giurisprudenza di merito -in relazione all’ipotesi in cui il dies a quo del termine legale dei 30 giorni per il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo non decorra per la mancata consegna del veicolo pignorato in capo all’IVG, a causa dell’inadempimento dell’obbligo del debitore pignorato, custode ex lege– ha affermato che l’impasse debba essere risolto con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e dell’istanza di vendita in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 521 c.p.c., stante il richiamo operato in chiusura dall’art. 521 bis c.p.c. che si chiude con un rinvio alle norme in materia di espropriazione presso il debitore ex art. 513 e ss c.p.c. I Giudici di merito rilevano come l’ultimo comma dell’art 521 c.p.c. imponga al GE di disporre la sostituzione del custode del bene pignorato, con nomina obbligatoria dell’IVG. Cfr. Trib. Di Padova, del 25.08.2015, reperibile sul sito www.ilcaso.it.

Anche a seguito della novella del 2015, il problema principale rimane irrisolto. Cosa fare in caso di mancata consegna dei beni pignorati da parte del debitore? Quali rimedi può utilizzare il creditore per conseguire la materiale apprensione del veicolo pignorato?

Come sopra evidenziato, nell’ipotesi di mancata consegna del bene da parte del debitore, il dies a quo del termine legale dei 30 giorni per il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo – previsto dal 5 comma dell’art. 521 bis c.p.c. – rimane sospeso13, senza tuttavia poter realizzare la soddisfazione per equivalente del diritto del creditore procedente.

Per risolvere tale impasse il creditore ha a disposizione alcuni strumenti al fine di ottenere la consegna del bene pignorato, in primis sporgere querela nei confronti del debitore per il reato previsto e punito dall’art. 388 c.p.14

A tenore del terzo comma della norma penale citata: “chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento (…) è punito con la reclusione fino a un anno..“. Sul punto la Suprema Corte ha espressamente statuito che integra la fattispecie di cui all’art. 388 c.p. la condotta del debitore che ometta di consegnare il bene pignorato ai sensi dell’art. 521 bis c.p.c.15

Il creditore può, altresì, segnalare la violazione agli organi di polizia affinché procedano ai sensi del citato quarto comma della norma in commento. Tuttavia, come sopra evidenziato, in mancanza del deposito di una querela, non è ravvisabile alcun onere di attivazione da parte delle autorità di polizia preposte, le quali, quindi, difficilmente potranno intraprendere autonome attività di ricerche dei mezzi16.

In secondo luogo, il pignorante può chiedere al Giudice – ai sensi dell’art. 66 c.p.c. e anticipatamente rispetto al deposito dell’istanza di vendita – la sostituzione del custode dei beni pignorati, chiedendo la nomina dell’IVG, al posto del debitore inadempiente.

Tale opzione potrebbe consentire al creditore di attendere sino all’eventuale ed effettiva apprensione del veicolo da parte dell’IVG, evitando in caso in cui quest’ultimo non riesca ad ottenere la consegna di mezzi di dover sostenere i costi per l’iscrizione a ruolo della procedura17 e delle spese di custodia18.

Infine, come rilevato da parte della giurisprudenza, il creditore può decidere di depositare in ogni caso l’istanza di vendita, auspicando che il veicolo pignorato venga recuperato nelle more del procedimento. In tale ipotesi il Giudice dell’Esecuzione sulla base del rinvio alle norme in materia di espropriazione presso il debitore ex art. 513 e ss. c.p.c operato in chiusura dall’art. 521 bis c.p.c. potrà disporre la sostituzione del custode del bene pignorato, con nomina obbligatoria dell’IVG19.

13 In questo senso anche GOBIO CASALI, Pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c.: problemi applicativi, reperibile sul sito www.judicium.it

14 La denuncia deve essere presentata entro 3 mesi dalla notizia del fatto, ovvero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 10 giorni per la consegna del bene pignorato prevista per il debitore.

15 Cfr. Cass. Pen. del 22.04.2016, n. 19412.

16 Tale soluzione pare praticabile allora quanto il creditore venga a conoscenza aliunde del luogo in cui si trovano i beni pignorati. In caso contrario pare preferibile procedere con la presentazione della denuncia nei termini di legge di cui sopra.

17 L’art 14 comma 1 del d.p.r. 115/2002 stabilisce che il pagamento del contributo unificato non è dovuto per tali procedimenti con l’iscrizione a ruolo della causa, ma solo con il deposito dell’istanza di vendita/assegnazione.

18 Invero, secondo parte della dottrina gli effetti della sostituzione giudiziale del custode non sarebbero immediati ma rimarrebbero sospesi sino all’effettiva presa in carico dei beni pignorati da parte dell’IVG. Cfr. GOBIO CASALI, Op. cit.; CANNONE, Op. Cit.

19 Vedasi la nota n. 12. Cfr. Trib. Di Padova, del 25.08.2015.

– L’ultimo profilo che merita di essere preso in esame è relativo alla possibilità per il creditore procedente di richiedere direttamente l’assegnazione dell’autoveicolo pignorato alla luce del disposto dell’art. 521 bis comma 7 c.p.c. il quale afferma: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice“.

Il tenore sibillino della norma sembrerebbe avvallare la possibilità per il creditore di richiedere direttamente l’assegnazione del benestante l’assenza dell’inciso “per il caso in cui la vendita non abbia luogo” invece presente nel dispositivo dell’art. 588 c.p.c.20

Com’è noto, ai sensi dell’art. 529 comma 2 c.p.c. l’assegnazione diretta può essere richiesta dal creditore quanto il valore del bene pignorato risulti da listino di borsa o di mercato, senza dover prima tentare la vendita del bene.

Tuttavia, l’espressione “listino di mercato” si presta ad interpretazioni estensive e non risulta scontato il riferimento alle sole quotazioni delle Camere di Commercio, anche alla luce della ratio normativa. Invero, se da un lato non è rinvenibile un sistema ufficiale di rilevamento dei prezzi di scambio per il bene staggito, dall’altro, l’assegnazione diretta del mezzo potrebbe essere una ipotesi di soddisfacimento appetibile per il creditore e il valore del bene potrebbe comunque essere determinato sulla base della normativa per la valutazione degli autoveicoli usati, applicata in ambito assicurativo.

Sul punto, il Tribunale di Mantova21 ha ritenuto ammissibile l’assegnazione solo dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita – analogamente a quanto previsto per gli immobili dall’art. 588 c.p.c. – allo scopo di assicurare la possibilità di un ricavo maggiore della vendita forzata, anche nell’interesse dell’esecutato.

I Giudici di merito giustificano l’interpretazione restrittiva dell’art. 521 bis c.p.c., enfatizzando una interpretazione sistematica e coerente con l’art 529, comma 2, c.p.c. ritenendo che in assenza di un mercato ufficiale e di un sistema ufficiale di rilevamento dei prezzi di scambio dei veicoli l’opzione dell’assegnazione diretta non sia praticabile.

Tale interpretazione, in parte censurabile per quanto sopra esposto, pare tuttavia preferibile, al fine di garantire anche al debitore esecutato una procedura esecutiva trasparente e corretta.

20Ai sensi dell’art. 588 c.p.c.: “ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo”.

21Tribunale di Mantova, 18.10.2016 reperibile sul sito www.icaso.it

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