Piao, gli organi coinvolti nei processi di valutazione della PA

Redazione 21/10/22
Scarica PDF Stampa
A cura di Paola Morigi e Fabio Forti

L’applicazione del d.lgs. n. 150/2009 ha interessato nelle diverse p.a. l’intera struttura, nel senso che tutti i dipendenti, nessuno escluso, hanno dovuto fare i conti con le norme, che sono state formulate per Premiare il conseguimento di risultati e non la semplice presenza in ufficio.

Va tuttavia precisato che vi sono alcuni soggetti che sono risultati esse re più direttamente coinvolti di altri nella costruzione del processo.

     Indice

  1. Commissione per la valutazione
  2. L’organo di indirizzo politico-amministrativo

Il presente elaborato è tratto dal volume :“Il piano integrato di attività e organizzazione. Guida alla corretta redazione del piao e agli adempimenti successivi alla sua approvazione

1. Commissione per la valutazione

A livello nazionale era stata costituita in fase d’avvio la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), il cui compito, definito dall’art. 13 della normativa, era quello di fornire supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni che dovevano cimentarsi con la misurazione della performance, individuando anche alcune linee di indirizzo alle quali conformarsi. La Civit è stata successiva mente sostituita dall’Anac (a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 31.8.2013, n. 101, convertito nella l. 30.10.2013, n. 125), e attualmente con il d.P.R. 9.5.2016, n. 105, le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono coordinate dal Dipartimento della funzione pubblica. Per quanto riguardo gli enti locali ci si è impegnati a definire precisi protocolli di collaborazione fra il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie locali, l’Upi e l’Anci.

Nelle singole amministrazioni invece i soggetti più direttamente interessati sono riportati all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009, che disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance, il modello di ri ferimento che contiene le regole a cui attenersi e che va aggiornato annualmente. Gli “attori” richiamati dal d.lgs. n. 150/2009 sono rappresentati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, dai dirigenti e dall’Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv).

Quest’ultimo organismo – che, come dice il nome stesso, ha carattere di autonomia e pertanto in molte situazioni la sua composizione è risultata diversa da quella dei precedenti nuclei di valutazione – deve essere composto da persone in tema di organizzazione e valutazione della performance ed esercitare i compiti previsti dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, che, in sede di prima formulazione, così precisa va:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

  1. b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
  2. c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
  3. d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  4. e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
  5. f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
  6. g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente titolo;
  7. h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità”.

La materia oggi è disciplinata dal d.m. della Funzione pubblica 6.8.2020.

2. L’organo di indirizzo politico-amministrativo

Vi è poi l’organo di indirizzo politico-amministrativo (consiglio, generalmente su proposta della giunta), che nel promuovere la cultura della responsabilità e della trasparenza (art. 15):

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

  1. b) definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
  2. c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici,
  3. d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’artico lo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali”.

I dirigenti devono dare attuazione pratica ai principi che si sono precedentemente indicati, coinvolgendo tutto il personale che da loro dipende per perseguire gli obiettivi assegnati. Sono chiamati ad intervenire gestendo fattivamente le risorse umane, che saranno premiate o meno in relazione al raggiungimento di specifici risultati. Il principio, del resto, si applica anche ai dirigenti stessi che non possono percepire l’indennità di risultato se non dimostrano di avere pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Tale disposizione, del resto, è stata rafforzata nel suo contenuto dal d.l. n. 95/2012.

Accanto ai soggetti richiamati nella formulazione del processo che porta alla costruzione degli obiettivi e degli indicatori, individuati in maniera precisa nel decreto all’art. 12, non dobbiamo però dimenticare quel li di supporto che consentono di costruire il modello e di renderlo noto attraverso il sito istituzionale.

Ci riferiamo in particolare al controller (il responsabile dell’ufficio controllo di gestione), al responsabile del sito dell’ente e al responsabile della transizione digitale.

Ogni ente avrà la sua organizzazione e, tanto più piccola sarà la dimensione, tanto più difficile sarà individuare una persona dedita in modo specifico ed esclusivo ai soli compiti ai quali abbiamo fatto riferimento.

Tuttavia queste funzioni, esercitate da organi di supporto, sono fondamentali.

Avremo pertanto negli enti più strutturati un ufficio (o servizio, o altra denominazione) di controllo di gestione, posto in staff al direttore generale o al segretario generale (soluzione ottimale), oppure più semplicemente negli uffici di ragioneria o del personale, o dell’economato (a seconda del le diverse realtà locali) vi sarà una persona preposta anche alla raccolta e al monitoraggio dei dati che sono inseriti nel Piano della performance.

Analogamente vi sarà nelle realtà più grandi una persona (in genere dell’ufficio stampa o dell’ufficio pubbliche relazioni e comunicazione o altra denominazione simile) incaricata del mantenimento e dell’aggiornamento del sito istituzionale (che coordinerà altri soggetti per quanto di loro competenza), mentre negli enti di più piccola dimensione potrà es sere incaricato o il responsabile informatico o comunque l’impiegato che ha maggior dimestichezza con le procedure informatizzate che portano a gestire il sito.

Abbiamo anche il responsabile della transizione al digitale, figura professionale che in ogni amministrazione dovrà cercare di favorire la transizione alle modalità digitali, particolarmente utili soprattutto in periodi difficili come quelli caratterizzati dalla pandemia.

Queste figure professionali saranno nel futuro più impegnate non solo per rispondere ai requisiti sulla trasparenza previsti dalla l. n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e più in generale da una normativa in continuo aggiornamento, ma anche alle sempre più numerose richieste degli utenti del web. Si tratta di figure professionali che svolgono attività fondamentali che consentono di interagire con l’intera struttura pubblica per perseguire le finalità indicate nella normativa sulla performance e che saranno punto di riferimento anche quando si passerà al Piano integrato.

IL PRESENTE ELABORATO è TRATTO DAL VOLUME 

“IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE. GUIDA ALLA CORRETTA REDAZIONE DEL PIAO E AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SUA APPROVAZIONE”

ACQUISTA

VEDI IL PREZZO SU AMAZON

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento