Piano Garanzia Giovani: chiarimenti sull’incentivo per le assunzioni

Redazione 08/10/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”, previsto dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato l’8 agosto 2014. Il suddetto incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate.

Dunque, i punti chiariti dalla circolare in oggetto riguardano, tra l’altro, l’ambito soggettivo dell’incentivo, ossia i datori di lavoro ai quali può essere concesso ed i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, i rapporti incentivati, la misura dell’incentivo, le condizioni di spettanza, il procedimento di ammissione e gli adempimenti dei datori di lavoro.

In sintesi:

a)      l’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori;

b)      spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it; 

c)      circa il procedimento di registrazione del giovane al “Programma”, esso avviene mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore; in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice che stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; al termine dei colloqui individuali, il giovane viene preso in carico dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato; l

d)      l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;

e)      l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017;

f)        l’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale;

g)      l’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale; 

h)      l’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio;

i)        in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, salvo deroghe;

j)        ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro, se mutata, rimanga nell’ambito della regione in cui si è svolto  il rapporto a tempo determinato;

k)      l’incentivo è subordinato all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

l)        non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

 

 

 

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