Piano Economico Finanziario e soccorso istruttorio

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Il Piano Economico Finanziario (PEF) assolve alla finalità di dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto per mezzo della responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: ciò consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144).

Si atteggia alla stregua di documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, senza sostituirsi a quest’ultima, ma rappresentandone un supporto per la valutazione di congruità, onde trarne prova che l’impresa è in grado di perseguire utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653).

Il PEF, quindi, non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto (non potendosi configurare come mero supporto dimostrativo della semplice fondatezza dell’offerta stessa – sì che un’eventuale sua imprecisione sia suscettibile di soccorso istruttorio volto a sanarne il contenuto deficitario – ).

Esso costituisce un elemento essenziale della proposta contrattuale, poiché consente l’apprezzamento (sul piano della sostenibilità finanziaria) della congruenza dell’offerta e, dunque, l’affidabilità della sintesi in essa contenuta: un vizio intrinseco del PEF – come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito – si riflette dunque fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia.

Sentenza collegata

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Avv. Biamonte Alessandro

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