Permesso di soggiorno scaduto: illegittimo il decreto di espulsione in caso di omessa valutazione ex art. 13 comma 2 bis del Dlg. n. 286 del 1998

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   (Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020 n. 4514)

 

I fatti di causa

Il giudice di pace di Ferrara rigettava il ricorso avverso il provvedimento di espulsione amministrativa proposto da un cittadino albanese,  affermando la legittimità del decreto espulsivo non essendo stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 9 agosto 2017.

Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Nel primo motivo veniva dedotta l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’essere il ricorrente padre convivente di cittadino (figlio minorenne) dell’Unione Europea, con solidi legami familiari in Italia e socialmente integrato nella città di Ferrara, ove è iscritto all’anagrafe dei residenti e dove il minore frequenta la scuola primaria. Al riguardo, sottolineava il ricorrente, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, impone di valutare l’esperibilità caso per caso tenendo conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari oltre che del grado di integrazione sociale e culturale. Precisava, inoltre, di aver documentato tale causa impeditiva dell’espulsione ma la stessa non era stata esaminata dal giudice di pace per un’illegittima valutazione di tardività della produzione. Infatti, il GDP di Ferrara deduceva che la documentazione relativa ai legami familiari era stata prodotta soltanto in giudizio, senza averne messo a conoscenza l’autorità che ha emesso il provvedimento.

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Ragioni della decisione della Cassazione

 

La censura è ritenuta manifestamente fondata in quanto l’esame delle condizioni fattuali da valutare D.Lgs. n. 286 del 1998, ex 13, comma 2 bis, è stata illegittimamente omessa dal giudice di pace.

“L’opposizione al provvedimento espulsivo è un giudizio sul rapporto che deve essere svolto con accertamento di tutti i fatti costituitivi ed impeditivi dell’esercizio (vincolato) della potestà espulsiva da parte dell’autorità amministrativa. Risulta priva di qualsiasi sostegno normativo la preclusione operata dal giudice di pace relativa all’allegazione e prova di fatti impeditivi o limitativi dell’esercizio di tale potere autoritativo, peraltro a carattere vincolato, fornita dalla parte ricorrente. Ne consegue che, al fine di verificare in concreto (Cass.781 del 2019) l’applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis (” si tiene conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato,della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese di origine”) il giudice di pace era tenuto ad esaminare le allegazioni e il contributo probatorio offerto dalla parte ricorrente, indipendentemente dall’esito procedimentale che aveva determinato il decreto espulsivo.”

Inoltre, la Corte rileva che, secondo l’orientamento costante della stessa, i fattori indicati dalla norma rilevano anche fuori dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il principio è stato ribadito di recente nella pronuncia n. 1665 del 2019 così massimata: “Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007), il quale impone di tenere conto nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare”. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei rimanenti.

 

Valutazioni giuridiche

 

È necessaria una concreta valutazione di proporzionalità  tra la misura adottata e la necessità di salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati. Tale valutazione,  imposta anche dall’art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, è assente nel provvedimento impugnato.

L’art. 13 contenuto nel Testo Unico sull’immigrazione disciplina l’espulsione amministrativa prevedendo al comma 2 tre ipotesi normative di espulsione amministrativa. L’ipotesi costituita dalla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è indubbiamente quella meno grave, tanto da essere esclusa nel caso in cui il precedente titolo di soggiorno sia scaduto da meno di sessanta giorni. Infatti, le altre due ipotesi riguardano  condizioni soggettive produttive dell’espulsione molto più gravi, quali l’ingresso irregolare e la pericolosità sociale.

Al successivo comma 2 bis il legislatore – attuando uno dei principi cardine della Direttiva 2003/86/CE, nel Dlgs. n. 5 del 2007 – stabilisce che sia per l’ipotesi dell’ingresso irregolare che per quella della mancanza (originaria o sopravvenuta) del permesso di soggiorno occorre tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Escludendo in tal modo un’applicazione automatica delle cause espulsive.

Accanto a questa disposizione specifica vige il generale obbligo introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il d.l. n. 89 del 2011 convertito con la l. n. 129 del 2011) di valutare caso per caso l’esistenza delle condizioni per l’adozione della misura espulsiva, senza procedere all’applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi.

La decisione relativa al rimpatrio, secondo i principi stabiliti dalla Direttiva 2008/115/CE, deve essere assunta case by case e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Occorre, pertanto, un’attenta valutazione della situazione soggettiva.

La Direttiva impone all’organo pubblico cui è demandata la decisione amministrativa e/o giurisdizionale di bilanciare correttamente il diritto dello Stato membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed i diritti della persona connessi all’applicazione del principio di non refoulement (c.d. principio di non respingimento), al diritto alla salute e alla vita familiare.

Deve essere rispettato il principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale (nelle tre forme di cui all’art. 5 della Direttiva: interesse superiore del bambino, vita familiare e salute) e la salvaguardia dell’ordine pubblico.

 

Conclusioni

 

Nel caso di specie, il giudice del merito, oltre ad omettere interamente l’esame e la valutazione del criterio costituito dai legami familiari nel nostro paese, non ha compiuto alcun bilanciamento tra il diritto dell’autorità statuale ed il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare, mancando di eseguire quella valutazione di proporzionalità da effettuarsi caso per caso direttamente imposta dall’art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998 e da interpretarsi alla luce del divieto di automatismo valutativo imposto dalla Direttiva 2008/115/CE nonché dall’art. 8 della CEDU che tutela il diritto alla vita personale e familiare. La stessa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani ha largamente utilizzato il criterio di proporzionalità al fine di valutare la legittimità della compressione dei diritti fondamentali stabiliti nella Convenzione, ed in particolare del diritto alla vita privata e familiare, in funzione della salvaguardia dei principi di ordine pubblico interno da parte dei singoli Stati, concludendo per l’esclusione dell’interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare, a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute e della morale.

In definitiva, nel caso che ci occupa, la pronuncia impugnata veniva cassata con rinvio al giudice di pace di Ferrara in diversa persona, affinché alla luce delle allegazioni e prove fornite dalla parte valuti la sussistenza di condizioni ostative alla disposta espulsione amministrativa del ricorrente.

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Celentano Giusy Fabiola

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