Permesso di soggiorno: approvato in via definitiva il regolamento sull’accordo di integrazione

Redazione 29/07/11
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Una delle novità introdotte con la L. 94/2009 è la previsione del nuovo art. 4bis del D.Lgs. 286/1998, con il quale s’impone allo straniero, contestualmente alla richiesta del rilascio del permesso di soggiorno, la firma con lo Stato italiano di un «accordo di integrazione», con cui si sottoscrive l’impegno a conseguire specifici obiettivi di integrazione con i cittadini italiani durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana e con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

La stipula di tale accordo rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

La piena operatività della nuova disposizione è stata condizionata all’approvazione del regolamento attuativo con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione medesima. Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio ha approvato in via definitiva il decreto presidenziale che istituisce l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. In base a detta normativa, lo straniero di età superiore ai 16 anni che fa per la prima volta ingresso nel territorio nazionale, contestualmente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, stipula con lo Stato un accordo in base al quale si impegna:

a) ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata;

b) ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) ad acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Dal canto suo, con l’accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione; nell’immediato lo Stato assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica di durata tra le 5 e le 10 ore.

L’accordo ha la durata di 2 anni, prorogabile di un altro anno, e si articolala in crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale.

Lo straniero, che frequenta i corsi, partirà con 16 crediti e dovrà arrivare alla soglia di 30 crediti. Al termine del biennio si svolgerà gratuitamente un test inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica. Per i crediti inferiori a 30 è prevista la proroga annuale dell’accordo. Per i crediti pari o inferiori a zero è disposta l’espulsione dello straniero.

I crediti ottenuti dallo straniero verranno decurtati in caso di mancata frequenza ai corsi, nei casi di condanna penale anche non definitiva, di sottoposizione a misure di sicurezza personali, anche in via non definitiva, nonché di commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.

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