>>>Tribunale di Monza -sez. II civ.- ordinanza n.8886 del 29-11-2022<<<
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È evidente che il socio accomandatario benefici della preventiva escussione della società nei confronti dei creditori di quest’ultima.
È altrettanto vero che qualora la società non dimostri di avere le disponibilità idonee a garantire il saldo del debito maturato dovrà essere il socio illimitatamente responsabile a risponderne con il proprio patrimonio personale.
Pertanto, l’adito Giudice, valutata l’entità notevole del credito vantato da parte locatrice rispetto all’attivo patrimoniale che è logico attendersi da un’attività che dovrebbe sostenere poche spese vive, ha ritenuto che l’atto dispositivo del socio accomandatario abbia privato il creditore societario di una valida garanzia rendendo, così, ulteriormente grave la posizione di quest’ultimo nel poter recuperare dalla società debitrice il proprio credito.
Infatti, con l’accoglimento del ricorso, il Giudice ha confermato di ritenere che le allegazioni complessivamente presentate dal ricorrente, ivi compreso l’atto dispositivo del socio accomandatario non giustificato dalla resistente in sede di udienza, siano sufficienti per giustificare il sequestro conservativo su tutti i beni della società debitrice.