Un atto dispositivo del socio accomandatario costituisce elemento rilevante ai fini della sussistenza del requisito del periculum in mora per la concessione di un provvedimento di sequestro conservativo richiesto nei confronti della società?
>>>Tribunale di Monza -sez. II civ.- ordinanza n.8886 del 29-11-2022<<<
1. La fattispecie
La ricorrente adiva il Tribunale di Monza per ottenere il provvedimento cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti della società che aveva omesso di versare, per diversi anni, il canone di locazione e le annesse spese di gestione dovute in ragione del contratto stipulato per il godimento di un immobile, ad uso non abitativo, presente all’interno di un Centro Commerciale. Nelle more del procedimento il Giudice aveva inizialmente negato la concessione del provvedimento inaudita altera parte non ritenendo che le allegazioni della ricorrente fossero tali da giustificare, sotto il profilo del periculum in mora, la concessione di una misura cautelare senza integrazione del contraddittorio. All’udienza di discussione fissata dal Giudice nessuno compariva per la resistente. Nel corso di detta udienza la ricorrente rappresentava che, successivamente al deposito del ricorso, il socio accomandatario aveva ottenuto un mutuo bancario per un rilevante importo destinato a scopi differenti rispetto al saldo del debito dovuto dalla società, iscrivendo ipoteca volontaria sul proprio unico immobile di proprietà.
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2. Il quesito
Al Giudice del Tribunale di Monza veniva richiesto di valutare se un recente atto dispositivo del socio accomandatario potesse integrare un elemento rilevante ai fini della sussistenza del requisito del periculum in mora, essendo questo necessario per concedere il sequestro conservativo nei confronti della società.
3. Argomentazioni e motivazioni
Oltre alle allegazioni depositate contestualmente al ricorso introduttivo con le quali venivano dimostrati l’assenza di valide garanzie alternative nonché un pericolo di dispersione delle risorse economiche della società a danno di parte locatrice, la difesa della ricorrente dava prova che il socio accomandatario aveva recentemente ottenuto da un istituto di credito un mutuo di importo superiore rispetto al debito che avrebbe dovuto saldare la società, ipotecando il proprio immobile.
È evidente che il socio accomandatario benefici della preventiva escussione della società nei confronti dei creditori di quest’ultima.
È altrettanto vero che qualora la società non dimostri di avere le disponibilità idonee a garantire il saldo del debito maturato dovrà essere il socio illimitatamente responsabile a risponderne con il proprio patrimonio personale.
Pertanto, l’adito Giudice, valutata l’entità notevole del credito vantato da parte locatrice rispetto all’attivo patrimoniale che è logico attendersi da un’attività che dovrebbe sostenere poche spese vive, ha ritenuto che l’atto dispositivo del socio accomandatario abbia privato il creditore societario di una valida garanzia rendendo, così, ulteriormente grave la posizione di quest’ultimo nel poter recuperare dalla società debitrice il proprio credito.
Infatti, con l’accoglimento del ricorso, il Giudice ha confermato di ritenere che le allegazioni complessivamente presentate dal ricorrente, ivi compreso l’atto dispositivo del socio accomandatario non giustificato dalla resistente in sede di udienza, siano sufficienti per giustificare il sequestro conservativo su tutti i beni della società debitrice.
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