Ricorso cautelare contro la banca: non vi è periculum in mora nella segnalazione di uno sconfinamento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia

Sabato Santi 09/02/21
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(Trib. S. Maria Capua Vetere, 28.12.2020 (pubb. 13.1.2021), inedita)

Sommario: 1. La vicenda. 2. Le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. 3. IL requisito del periculum in mora nel ricorso avverso l’illegittima segnalazione. 4. Conclusioni.

Riferimenti normativi: art. 125 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), art. 4 comma 7 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

Precedenti giurisprudenziali: Trib. Milano, 28 novembre 2014, in www.ilcaso.it

1. La vicenda

Una società depositava un ricorso cautelare deducendo che la banca aveva provveduto ad una illegittima ed erronea segnalazione pregiudizievole presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. In particolare, la ricorrente lamentava che la segnalazione riguardava uno sconfinamento inesistente e che la stessa non era stata preceduta né da una valida istruttoria né da alcun preavviso da parte dell’istituto. A causa del comportamento dell’istituto di credito, la società deduceva di non aver potuto accedere ad altre forme di finanziamento presso altre banche.

Il ricorso si concludeva con la richiesta al tribunale di ordinare alla banca di procedere alla cancellazione della segnalazione. Si costituiva l’istituto deducendo la legittimità del proprio comportamento, essendosi limitata la stessa alle comunicazioni periodiche alla Banca d’Italia sullo stato dei rapporti in corso con la clientela, Inoltre, la resistente eccepiva che l’annotazione di sconfinamento operata non aveva né i presupposti né gli effetti della differente segnalazione a sofferenza presso l’autorità. La banca concludeva, quindi, contestando la sussistenza del fumus e del periculum dell’azione e ritenendo inammissibile nonché infondata le domanda spiegata.

All’esito della comparizione delle parti, il Giudice rigettava il ricorso ritenendo che in caso di sconfinamento, a differenza della segnalazione a sofferenza, non vi è alcuna valutazione di merito da parte della segnalante né effetto pregiudizievole a carico della segnalata.

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2. Le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d’Italia, è un sistema di centralizzazione informativa dei rischi creditizi istituito dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962 e disciplinato dal Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993) e dal Testo Unico sugli Intermediari Finanziari (D.lgs. n. 58/1998). Il sistema raccoglie tutte le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dagli istituti di credito con i propri clienti attraverso uno scambio periodico di informazioni. Infatti, tutti gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d’Italia tutte le informazioni relative alle esposizioni dei propri clienti e possono accedere a tutte le informazioni sulla posizione debitoria degli stessi verso l’intero sistema finanziario. Tale strumento è funzionale, quindi, ad accrescere la stabilità del sistema economico favorendo l’accesso al credito e contenendo il rischio di credito degli intermediari. La CR distingue le segnalazioni ricevute tra le segnalazioni a sofferenze e le segnalazioni di mero sconfinamento o di inadempimento persistente. Le prime, infatti, presuppongono una valutazione complessiva delle condizioni economiche e finanziarie del cliente prescindendo quindi dal semplice ritardo nel pagamento di un debito[1]. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che l’appostazione del credito a sofferenza “non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo” e che richiede “una valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come “deficitaria”, ovvero, in buona sostanza, di “grave (e non transitoria) difficoltà economica” del debitore[2]. Diversamente, lo sconfinamento è la “differenza positiva tra l’utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo[3] e non richiede alcuna valutazione sulla capacità del segnalato di far fronte ai propri impegni avendo la stessa carattere automatico. D’altra parte, il semplice sconfinamento non può autorizzare le banche alla revoca degli affidamenti[4]. In virtù delle differenti conseguenze, solo con riferimento alle segnalazioni a sofferenza, gli intermediari sono tenuti ad informare preventivamente per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (come i garanti).

3. Il requisito del periculum in mora nel ricorso avverso l’illegittima segnalazione.

Nel giudizio cautelare, per poter invocare la presenza del periculum in mora occorre l’esistenza della concretezza, dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio. A ciò va aggiunto che, per integrare il requisito del periculum, occorre l’esistenza, da un lato, dell’effettivo pregiudizio subito, dall’altro che tale pregiudizio sia diretta conseguenza del ritardo derivante dall’attesa dell’esito del giudizio ordinario avente il medesimo oggetto, e non dipende, invece, da altre e diverse circostanze. Orbene, nel caso di segnalazioni alla Banca d’Italia è molto diverso l’onere della prova nel caso in cui si tratti di segnalazione di una sofferenza o di uno sconfinamento.

Nel primo caso, pur non potendosi ritenere il periculum in mora in re ipsa, è più agevole l’allegazione della prova di un pregiudizio imminente date le conseguenze negative per il segnalato non solo con l’istituto segnalante ma anche con l’intero sistema creditizio. Diverso è invece il secondo caso, in quanto nella mera segnalazione di uno sconfinamento non vi è alcuna valutazione della capacità del cliente di far fronte alle proprie esposizioni e la trasmissione della notizia è frutto di un semplice automatismo che in qualche modo assolve la banca da eventuali responsabilità. Quest’ultima potrebbe invece rispondere, secondo le regole generali, sul piano risarcitorio all’esito di un normale giudizio di cognizione sia sul piano della responsabilità patrimoniale che non patrimoniale dovuta alla lesione della reputazione, dell’immagine personale e della credibilità del soggetto segnalato. Parte della giurisprudenza si è, quindi, spinta a ritenere che non sia invocabile una tutela cautelare nel caso di segnalazioni diverse da quella a sofferenza dato che dalle stesse non derivano conseguenze pregiudizievoli per il soggetto segnalato[5].

4. Conclusioni.

Nel casa in argomento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto legittimo il comportamento della banca “essendosi limitata a segnalare i rapporti di credito esistenti in modo automatico e in conformità della prescritta codificazione, in particolare trasmettendo una segnalazione “a scadenza” censita alla voce sconfinamento” aggiungendo che “la sussistenza di un pregiudizio irreparabile è da escludersi nei casi di segnalazioni diverse dalla segnalazione a sofferenza, che non implicano alcuna valutazione discrezionale dell’intermediario, ma vengono effettuate automaticamente sulla base di criteri oggettivi, quali sono le segnalazioni di c.d. mero sconfinamento e inadempimento persistente. Lo sconfinamento è infatti la “differenza positiva tra l’utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo” e la segnalazione di inadempimento persistente costituisce, un atto dovuto in presenza di crediti scaduti o sconfinati in via continuativa da oltre 90 giorni”. Tale provvedimento, quindi, in maniera tranciante, ha escluso che lo strumento cautelare possa essere utilizzato per invocare la cancellazione di una segnalazione di sconfinamento atteso che la stessa è incapace di produrre effetti pregiudizievoli per il soggetto segnalato.

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Note                                                                                                                                                                    

[1] Cfr. delibera CICR del 29 marzo 1993 e circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991.

[2] Cfr. Cass., 26.10.2020, n.23453 in www.dejure.it.

[3] Cfr. Circolare n. 139/1991, pp. 58 e 169.

[5] Trib. Milano, 28.11.2014, in www.ilcaso.it.

Sabato Santi

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