Per superare l’ eventuale anomalia dell’ offerta, non vale giustificarsi così: “possibilità di sfruttare in modo conveniente l’ attrezzatura messa a disposizione, contenendo i costi di produzione e realizzando un ciclo economico in grado di procurare un u

Lazzini Sonia 04/12/08
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Qual è la ratio dell’istituto della verifica dell’offerta anomala? Se la stazione appaltante non svolge un’adeguata indagine, nell’accogliere il ricorso, il giudice amministrativo può decidere in merito all’aggiudicazione al secondo classificato?
 
Il procedimento in contraddittorio sull’offerta sospettata di anomalia costituisce un tipico segmento istruttorio all’interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto; esso si articola nella richiesta delle giustificazioni dell’offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, nella successiva presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte dell’impresa la cui offerta sia stata sospettata di anomalia e nella verifica, infine, della congruità delle giustificazioni fornite all’Amministrazione aggiudicatrice. In definitiva la vista fase endoprocedimentale è destinata ad accertare le ragioni dell’ipotizzata anomalia di un’offerta e, quindi, se essa sia o meno affidabile e presenti adeguate e idonee garanzie di serietà in ordine all’espletamento del servizio; e ciò al fine di perseguire, oltre all’interesse all’aggiudicazione a favore della singola impresa, il concorrente interesse pubblico ad una futura regolare esecuzione dell’incarico. Il ricorso va accolto con conseguente obbligo da parte della stazione appaltante di dar corso all’aggiudicazione a favore della ricorrente, in difetto di diversi elementi ostativi.
 
Nella particolare fattispecie sottoposta al Tar Trentino Alto Adige, Trento con la sentenza numero 255 del 13 ottobre 2008, segnaliamo che l’adito giudice amministrativo accetta il ricorso in quanto:
 
L’ambito del presente giudizio, che investe un giudizio di natura essenzialmente tecnica, tratto dall’applicazione di regole non giuridiche, l’operato della stazione appaltante appare ictu oculi gravemente carente, non essendo state sottoposte a meditata valutazione non soltanto le precisazioni fornite dall’Impresa BETA il 13 novembre 2007, ma anche l’incidenza di queste sull’offerta nel suo complesso.
 
Questo perché
 
Sotto questo peculiare aspetto è, infatti, del tutto apodittica l’affermata “possibilità di sfruttare in modo conveniente l’attrezzatura messa a disposizione, contenendo i costi di produzione e realizzando un ciclo economico in grado di procurare un utile significativo, nonché una serie di condizioni favorevoli, tra le quali l’ubicazione e l’attività svolta dall’impresa, la propria dotazione di personale e mezzi, la situazione del mercato locale di riferimento ed il periodo dell’anno nel quale si prevede lo svolgimento del servizio a favore del Comune” (cfr. verbale del 16.11.2007).
 
La superficialità del suddetto rilievo, ben lontano dal sondare la concreta affidabilità dell’eventuale, futuro contraente, è, anzitutto, acclarata dal riferimento al mercato locale, che è peraltro privo di determinante rilievo ai fini della dimostrazione della congruità dell’elevata percentuale in rialzo del 35%, tenuto conto che di eguale vantaggio fruisce anche la deducente, che opera in ambito regionale.
 
Indubita, tuttavia, seriamente la stessa offerta la puntuale circostanza che l’attività svolta nel campo delle costruzioni e delle locazioni urbane da parte dell’aggiudicataria non accredita sotto alcun profilo che il personale dipendente possa vantare una specifica formazione nel settore in argomento, del tutto diversamente da quanto ricorre per a ricorrente, operante in quello del trattamento ecologico dei rifiuti.
 
Né, infine, alcuna residuale rilevanza possono avere il periodo dell’anno in cui il servizio di trito – vagliatura è destinato ad essere prestato e il possesso di attrezzature compatibili con le prestazioni da svolgere, che sono quelle in dotazione a qualsiasi aggiudicatario.
 
Dal ridetto verbale emerge conclusivamente che la valutazione della congruità dell’offerta è avvenuta in difetto di ogni presupposto che possa obiettivamente giustificarla, sicché essa appare priva di ogni attendibilità, traducendosi nella conseguente affidabilità del contraente.
 
In detto assai significativo quadro il rilievo che l’offerta vincitrice presenti una percentuale di scostamento dalla soglia di anomalia assai ridotta (2,56%) appare incapace di rendere di per sé ragione dell’arbitraria aggiudicazione a favore dell’impresa, la cui offerta resta anomala sotto ogni punto di vista indagato dalla stazione appaltante.
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso n. 283 del 2007 proposto da ALFA DI THOMAS L. & CO. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerhard Brandstätter, Andreas Widmann e Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Paradisi, 15
 
CONTRO
il COMUNE DI CLOZ, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via SS. Trinità, 14
 
e nei confronti di
BETA COSTRUZIONI S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Ravelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Torre Verde, 27
 
per l’annullamento
         del verbale di gara (seconda seduta) dell’“Asta pubblica per l’affidamento in concessione di un servizio per il trattamento di scarti vegetali, agricoli e forestali mediante un sistema di tritovagliatura” del 16.11.2007;
         della comunicazione di data 19.11.2007 del Comune di Cloz dell’avvenuta aggiudicazione a favore di BETA costruzioni S.a.s.;
         nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o collegato e/o conseguente, ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti
(nonché occorrendo, in relazione al motivo subordinato)
         del bando di Gara. n. 2570 del 10.10.2007, “per l’affidamento in concessione di un servizio per il trattamento di scarti vegetali, agricoli e forestali mediante un sistema di tritovagliatura”;
         del relativo Capitolato speciale d’oneri;
         del verbale di gara (prima seduta) del 7.11.2007;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o collegato e/o conseguente, ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 – relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli – l’avv. Marco Dalla Fior e l’avv. Műster in dichiarata dell’avv. Gerhard Brandstầtter per la ricorrente, l’avv. Roberta de Pretis per l’Amministrazione comunale resistente e l’avv. Flavio Maria Bonazza in sostituzione dell’avv. Stefano Ravelli per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso notificato il 12-14.12.2007 e depositato il successivo 19.12 la ALFA di Thomas L. Co S.a.s. ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, i provvedimenti con cui il Comune di Cloz ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento a BETA Costruzioni S.a.s. del servizio di trattamento di scarti vegetali mediante un sistema di tritovagliatura con una percentuale di rialzo del 35% sull’importo a base d’asta.
Avverso tali atti la ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e della par condicio dei concorrenti – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – violazione degli artt. 18 e 19 della L.p. 19.7.1990, n. 23, dell’art. 42 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 – eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti – eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, motivazione insufficiente e contraddittoria;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, lett. c) della L.p. n. 23/1990 e degli artt. 28 e ss. del D.lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione comunale e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo una pronuncia di reiezione.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
Il prodotto ricorso è fondato.
1. In fatto occorre premettere che, con deliberazione n. 35 dell’8 ottobre 2007, il Consiglio comunale ha approvato il bando di gara per l’affidamento in concessione, per la durata di nove anni, del servizio di trattamento di scarti vegetali, agricoli e forestali, ove si prevede che l’Amministrazione comunale ponga a disposizione dell’aggiudicatario un’area comunale all’uopo attrezzata di circa 1.250 mq., nonchè gli  occorrenti macchinari (un trituratore ed un vaglio meccanico, di proprietà comunale) per il trattamento degli scarti vegetali; che, inoltre, il concessionario sia tenuto ad attivare detto servizio alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d’oneri, accettando il conferimento a titolo oneroso degli scarti vegetali vergini da parte dei residenti nei comuni convenzionati (oltre che degli stessi enti locali); che, infine, lo stesso sia tenuto a versare un canone annuale, soggetto ad adeguamento periodico, non inferiore all’importo base annuo di cui all’art. 5 del bando, pari ad € 27.906,48, nonché a fornire gratuitamente ogni anno al Comune concedente la quantità di 1.200 mc. di cippato compatibile con l’impiego nell’impianto di teleriscaldamento comunale.
Con riferimento al suesposto affidamento va ancora precisato che, nella prima seduta di gara del 7 novembre 2007, le percentuali di rialzo proposte dalle tre imprese offerenti sono state rispettivamente del 35% per BETA Costruzioni S.a.s., del 25,10% per ALFA e del 21% per il raggruppamento temporaneo Bertolla Fabio – B.S.F. Servizi S.r.l.
L’offerta della ditta BETA, prima classificata nella graduatoria provvisoria, superando la soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 18, comma 12 ter della L.p. n. 23/90, pari a 32,44%; è stata sottoposta a valutazione dell’anomalia, con conseguente sospensione dell’aggiudicazione.
Nella seconda seduta del 16 novembre 2007, la commissione, ritenute congrue le giustificazioni tempestivamente prodotte da BETA a dimostrazione dell’affidabilità della sua offerta, ha disposto l’aggiudicazione della gara a favore di quest’ultima.
2. A sostegno della propria impugnativa ALFA contesta con il primo motivo di ricorso, da un lato, la carenza e l’irragionevolezza della motivazione addotta dalla stazione appaltante a giustificazione dell’aggiudicazione dell’appalto a BETA in presenza di un’offerta anomala; dall’altro, la carenza dei requisiti di capacità tecnico – economica in capo alla ridetta aggiudicataria.
Con un secondo mezzo, proposto in via subordinata, sono state denunciate, per un verso l’asserita violazione dell’art. 18, comma 3, lett. c) della L.p. n. 23/1990 e, per altro verso, la mancata indizione di una gara europea.
In merito alle dedotte censure osserva il Collegio che il procedimento in contraddittorio sull’offerta sospettata di anomalia costituisce un tipico segmento istruttorio all’interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto; esso si articola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6.7.2004 n. 5013) nella richiesta delle giustificazioni dell’offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, nella successiva presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte dell’impresa la cui offerta sia stata sospettata di anomalia e nella verifica, infine, della congruità delle giustificazioni fornite all’Amministrazione aggiudicatrice.
In definitiva la vista fase endoprocedimentale è destinata ad accertare le ragioni dell’ipotizzata anomalia di un’offerta e, quindi, se essa sia o meno affidabile e presenti adeguate e idonee garanzie di serietà in ordine all’espletamento del servizio; e ciò al fine di perseguire, oltre all’interesse all’aggiudicazione a favore della singola impresa, il concorrente interesse pubblico ad una futura regolare esecuzione dell’incarico.
Così perimetrato l’ambito del presente giudizio, che investe un giudizio di natura essenzialmente tecnica, tratto dall’applicazione di regole non giuridiche, l’operato della stazione appaltante appare ictu oculi gravemente carente, non essendo state sottoposte a meditata valutazione non soltanto le precisazioni fornite dall’Impresa BETA il 13 novembre 2007, ma anche l’incidenza di queste sull’offerta nel suo complesso.
Sotto questo peculiare aspetto è, infatti, del tutto apodittica l’affermata “possibilità di sfruttare in modo conveniente l’attrezzatura messa a disposizione, contenendo i costi di produzione e realizzando un ciclo economico in grado di procurare un utile significativo, nonché una serie di condizioni favorevoli, tra le quali l’ubicazione e l’attività svolta dall’impresa, la propria dotazione di personale e mezzi, la situazione del mercato locale di riferimento ed il periodo dell’anno nel quale si prevede lo svolgimento del servizio a favore del Comune” (cfr. verbale del 16.11.2007).
La superficialità del suddetto rilievo, ben lontano dal sondare la concreta affidabilità dell’eventuale, futuro contraente, è, anzitutto, acclarata dal riferimento al mercato locale, che è peraltro privo di determinante rilievo ai fini della dimostrazione della congruità dell’elevata percentuale in rialzo del 35%, tenuto conto che di eguale vantaggio fruisce anche la deducente, che opera in ambito regionale.
Indubita, tuttavia, seriamente la stessa offerta la puntuale circostanza che l’attività svolta nel campo delle costruzioni e delle locazioni urbane da parte dell’aggiudicataria non accredita sotto alcun profilo che il personale dipendente possa vantare una specifica formazione nel settore in argomento, del tutto diversamente da quanto ricorre per a ricorrente, operante in quello del trattamento ecologico dei rifiuti.
Né, infine, alcuna residuale rilevanza possono avere il periodo dell’anno in cui il servizio di trito – vagliatura è destinato ad essere prestato e il possesso di attrezzature compatibili con le prestazioni da svolgere, che sono quelle in dotazione a qualsiasi aggiudicatario.
Dal ridetto verbale emerge conclusivamente che la valutazione della congruità dell’offerta è avvenuta in difetto di ogni presupposto che possa obiettivamente giustificarla, sicché essa appare priva di ogni attendibilità, traducendosi nella conseguente affidabilità del contraente.
In detto assai significativo quadro il rilievo che l’offerta vincitrice presenti una percentuale di scostamento dalla soglia di anomalia assai ridotta (2,56%) appare incapace di rendere di per sé ragione dell’arbitraria aggiudicazione a favore dell’impresa, la cui offerta resta anomala sotto ogni punto di vista indagato dalla stazione appaltante.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente obbligo da parte della stazione appaltante di dar corso all’aggiudicazione a favore della ricorrente, in difetto di diversi elementi ostativi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva prestata, nella somma di complessivi € 5.350,00, oltre ad I.V.A. ed a C.P.A., che è posta a carico in via solidale dell’Amministrazione resistente e della controinteressata a titolo di spese, diritti ed onorari del giudizio.
 
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 283/2007, lo accoglie.
Le spese del giudizio restano solidalmente a carico del Comune di Cloz e di BETA Costruzioni S.a.s., come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo, Presidente
dott. Lorenzo Stevanato, Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli, Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 ottobre 2008
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel

Lazzini Sonia

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