Per la Commissione Tributaria di Lecce, in caso di separazione legale dei coniugi, le detrazioni per i figli a carico spettano, in mancanza di accordo e di prova dell’effettivo carico, al genitore affidatario

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La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce -Sezione II- con recente sentenza n. 343/02/2010 (depositata il 25.5.2010, ***********************, *****************************) ha applicato nuovamente l’importante principio sancito dalla norma prevista nella Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06),  ribadendo quanto già sostenuto nella precedente pronuncia n.  477 del 12.11.08, sempre della II Sezione, in materia di detrazioni per i figli a carico.

La questione al vaglio della Commissione riguardava l’impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento di circa 500,00 € per la presunta illegittima detrazione fiscale totale (100%) per il figlio alla stessa affidato dal Tribunale in sede di separazione giudiziale prima e si scioglimento del matrimonio successivamente.

Tale detrazione a parere dell’Amministrazione finanziaria poteva essere riconosciuta alla ricorrente solo nella misura del 50%, poiché la sentenza di separazione aveva solo affidato e non posto a carico di uno dei due coniugi i figli, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettavano ad entrambi in eguale misura.

Al contrario, la Commissione Tributaria ha ritenuto fondato nel merito il ricorso, innanzitutto perché l’Ufficio non ha fornito alcuna prova che i figli della ricorrente, alla stessa affidati dal Tribunale, fossero rimasti anche a carico del coniuge separato. Di tale circostanza, ha aggiunto la Commissione, è dato atto, peraltro, anche nella sentenza di divorzio.

Pertanto, ha chiarito la Commissione il ricorso va accolto in applicazione, ratione temporis, dell’art. 12, commi 1 e 2 del TU 917/86 ai sensi del quale la detrazione “spetta in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno”. 

A suffragio di quanto sostenuto, ha poi concluso la Commissione Tributaria di Lecce, “non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo così come modificato dalla legge 296/06, secondo il quale: in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.

Avv. ****************

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3 settembre 2008 la Sig.ra ………, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento, riportata in epigrafe, emessa da Equitalia SPA su ruolo dell’Agenzia delle Entrate: Ufficio di Lecce 2.

La suddetta cartella veniva notificata a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/73 della dichiarazione Mod. 730/2005, relativo al recupero di detrazioni di imposta per figli a carico non spettanti secondo l’Amministrazione finanziaria.

Premetteva la ricorrente: di essere in regime di separazione consensuale con ii coniuge sin dal 1993 (sent. n. 264 del 6 agosto 1993); di essere l’unica affidataria dei figli; faceva, inoltre, presente che nel febbraio 2006 era intervenuta la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In diritto eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del T.U. 917/86 in quanto, la ricorrente, legittimamente aveva usufruito integralmente delle detrazioni per il secondo figlio a carico atteso che, nonostante l’onere posto a carico del coniuge separato di contribuire al mantenimento dei figli, era stata l’unica, di fatto, a farsi carico di tale adempimento.

Si costituiva ritualmente in giudizio l’Amministrazione Finanziaria insistendo sulla validità del proprio operato e sottolineando che aveva riconosciuto la detrazione nella misura solo del 50% in quanto il mantenimento dei figli era posto anche a carico del padre.

All’odierna pubblica udienza il difensore della parte e il rappresentante dell’ufficio si riportano ai propri scritti e ne chiedono l’accoglimento.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In effetti l’eccezione appare fondata in quanto l’ufficio non ha fornito, alcuna prova sul fatto che i figli della ricorrente, pur essendo alla stessa affidati, siano rimasti anche a carico del padre separato, circostanza, quest’ultima, che avrebbe dato titolo al recupero oggetto dell’odierna disputa. Dagli atti allegati da parte ricorrente, invece, si evince che la stessa si sia fatto carico del mantenimento dei figli e che tale fatto e stato peraltro evidenziato anche nella sentenza che ha dichiarato cessato ogni effetto civile del matrimonio.

Pertanto si ritiene rispettato quanto prescritto dall’art. 12, comma 1 e 2, ratione temporis, del T.U. secondo il quale la detrazione “spetta in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno”.

A suffragio di quanto sostenuto, poi, non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo così come modificato dalla legge 296/06, secondo il quale “in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 19 maggio 2009

Matranga Alfredo

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