Per la Cassazione è possibile il processo a più persone per lo stesso fatto – reato, quale responsabilità o di uno o dell’altro, o dell’altro ancora

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Si segnala ai lettori la sentenza della cassazione in commento (Corte di Cassazione, 30 giugno 2009, nr. 30331), per l’importanza quotidiana che la stessa può rappresentare nelle aule di giustizia.
Il caso sorge da una imputazione alternativa per omicidio colposo (ma sarebbe stato identico per un omicidio doloso, o per altri reati) di imputati accusati alternativamente (l’accusa dell’uno esclude quella dell’altra) di aver guidato la stessa autovettura che ha cagionato un incidente stradale, con morti.
Il PM ha chiesto il rinvio a giudizio e il GUP, dopo l’udienza preliminare, aveva effettuato il rinvio a giudizio.
Il giudice del dibattimento su eccezione delle difese, ha invece ritenuto nullo il decreto di rinvio a giudizio per assenza di una imputazione in forma chiara e precisa sulla condotta; condotta che risulterebbe non chiara se alternativa (invero uno dei due o dei tre o dei quattro ecc. può aver guidato la macchina).
La cassazione adita dal GUP che ha sollevato il conflitto ritiene che “costituisce esercizio altrettanto legittimo della azione penale, nella proiezione dell’accertamento dibattimentale, la contestazione ad imputati distinti di condotte, tra loro non conciliabili, ma ciascuna assolutamente univoca e coerente nell’ambito delle alternative ricostruzione dei fatti inscenate secondo le ipotesi dell’accusa.”.
Orbene a prescindere dal fatto che la cassazione per determinare la competenza del giudice del dibattimento ha dovuto considerare implicitamente – nulla dice infatti sul punto la sentenza della cassazione- atto abnorme (infatti ai sensi dell’art. 28, comma 2 del c.p.p. prevale la decisione del giudice del dibattimento su quella del GUP) l’ordinanza del giudice del dibattimento – la stessa può condividersi o non condividersi, ma considerarla abnorme è forse azzardato-, deve rilevarsi che nell’ipotesi in commento non ci troviamo di fronte a contestazioni tra loro non conciliabili, ma di fronte a contestazioni suicide, in quanto l’una esclude l’altra, sicuramente. Invero minimo uno dei due dovrà certamente assolversi, e nei suoi confronti quindi il rinvio a giudizio è errato. Già questo dimostra la inconsistenza delle argomentazioni – a dire il vero non convinte, convincenti o da condividere- della cassazione. Non è possibile nel nostro ordinamento rinviare a giudizio un signore se si comprende che sarà assolto certamente, fosse pure in alternativa ad un altro da condannarsi.
Stabilire chi rinviare a giudizio è un compito delle indagini prima e poi dell’udienza preliminare; se così non fosse tutti i sospettabili di un delitto (anche in alternativa tra loro) potrebbero essere rinviati a giudizio. Sia il PM e sia il GUP semplicemente non fanno bene il loro mestiere se così fanno.
Inoltre ai sensi dell’art. 425, comma 3 del c.p.p. “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Minimo nel caso analizzato dalla cassazione in commento gli elementi erano contraddittori, infatti tanto lo erano che più persone sono state ritenute contemporaneamente responsabili di un fatto che in natura può aver commesso una sola persona: guidare la macchina.
La previsione della sentenza di non luogo a procedere in questi casi ha una logica multipla:
evitare un giudicato di assoluzione – in dibattimento – quando con ulteriori indagini è possibile chiarire i fatti e revocare la sentenza di non luogo a procedere;
evitare un giudizio inutile – con spreco di risorse – nei confronti di chi appare sin dalla fase dell’udienza preliminare non colpevole o difficilmente colpevole;
garanzia per l’imputato a non essere sottoposto ad un dibattimento penale senza una accusa dettagliata e chiara nei suoi confronti, come prescrive l’art. 6 della CEDU.
Infatti come può essere dettagliata un’accusa se la stessa contemporaneamente è rivolta a più persone, non in concorso ma in alternativa tra loro: il rischio è quello di un naufragio certo del dibattimento, poiché se non è stato possibile sciogliere il dubbio nelle sedi appropriate (indagini e udienza preliminare) identicamente, probabilmente, non sarà possibile farlo in un giudizio.
Da ultimo, ma non per ultimo, il conflitto di competenza dovrebbe essere sollevato dal GUP non come una parte che formula un ricorso, ma con una ordinanza previa convocazione delle parti, in contraddittorio, perché il PM nel caso in analisi avrebbe anche potuto di propria iniziativa riformulare il capo di imputazione nei confronti di un solo imputato; solo se ciò non fosse avvenuto, e nel contraddittorio delle parti, il GUP avrebbe  potuto sollevare un conflitto.
L’unica speranza nel caso in commento è ritenere che la decisione sia frutto di un errore – il procuratore generale era di parere decisamente contrario-, altrimenti si aprirà una incertezza nei giudizi dibattimentali che il sistema non sarebbe in grado di gestire. Fortunatamente i PM d’Italia raramente (oserei ritenere mai) formulano imputazioni alternative per lo stesso fatto nei confronti di più soggetti. Se l’indirizzo espresso dalla sentenza in commento dovesse ripetersi credo sia necessaria sul punto una decisione della corte a sezioni unite, per la delicatezza del caso e per il fatto che il problema investe anche e soprattutto l’art. 6 della CEDU, per la cui violazione riceviamo sempre condanne dalla corte CEDU.
 
 
Angelo Matteo Socci
 
 
 
 
Corte di Cassazione, 30 giugno 2009, nr. 30331
Pres. M.C. Siotto
Est.. M. Vecchio
Pm. M. Fraticelli, concl. difformi (competenza del giudice dell’udienza preliminare)
 
Nel nostro sistema processuale è legittima da parte del PM l’imputazione alternativa per lo stesso fatto reato (nella specie omicidio colposo) a carico di più persone, non in concorso ma a titolo di responsabilità alternativa (per aver guidato la stessa macchina), e l’ordinanza del giudice del dibattimento che rileva una nullità per indeterminatezza dell’imputazione è atto abnorme, e quindi nell’ipotesi di conflitto sollevato dal GUP gli atti vanno restituiti al giudice del dibattimento perché proceda con l’imputazione alternativa.
 

Socci Angelo Matteo

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