Con il parere n. 226 del 10 ottobre 2025, l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense ha fornito un’importante precisazione sull’applicabilità della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso ai rapporti tra avvocati e Patronati. La questione, sollevata dal Consiglio dell’Ordine di Pavia, nasce dall’esigenza di comprendere se tali enti – che svolgono un’attività di pubblica utilità ma non rientrano tra le categorie economiche indicate dalla legge – possano considerarsi soggetti obbligati al rispetto delle prescrizioni sull’equo compenso.
Il CNF ha colto l’occasione per delineare i confini soggettivi della normativa e per richiamare, al di fuori del suo ambito di applicazione, i principi generali di libera pattuizione e di dignità professionale che restano comunque vincolanti per gli avvocati. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
Indice
1. L’ambito soggettivo della legge n. 49/2023
La legge n. 49/2023 – che ha introdotto un regime vincolante in tema di equo compenso per le prestazioni professionali – individua con precisione i destinatari delle proprie disposizioni. Ai sensi dell’articolo 2, essa si applica esclusivamente alle attività professionali rese in favore di:
- imprese bancarie e assicurative (nonché delle rispettive controllate e mandatarie);
- imprese di grandi dimensioni, ossia quelle che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, abbiano impiegato più di cinquanta dipendenti o realizzato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro;
- pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica, disciplinate dal d.lgs. n. 175/2016.
La legge esclude, invece, esplicitamente le prestazioni rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
In tale quadro, osserva il CNF, i Patronati non rientrano tra i destinatari della disciplina. Essi, infatti, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 152/2001, sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”. Non sono quindi né imprese in senso stretto né pubbliche amministrazioni, ma soggetti di natura privata operanti in un ambito para-assistenziale.
Conseguentemente, le prestazioni legali rese a favore dei Patronati non sono soggette alla disciplina speciale dell’equo compenso, ma restano regolate dalle norme ordinarie sulla determinazione consensuale del compenso professionale. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf
Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Alessio Antonelli | Maggioli Editore 2023
11.90 €
2. La regola generale della libera pattuizione del compenso dell’avvocato
Fuori dal perimetro applicativo della legge n. 49/2023, torna in vigore il principio generale dettato dall’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012. Tale disposizione prevede che il compenso sia pattuito liberamente tra professionista e cliente, con riferimento – ma non obbligo – ai parametri fissati dal decreto ministeriale adottato ogni due anni su proposta del CNF.
I parametri, dunque, non costituiscono tariffe inderogabili, bensì meri criteri orientativi, utili in assenza di accordo o per la liquidazione giudiziale del compenso.
Il parere sottolinea che, nel caso dei Patronati, l’avvocato può dunque legittimamente accettare compensi anche di importo sensibilmente inferiore ai valori medi di riferimento, purché ciò avvenga in un quadro di consapevolezza, equilibrio e rispetto della dignità della professione.
Resta tuttavia il limite generale della proporzionalità: compensi simbolici, irrisori o manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta possono comunque risultare contrari ai principi deontologici, indipendentemente dall’ambito soggettivo del rapporto.
Potrebbero interessarti anche:
3. Ripercussioni pratiche per gli avvocati
Il parere del CNF offre un punto di riferimento importante per la gestione dei rapporti convenzionali con enti del terzo settore, come Patronati, associazioni o fondazioni che offrono servizi sociali. Gli avvocati, infatti, non possono invocare automaticamente le tutele della legge sull’equo compenso nei confronti di tali soggetti, poiché non rientrano tra quelli qualificati dalla normativa.
Sul piano operativo, ciò comporta due conseguenze principali.
In primo luogo, l’avvocato conserva ampia libertà nella determinazione del compenso, che potrà essere modulato in funzione delle disponibilità dell’ente o del valore sociale della prestazione, senza che ciò comporti violazione della legge. Tuttavia, dovrà sempre assicurare che la convenzione rispetti i principi di decoro e proporzionalità, evitando compensi eccessivamente bassi che ledano la dignità professionale o alterino la corretta concorrenza tra colleghi.
In secondo luogo, il parere invita i Consigli dell’Ordine a valutare con prudenza eventuali convenzioni in cui siano previsti compensi inferiori di più volte rispetto ai minimi parametrici: pur non integrando automaticamente una violazione normativa, tali accordi possono essere oggetto di verifica deontologica.
In definitiva, il CNF ribadisce un equilibrio fondamentale: la libertà contrattuale dell’avvocato resta intatta fuori dal perimetro della legge n. 49/2023, ma deve sempre esercitarsi nel rispetto dei valori di dignità, proporzionalità e correttezza che caratterizzano la funzione sociale della professione forense.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento