È illegittima la condotta del Comune che statuisca i compensi forfettari agli avvocati incaricati e le eventuali decurtazioni, collidendo coi principi dell’equo compenso. Risulta illogico che il legale venga remunerato senza tener conto della tipologia e della difficoltà della lite, egualmente remunerate malgrado il legale assuma una responsabilità professionale di livello differente e l’attività richieda un impegno oggettivamente diversa. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione VII, Sentenza n. 469/2025).
Indice
1. L’impugnazione
Un ordine degli avvocati ha impugnato l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di legale convenzionato nella parte in cui è fissato il compenso annuo da riconoscere all’avvocato selezionato come pure la successiva delibera con la quale il Comune, approvate le risultanze dei verbali redatti dalla Commissione nominata per l’espletamento della procedura, ha affidato l’incarico a un legale. L’Ordine ha lamentato che il compenso posto a base della procedura selettiva, €.10.005,00 per il primo anno, con progressivo decremento per i due anni successivi, del 10% e del 15%, viola i parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Pertanto, le previsioni dell’avviso pubblico risulterebbero illegittime per violazione del cd. equo compenso (legge n. 247/2017 e DM n. 55/2014) applicabili al Comune in virtù del richiamo ex art. 19 quaterdecies”, D.L. n. 148/2017, che, introdotto, al comma 1, l’art. 13 bis (“Equo compenso e clausole vessatorie”) nella legge sulla professione forense n. 247/2012, ne ha poi esteso, al comma 3, l’applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni.
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2. La violazione dei parametri forensi
Nel dichiarare fondate le doglianze, il Tar ha osservato che il D.M. n. 55/2014 prevede criteri di determinazione del compenso con indicazione di parametri sulla base di tabelle riportate in calce al Decreto, ripartite a seconda della tipologia di Autorità giudiziaria (o di attività da svolgersi) e con la previsione di diversi onorari in considerazione dello scaglione di valore della controversia. Il corrispettivo fissato dal Comune non tiene conto dei criteri o degli elementi e parametri di cui al D.M. n. 55/2014, disponendo una determinazione forfettaria dei compensi a prescindere dalla materia oggetto della controversia, dalla specifica tipologia di attività, dal valore della controversia, dalla complessità, dall’Autorità Giudicante. Tale corrispettivo unico annuale, oltre che in violazione del D.M. n. 55/2014, accorpa illogicamente una pluralità di categorie diverse di attività non solo giudiziarie ma anche stragiudiziali (consulenze e pareri).
3. L’istituto del c.d. equo compenso (e l’applicazione agli avvocati)
L’art. 13 bis, rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, della legge professionale forense, si applica, ex comma 3 dell’art. 19 quaterdecies, D.L. n. 148/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), anche alla Pubblica Amministrazione, che, nella specie, “in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti”, con la conseguenza che la violazione di tale istituto, oltre a determinare una violazione di legge di per sé, si riflette altresì in una violazione dei principi ivi richiamati, come previsti dall’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990. Come disposto dall’art. 13 bis della Legge professionale n. 247/2012 rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, “si considera equo il compenso … quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6” (comma 2, dell’art. 13 bis), ovvero dall’attuale D.M. n. 55/2014.
4. La remunerazione forfettaria
Il TAR rileva l’illogicità di un sistema ove il legale è remunerato senza tener conto della tipologia e della difficoltà della controversia, tutte, semplici o complesse, egualmente remunerate malgrado il legale assuma su di sé una responsabilità professionale di livello estremamente diverso e l’attività richieda un impegno oggettivo molto diverso, anche semplicemente in termini di ore di lavoro. Osserva, inoltre, che resta precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l’introduzione di regole che impediscano sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati.
5. L’accoglimento
Il bando di gara e gli atti conseguenti sono stati annullati poiché adottati in violazione dei principi di cui alla l. n. 247/2012. In sede di riedizione del potere, volto ad assicurare la par condicio partecipationis dei professionisti, l’Amministrazione dovrà attenersi ai principi esposti dal Tar.
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