Patrocinio legale di un ente: vanno pubblicati i dati del professionista incaricato?

Redazione 25/02/14
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Biancamaria Consales

L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio?  La risposta al quesito è stata fornita dall’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’Autorità ha distinto due diverse ipotesi. Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs.  33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, dall’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, nonché dal D.Lgs. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

È stato, poi, specificato che i dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente.

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