Come desumere la particolare complessità del dibattimento

Scarica PDF Stampa

Indice

1. La questione

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava un appello proposto avverso un provvedimento con il quale il GUP del Tribunale della medesima città aveva sospeso i termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per particolare complessità del disposto giudizio abbreviato.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione da parte dei difensori dell’indagato.
In particolare, costoro deducevano la violazione dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, a loro avviso, il Gup aveva fatto un uso distorto dell’istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare in assenza di ragioni a supporto della richiesta formulata dal P.m. atteso che risultavano essere (sempre per la difesa) risultano incongrui i dati enucleati dal giudice a sostegno della complessità del giudizio, quali l’avvenuta riunione di tre processi, il numero di imputati e di imputazioni, la mole degli atti, i concomitanti impegni del giudicante, le difficoltà logistiche, evenienze che secondo il ricorrente non integrano il presupposto legittimante l’istituto, come segnalato in sede d’appello cautelare senza che l’ordinanza impugnata avesse proceduto ad un concreto esame dei rilievi formulati.
Oltre a ciò, i difensori ritenevano come difettasse nel caso specie, sia il presupposto della complessità, che della prognosi ex ante circa la durata del processo, nonché sottolineavano che la complessità costituisce un quid pluris rispetto a ciò che di per sé caratterizza i procedimenti di criminalità organizzata, censurandosi al contempo la mancata acquisizione del calendario delle udienze, che prevedeva ampi intervalli temporali, e richiamavano la possibilità per il giudicante di disporre di strumenti per una sollecita evasione delle incombenze procedimentali, mentre il riferimento ai carichi di lavoro introduceva, per loro, un elemento di disparità nel trattamento degli imputati a seconda del foro competente a giudicarli.
Detti profili, invero, per il ricorrente, erano stati trascurati dall’ordinanza impugnata, la cui motivazione era (reputata) ancorata a formule stereotipate.

Potrebbero interessarti anche

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso summenzionato era dichiarato inammissibile.
Nel dettaglio, gli Ermellini ritenevano di procedere alla reiezione di tale impugnazione sulla scorta di quel costante orientamento nomofilattico secondo cui la particolare complessità del dibattimento può essere desunta sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell’insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito ex art. 438 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45596 del 24/10/2013; Sez. 5, n. 21325 del 27/4/2010), ravvisandosi sussistente tale causa sospensiva in riferimento: ad un provvedimento di riunione dei processi a sostegno della gravosità della regiudicanda (Sez. 1, n. 44468 del 23/09/2013; Sez. 2 n. 37705 del 24/9/2008); al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014; Sez. 5, n. 40452 del 19/6/2019); al numero e alla qualità delle istanze avanzate dalle parti (Sez. 2, n. 1462 del 19/03/1999), trattandosi, per la Corte di legittimità, tutte queste circostanze accomunate dal fatto di essere munite di una specifica attitudine predittiva circa l’evoluzione dell’attività processuale e che erano state pertanto legittimamente poste a fondamento dell’ordinanza di sospensione dal giudice dell’abbreviato.
Chiarito ciò, i giudici di piazza Cavour ritenevano opportuno altresì sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni sottolineato che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen. – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015), notandosi contestualmente come siffatta condizione fosse sussistente nella fattispecie in esame alla luce della trama giustificativa dell’ordinanza impugnata con conseguente irricevibilità delle censure difensive.

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 304, co. 2, cod. proc. pen. dispone che i termini previsti dall’articolo 303 cod. proc. pen. (ossia quelli che regolano la durata massima della custodia cautelare) “possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni”, la decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito da cosa può essere desunta la particolare complessità del dibattimento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che la particolare complessità del dibattimento può essere desunta sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell’insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, il che può avvenire alla luce dei seguenti parametri: 1) in riferimento ad un provvedimento di riunione dei processi emesso a sostegno della gravosità della regiudicanda; 2) in considerazione del numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché della qualità e della natura delle questioni da esaminare; 3) a proposito del numero e della qualità delle istanze avanzate dalle parti.
In tale provvedimento, inoltre, non solo, come appena visto, si spiega come può essere desunta siffatta particolare complessità, ma è altresì chiarito come deve essere formulato un giudizio su questa evenienza processuale, essendo ivi affermato, sempre sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo elaborato dalla Cassazione in subiecta materia, che il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere.
Questa sentenza, quindi, ben può essere presa nella dovuta considerazione al fine di appurare se ricorra o meno tale condizione necessaria perché, come già esaminato in precedenza, possa procedersi alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi della norma procedurale appena citata.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta decisione, di conseguenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

FORMATO CARTACEO

Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

Marco Zincani, Giorgio Spangher | Maggioli Editore 2021

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio