Partecipazione alla rieducazione nella liberazione anticipata

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In cosa deve consistere la partecipazione all’opera di rieducazione in materia di liberazione anticipata

Indice

1. La questione

Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava un reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da un detenuto avverso un provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ad un periodo carcerario pari ad un semestre.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del ristretto che, con un unico motivo, denunciava la violazione della legge processuale.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto era dichiarato inammissibile.
In particolare, gli Ermellini facevano prima di tutto presente che l’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione, rilevandosi al contempo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
Da ciò se ne faceva conseguire che la partecipazione all’opera di rieducazione deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012), tenuto conto altresì del fatto che la suddetta adesione non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.
Tal che se ne faceva conseguire che ciascun semestre, in relazione ai quali esso viene richiesto, deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
Per quanto concerne, poi, la rilevanza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, degli esiti dei procedimenti disciplinari promosso nei confronti del detenuto, si osservava come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, «ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011) mentre, sotto altro, connesso aspetto, è stato rilevato che al giudice di merito è consentito di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell’infrazione o non seguito dall’irrogazione di alcuna sanzione, dovendosi considerare che le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008).
Da ciò se ne faceva derivare che, in ossequio ad un indirizzo consolidato, «la omessa comunicazione al detenuto dell’invio di un rapporto disciplinare che lo riguarda e delle sanzioni disciplinari inflitte dall’autorità penitenziaria è lesiva del suo diritto a proporre reclamo avanti al magistrato di sorveglianza…, ma non preclude al Tribunale di sorveglianza la possibilità di tenere conto di quanto riferito nei rapporti nel rigettare l’istanza di liberazione anticipata» (Sez. 1, n. 6615 del 15/12/1995, dep. 1996), in quanto ciò che rileva e che deve costituire oggetto di apprezzamento è la eventuale valenza vanificatrice della condotta posta in essere dell’opera rieducativa e di risocializzazione, cui la
pena deve tendere.
Orbene, alla luce di siffatto quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour ritenevano come il percorso argomentativo, che sorreggeva il provvedimento impugnato, fosse esente dai vizi prospettati dal ricorrente perché, a loro avviso, frutto dell’apprezzamento, in termini di piena linearità e coerenza, di circostanze di fatto idonee, nel descritto quadro normativo, a determinare il rigetto, limitatamente al semestre nel quale la condotta de qua agitur si inseriva, della domanda di liberazione anticipata.
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui esposte, come evidenziato anche prima, il ricorso era dichiarato inammissibile.

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3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 54, co. 1, primo periodo legge n. 354/1975 dispone che al “condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata” mentre l’art. 103, co. 2, d.P.R. n. 230/2000 statuisce che la “partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sotto il versante applicativo, in cosa deve consistere la partecipazione all’opera di rieducazione in materia di liberazione anticipata.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la partecipazione all’opera di rieducazione deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere fermo restando che, per un verso, la suddetta adesione non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti, per altro verso, ciascun semestre, in relazione ai quali viene richiesto tale beneficio penitenziario, deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (e, segnatamente, di quelli antecedenti.
Resta però fermo il principio secondo il quale la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
Ad ogni modo, nel caso in cui il richiedente abbia riportato delle sanzioni disciplinari, proprio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, siffatti rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto fermo restando che al giudice di merito è consentito di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell’infrazione o non seguito dall’irrogazione di alcuna sanzione, dovendosi considerare che le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se ricorra il requisito della partecipazione all’opera di rieducazione che, come già evidenziato in precedenza, rappresenta una condizione in assenza della quale non può essere riconosciuta la liberazione anticipata.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, di conseguenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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