Parenti del paziente deceduto, parte civile in una causa penale contro i medici e struttura sanitaria: legittima la sospensione del successivo giudizio civile

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Se i parenti del paziente deceduto si sono costituiti parte civile in una causa penale contro tutti i medici e la struttura sanitaria responsabili, è legittima la sospensione del successivo giudizio civile introdotto nei confronti degli stessi soggetti.

Fatto

I parenti di un paziente deceduto durante un intervento chirurgico eseguito dai sanitari di una clinica chirurgica di Sassari si erano costituiti parte civile nel giudizio penale instaurato nei confronti dei due medici imputati di omicidio colposo nonché nei confronti della struttura sanitaria quale responsabile civile della morte.

Mentre il suddetto giudizio penale era ancora pendente, i congiunti del paziente deceduto avevano agito civilmente dinanzi al tribunale civile di Sassari contro i due medici di cui sopra e contro la medesima struttura sanitaria al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte del proprio parente.

Parenti del paziente deceduto si costituiscono parte civile in una causa penale contro i medici e struttura sanitaria: è legittima la sospensione del successivo giudizio civile introdotto nei confronti degli stessi soggetti

I medici e la struttura sanitaria convenuti si costituivano nel suddetto giudizio civile e richiedevano la sospensione del suddetto giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in considerazione del fatto che il processo penale pendente a carico delle stesse parti convenute aveva carattere pregiudiziale rispetto a quello civile. Inoltre, uno dei due medici convenuti chiamava altresì in causa la propria compagnia assicurativa per essere tenuto indenne e manlevato di quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare a favore degli attori per la propria colpa professionale.

Il Tribunale sardo accoglieva la richiesta di sospensione pregiudiziale del processo civile, riconoscendo che la causa civile avesse ad aggetto lo stesso fatto per il quale era pendente il procedimento penale di omicidio colposo e che le parti convenute erano le medesime del richiamato procedimento penale.

Gli attori, non soddisfatti della decisione del tribunale, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione proponendo regolamento di competenza e chiedendo la revoca dell’ordinanza di sospensione.

In particolare, i ricorrenti sostenevano che il tribunale di merito avesse erroneamente applicato l’art. 295 c.p.c. e che nel caso di specie non sussistessero i requisiti per applicare la sospensione del processo civile prevista dalla citata disposizione normativa in considerazione del seguente motivo: in quanto la sospensione non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui l’azione risarcitoria in sede civile è proposta in maniera cumulativa nei confronti non solo del soggetto imputato nel procedimento penale, ma anche nei confronti di altri coobligati come il responsabile civile. Ebbene, secondo i ricorrenti, nel caso di specie, l’azione civile sarebbe stata promossa non solo nei confronti dei due medici imputati, ma anche nei confronti della struttura sanitaria (che non sarebbe parte del procedimento penale); inoltre, detta azione civilistica sarebbe stata promossa anche nei confronti della società assicuratrice di uno dei medici, nei confronti della quale gli attori avrebbero avuto l’azione diretta ai sensi della Legge Gelli-Bianco (anche detta società assicuratrice non sarebbe parte del procedimento penale).

In considerazione di tale parziale diversità dei soggetti destinatari della domanda risarcitoria civilistica, non sarebbe applicabile la sospensione prevista dal citato art. 275 c.p.c.

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La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il regolamento di competenza promosso dai parenti del paziente deceduto, confermando l’applicabilità al caso di specie della sospensione del giudizio civile come affermata dal tribunale di merito.

In primo luogo, gli Ermellini hanno evidenziato come dallo stesso ricorso proposto dai parenti del paziente deceduto risulti che questi ultimi si siano costituiti parte civile nel procedimento penale nei confronti sia dei due medici imputati sia nei confronti della struttura sanitaria responsabile civile.

In considerazione di tale identità dei soggetti, la Corte desume che la causa civile di cui è stata disposta la sospensione è stata promossa nei confronti delle stesse parti del processo penale.

Pertanto, non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza della Cassazione (citata dai ricorrenti) secondo cui non si applica la sospensione del processo civile ex art. 275 c.p.c. nel caso in cui il danneggiato abbia agito in sede civile, non solo nei confronti dell’imputato, ma anche nei confronti di altri soggetti danneggianti.

I giudici hanno altresì aggiunto che, poiché i presupposti della colpa penale e di quella civile sono diversi (in particolare, nel giudizio penale si applica il principio della prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel giudizio civile si applica il principio del “più probabile che non” per determinare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno), nel caso di specie potrebbe succedere che gli imputati vengano assolti in sede penale e condannati in sede civile e quindi potrebbe verificarsi una situazione in cui il giudicato penale non produca effetti vincolanti nel procedimento civile (proprio in considerazione dei diversi principi applicabili in materia di responsabilità). Tuttavia, hanno proseguito gli Ermellini, poiché il fatto di reato contestato in sede penale è identico a quello sul quale si fonda la domanda risarcitoria in sede civile, vi potrebbe essere una interferenza fra il giudicato penale e la causa civile: in altri termini, si potrebbe verificare anche l’ipotesi in cui la sentenza emessa in sede penale possa avere un effetto vincolante anche per il giudice civilistico.

Per tali ragioni, la Corte Suprema ha ritenuto corretta e l’ha confermata la decisione del tribunale di merito di applicare la sospensione necessaria del giudizio civile prevista dall’art. 275 c.p.c., in attesa della conclusione del procedimento penale.

Per quanto concerne il secondo aspetto invocato dai ricorrenti, circa il fatto che nel giudizio civile la domanda risarcitoria sarebbe stata promossa in via “diretta” dai ricorrenti anche nei confronti della compagnia assicurativa di uno dei due medici convenuti, la Cassazione lo ha ritenuto anch’esso infondato. Sul punto, gli Ermellini hanno dapprima evidenziato che l’azione diretta contro l’assicurazione del sanitario prevista dalla Legge Gelli-Bianco non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto la legge è entrata in vigore in un momento successivo rispetto alla morte del paziente. Dopodiché hanno rilevato che nel ricorso dei ricorrenti la circostanza della proposizione di detta azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa è soltanto genericamente affermata, ma non è stata provata. Anzi, dalla lettura dell’Ordinanza impugnata i giudici supremi hanno ricavato che l’unica domanda nei confronti di detta compagnia assicurativa è stata formulata dal medico convenuto (e non dai ricorrenti).

Anche per tale ragione, quindi, i giudici hanno confermato la identità dei soggetti tra i due giudizi (civile e penale) e conseguentemente la correttezza del provvedimento di sospensione del giudizio civile adottato dal tribunale.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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