Parcheggio abusivo in area condominiale come danno ingiusto : Sentenza Giudice di Pace di Sestri Ponente, 30 Giugno 2002, n. 372 con nota in calce di Marzio Bini

Redazione 27/07/03
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Giudice di Pace di Sestri Ponente, 30 Giugno 2002, n. 372, Giudice Bozzolasco – Condominio ** I ** (Avv. F. Maggi) c. ** S.r.l. (Avv. Ciaravino) e c. ** S.r.l. (contumace).

RESPONSABILITA’ civile – danno risarcibile come danno ingiusto – qualificazione del danno come danno ingiusto – parcheggio abusivo in area condominiale come danno ingiusto – Art. 2043 c.c.

E’ fondata e merita accoglimento la richiesta ai sensi dell’art. 2043 c.c., azionata dall’amministrazione del condominio, di risarcimento del danno causato dalla sosta abusiva di veicoli in un’area condominiale in zona non consentita per ragioni di sicurezza, secondo regole imposte dall’Autorità, e di potenziale pericolosità per la circolazione e l’uso delle dotazioni di sicurezza. (1)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio ** I **, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per l’udienza del 29.01.2002 la ** S.r.l. per sentirla condannare, previo accertamento di sosta illegittima, al pagamento di un risarcimento. Si costituiva la convenuta che veniva autorizzata a chiamare in causa la ** S.r.l. Quest’ultima non si costituiva e veniva dichiarata contumace. L’istruttoria comprendeva l’escussione di testi e all’udienza del 06.06.2002, precisate le conclusioni, il giudice tratteneva a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’origine della causa è stata la sosta abusiva, nelle aree di parcheggio condominiali del Condominio ** I **, in zona al di fuori degli spazi previsti ed in modo da costituire potenziale intralcio e/o pericolo, del veicolo Smart, targato XX XXX XX, di proprietà della ** S.r.l. Il fatto si è verificato il 03.05.2001 con la rilevazione della sosta del veicolo de quo e, trascorso un ragionevole lasso di tempo, scattando fotografia, alla presenza di testimoni, attestante la data della violazione e la targa del veicolo. Vane la diffida e la richiesta di risarcimento relativa ai rilievi eseguiti, l’accertamento della proprietà, il costo del legale, quindi la citazione.

Il Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento sia fondata e meriti accoglimento: non vi sono incertezze circa la proprietà delle aree su cui la sosta abusiva è stata fatta, in zona non consentita per ragioni di sicurezza, secondo regole imposte dall’Autorità, e di potenziale pericolosità per la circolazione e l’uso delle dotazioni di sicurezza. La convenuta ha dimostrato che l’auto in questione, alla data dell’asserita violazione, risultava in locazione alla ** S.r.l., con contratto biennale dal 29.11.2000 al 29.11.2002. Conseguentemente la chiamata in causa di ** S.r.l. è intesa ad ottenere la dichiarazione che la ** S.r.l. sia tenuta a garantire e tenere indenne la convenuta ** S.r.l. Si rileva il comportamento della terza chiamata, rimasta contumace.

Considerato legittimo il risarcimento il Giudice tenuto conto anche dell’art. 113 c.p.c., stabilisce in Euro 180,00 l’entità dello stesso, rivalutazione e interessi inclusi a carico della convenuta.

La ** S.r.l. dovrà tenere indenne da tutte le somme che questa potrà essere condannata a sborsare per il fatto di cui è causa.

Le spese processuali, equitativamente liquidate in € 200,00, oltre I.V.A. e C.P.A., sono poste a carico della convenuta soccombente

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, secondo equità, dichiara tenuta e condanna la GE.FLO. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del Condominio ** I ** in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 180,00 a titolo di risarcimento ed € 200,00 oltre I.V.A. e C.P.A. a titolo di rimborso delle spese processuali.

Genova, 30.06.2002

NOTA

La sentenza riportata fa parte di un gruppo di sentenze pronunciate nel distretto di Corte di Appello di Genova, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Genova Sestri Ponente, che per l’oggetto, le modalità di trattazione e i principi in esse espressi presentano, a parere di chi scrive, un notevole grado di interesse e novità nel panorama della giurisprudenza di merito e costituiscono un buono spunto per il dibattito sulla disciplina del risarcimento del danno e sulla sua disciplina nell’ordinamento italiano.

Analizzando la sentenza che precede colpisce anzitutto certamente l’oggetto della stessa.

Un condominio costituito essenzialmente da soggetti persone giuridiche, o comunque da immobili adibiti all’esercizio di attività commerciali e/o di impresa, è proprietario di un area all’interno e nelle immediate adiacenze dello stabile, che è adibita ad area di parcheggio per i condomini a cui sono stati assegnati dei posti auto contrassegnati e distinti da numeri.

A questa area destinata a parcheggio si accede mediante accessi carrabili e rampe di congiunzione; l’accesso non è impedito o limitato da sbarre, cancelli, catene o altri mezzi di impedimento.

In questa area di parcheggio venivano ad essere rilevati, da parte di addetti al condominio, veicoli in sosta, che veniva considerata dal condominio stesso come “abusiva”.

In questa definizione di sosta abusiva venivano ricomprese però situazioni oggettivamente e soggettivamente differenti. Infatti in tale concetto veniva ricompresse le soste: a) di veicoli di proprietà di condomini che pur parcheggiando in area delimitata non avevano assegnato alcun o quello specifico parcheggio; b) di veicoli di proprietà di condomini che parcheggiavano al di fuori dei limiti contrassegnati e/o comunque su rampe di accesso, in prossimità di dispositivi anti incendio; c) di veicoli di proprietà di soggetti non condomini che parcheggiavano in area condominiale, indipendentemente dalla zona di parcheggio.

Il Condominio attoreo dava quindi mandato ad un legale di fiducia affinché fosse messa in atto una azione di “bonifica” delle aree comuni e affinché fosse assicurato il risarcimento del danno subito dal condominio stesso causato “dalla lesione del diritto dei legittimi utilizzatori dei posti auto e dalla violazione delle norme di sicurezza”.

Il Giudice di pace di Genova Sestri Ponente, nel caso riportato si è pronunciato in via equitativa ai sensi dell’art.113 c.p.c., accogliendo le domande proposte dal Condominio , sentenziando così che il parcheggio di un mezzo non autorizzato, per diverse ragioni, in un’area condominiale costituisce fattispecie illegittima che integra il concetto di “danno ingiusto” ai sensi dell’art. 2043 Codice Civile e rende perciò legittimo il risarcimento dello stesso.

Si consideri poi che fino ad oggi, nessuna sentenza, nelle cause giunte alla stessa con questo oggetto, ha mutato o proposto un’interpretazione diversa, della fattispecie de quo e che essendo pronunciate secondo equità, soltanto tramite il mezzo del Ricorso in Cassazione, che risulta molto spesso mezzo idoneo a disincentivare il gravame e a determinare il passaggio in giudicato delle predette sentenze. Tenuto conto di questi fattori sembra che questa giurisprudenza, se pur di merito e se pur proveniente dall’Organo del Giudice di Pace, possa assumere i connotati di un orientamento giurisprudenziale costante e consolidato.

La pronuncia riportata ripropone, a parere di chi scrive, il problema della tipicità o, rovesciando la questione, della atipicità delle fattispecie che possono dar luogo a danni risarcibili ai sensi dell’art. 2043 c.c., che nel nostro ordinamento rappresenta la norma di riferimento in materia di responsabilità extracontrattuale.

E’ quasi superfluo sottolineare come la tendenza costante e comune, indipendentemente dai diversi ordinamenti, sistemi, cultura, tradizioni, volta all’estensione dell’area dei danni risarcibili, all’individuazione di nuove forme di responsabilità, corra di pari passo al progresso tecnologico, allo sviluppo dei mezzi di trasporto e comunicazione, ai moderni processi di produzione.

Tradizionalmente si effettua una distinzione generale tra sistemi di tipicità e atipicità dell’illecito:

(A) tipicità assoluta (common law, sistema tedesco), nel senso che ogni atto illecito è previsto e disciplinato dal diritto (dalla legge o dalla forza del precedente), risulta classificabile in precise categorie, ed è dunque immediatamente individuabile; e

(B) atipicità assoluta, caratterizzata da una clausola generale che vieta genericamente ogni comportamento dannoso, senza individuare precise figure (sistema francese e sue derivazioni come quello italiano).

Tale suddivisione, come tutte le distinzioni che vogliono essere nette, è stata presto abbandonata e superata dai tempi e si sono creati perciò sistemi, che attraverso un processo di trasformazione, che possono definirsi “misti” poiché frutto della commistione dei due diversi sistemi esposti, anche se alcuno più tendente all’atipicità, qualcuno alla tipicità.

La normativa italiana vigente, con poche modificazioni rispetto al codice del 1865 (1), si basa essenzialmente sulla norma contenuta nell’art. 2043 c.c. il quale prevede: “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Questa norma continua la tradizione del codice del 1865 e di conseguenza di quello napoleonico, ma con un’importante novità che è quella rappresentata dalla qualificazione di “ingiusto” attribuita al danno suscettibile di risarcimento. Nelle prime interpretazioni, dottrinali e giurisprudenziali (2), il danno viene considerato “ingiusto” in quanto non conseguente all’esercizio di un diritto e comunque contrario alla legge, quando vi sia un comportamento lesivo comunque dei soli diritti soggettivi.

Questa prima interpretazione, fortemente aderente alla tradizione, esclude ad esempio tra i diritti la cui lesione risulta risarcibile, il diritto di credito.

Nel giro di pochi anni tuttavia, inizia un processo di estensione dell’area dei danni risarcibili (3) che, vista le sentenza più sopra riportata, non sembra ancora essersi concluso.

Soprattutto grazie agli interventi della dottrina, che pone anche sotto una luce nuova le disposizioni della, allora neo nata, Costituzione (4), il danno “ingiusto” non è più solo quello causato dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello causato da una lesione di una “situazione giuridica soggettiva” (5)..

E ancora sotto una prospettiva diversa, ma sempre con l’intento di estendere l’area del risarcimento, si sostiene che il danno deve considerasi non più solo come “perdita patrimoniale”, ma piuttosto come “lesione di un bene giuridicamente tutelato” (6) e per bene si intende ogni situazione di vantaggio, nella quale vanno ricomprese la proprietà, le qualità inerenti la persona, le attività svolte dal danneggiato, gli interessi legittimi, le legittime aspettative ecc. ecc.

E cosa dire delle più recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali delle nuove componenti del danno risarcibile: danno biologico, danno di relazione!

E se si considera che le fonti, dalle quali tale elaborazione, può trarre spunto oggi sono sempre di più (regole internazionali, la normativa comunitaria, l’evoluzione sociale), le potenzialità di sviluppo appaiono quasi illimitate.

Ma allora non si possono più determinare aprioristicamente le categorie di interessi apprezzabili ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. In esso infatti il danno ingiusto è rappresentato dalla generica lesione di un interesse giuridicamente protetto. E l’interesse è da ritenersi giuridicamente protetto sulla base della valutazione di diversi indici interpretativi quali lo scopo della norma, i principi generali dell’ordinamento, la posizione di debolezza o difesa del danneggiato (si pensi alle norme a tutela del consumatore) e ai principi costituzionali.

Il ruolo di elaborazione e dilatazione del concetto di danno ingiusto e quindi risarcibile, che in passato apparteneva quasi esclusivamente alla dottrina, oggi è stato assunto dalla giurisprudenza alla quale occorre rivolgersi per individuare di volta in volta le ipotesi in cui diritti soggettivi assoluti e relativi, interessi legittimi, diritti di godimento, semplici aspettative, acquistano rilevanza giuridica e, ove vi sia lesione, diano luogo a risarcimento.

Sembra di essere di fronte, insomma, ad un sistema di responsabilità civile assai duttile ed elastico, dove sembra che l’interprete giudica della risarcibilità del danno sulla base delle premesse esposte, con una valutazione molto ampia e spregiudicata dei principi e dei valori recepiti dall’ordinamento giuridico. Analogia, principi generali dell’ordinamento, cambiamento della sensibilità sociale, delle tecnologie esistenti, sono tutti fattori che incidono a volte anche imprevedibilmente sulla maggiore o minore ampiezza della risarcibilità del danno.

Un sistema che consente l’ingresso di fattispecie di danno risarcibile le più varie e diverse, come quella oggetto della sentenza qui sopra riportata.

Marzio Bini

(1) L’art. 1151 c.c. recitava: “qualunque fatto dell’uomo che arreca danno agli altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno” ed era poi seguito da alcune norme di carattere speciale.

(2) Si veda ad esempio U. Brasiello, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., Firenze, 1949 e Cass. 03.07.1953 n. 2085.

(3) Importanti contributi in dottrina sono offerti da R. Sacco, L’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043, in Foro Padano, 1960, I, pp. 1420-1440.

(4) Come l’art. 2, 3, o il 41, 42 interpretati non più solo come norme di carattere programmatico, ma come norme con un contenuto concreto e che esprimono posizioni soggettive e meritevoli di tutela. Si veda a tal proposito S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964.

(5) F. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964, pp. 81-86.

(6) R. Scognamiglio, Illecito, in Novissimo Digesto Italiano, 1962, VII, pp. 164-173.

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