Parcella più elevata rispetto al preventivo: sanzione all’avvocato

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Confermata la sanzione dell’avvertimento per l’avvocato che emette parcella più elevata rispetto all’importo preventivato e in assenza di riserva di maggior compenso. La decisione n. 36/23 del CNF evidenzia che l’art. 29 CDF onera l’Avvocato di formulare l’espressa riserva di maggior compenso contestualmente alla pattuizione dello stesso.
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Consiglio Nazionale Forense -sentenza n. 36 del 2023

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Indice

1. La richiesta 7 volte maggiore del preventivo


Due avvocati erano stati citati a giudizio disciplinare per avere richiesto al proprio cliente un compenso, calcolato sulla scorta dei parametri parcella 2014, di € 59.896,60 (29.948,30 € x 2), circa sette volte maggiore di quello precedentemente e consensualmente determinato per l’importo di € 9.000,00 e già indicato e confermato con un preavviso di parcella avente ad oggetto saldo competenze professionali per una causa, e privo dell’avvertimento della riserva in caso di mancato pagamento da parte del cliente.

2. L’esposto


Il procedimento originava dall’esposto presentato al COA da un uomo che aveva conferito un incarico relativo alla separazione dalla propria moglie a uno dei ricorrenti, che esercitava attività professionale all’interno dello studio legale insieme all’altro legale.

3. Il preventivo poi modificato


Alla firma del mandato, l’uomo apprendeva che l’incarico sarebbe stato gestito insieme all’altro collega, conosciuto soltanto in seguito. L’uomo concordava col primo legale entità e modalità di corresponsione dell’onorario, stabilendo che l’importo di € 7.500,00 sarebbe stato corrisposto a scadenze. L’importo originariamente ritenuto congruo dalle parti veniva aumentato ad € 9.000,00, in seguito a ripetute richieste di revisione dell’accordo e a fronte della promessa di un maggior coinvolgimento dell’altro legale.


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4. La revoca del mandato e l’opinamento


L’uomo revocava il mandato ai difensori, ritenendo che l’attività professionale fosse stata male eseguita, quindi, gli stessi sollecitavano il pagamento con preavvisi di parcella per € 1.500,00 ciascuno, oltre accessori, in quanto il precedente accordo stabiliva che l’uomo corrispondesse loro ulteriori € 3.000,00. L’uomo sosteneva che gli importi richiesti non fossero dovuti essendo la loro corresponsione subordinata alla definizione del giudizio. Per tale motivo chiedevano al COA l’opinamento delle parcelle relative all’attività svolta. Per l’effetto, gli avvocati trasmettevano all’uomo una diffida di pagamento delle parcelle per come opinate e in misura superiore rispetto a quanto oggetto del precedente accordo, per un totale per entrambi i professionisti, di € 59.896,60.

5. La responsabilità disciplinare


Il CDD riteneva che la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti contestati dovesse ritenersi provata, atteso che, dalla documentazione in atti, era emersa l’esistenza di un accordo sui compensi con l’uomo, ratificato tramite lo scambio di mail tra le parti. Dunque, il CDD ravvisava la violazione deontologica non essendo fatta espressa riserva ex art. 29, c. 5 NCDF, nei preavvisi di parcella ed essendo stato richiesto al cliente un compenso maggiore di quello concordato, peraltro liquidato dall’ordine di appartenenza. Il CDD irrogava nei loro confronti la sanzione dell’avvertimento.

6. La conferma dell’avvertimento


I due legali hanno impugnato innanzi al CNF la decisione del CDD, che tuttavia ha rigettato il ricorso confermando la decisione disciplinare. Le violazioni contestate hanno trovato pieno riscontro nei documenti, compresi gli accordi raggiunti circa il compenso da corrispondere, raggiunti al momento del conferimento dell’incarico. Al contrario di quanto argomentato dalla difesa, l’art. 29 CDF onera l’Avvocato di formulare l’espressa riserva di maggior compenso contestualmente alla pattuizione dello stesso “dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell’ammontare specificamente indicato” (CNF n. 90/2021). Gli incolpati, a loro dire, avrebbero formulato la riserva sul compenso solo verbalmente, mentre di tale riserva, non vi è alcuna menzione nelle mail né nella corrispondenza. Per il CNF non può valere la circostanza legata alla presunta imprevedibilità della complessità dell’incarico, atteso che, lo studio della pratica e della strategia concordata col cliente avrebbero facilmente consentito di avere il quadro dell’incarico, mentre i parametri sui compensi professionali esistenti avrebbero consentito un’elasticità nella pattuizione laddove fosse stata realmente concordata nei termini offerti dalla ricostruzione operata dagli incolpati.

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Avv. Biarella Laura

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