Paletti del Garante della privacy all’accesso dei consiglieri regionali e degli enti locali

Redazione 23/09/13
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Lilla Laperuta

Con il provvedimento n. 369 del 25 luglio 2013 pubblicato il 17 settembre, il Garante della privacy, dopo aver preliminarmente chiarito che la finalizzazione dell’accesso all’espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l’accesso del consigliere, e ne delimita, però, la portata, si sofferma sulla disciplina sulla protezione dei dati personali, con riferimento al trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici.

Al riguardo l’Autorità considera di rilevante interesse pubblico il trattamento delle sole informazioni «indispensabili» allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e «per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo», quale quello dei consiglieri regionali (art. 65, comma 4, lett. b, del D.Lgs. 196/2003). In base a tale disposizione, pertanto, il diritto di accesso a dati sensibili da parte dei consiglieri regionali incontra un limite nel rispetto dei principi di indispensabilità e di diretta riconducibilità alla funzione perseguita. Il rispetto di tali principi deve essere particolarmente accurato, aggiunge il Garante, quando l’istanza di accesso del consigliere ha ad oggetto, come nel caso di specie, documentazione sanitaria riferita a soggetti identificati o identificabili in quanto tale documentazione contiene informazioni per il cui utilizzo l’ordinamento prevede un particolare regime di tutela. Con il provvedimento adottato, pertanto, è stato prescritto l’oscuramento dei nominativi del personale inabile e riconosciuto la possibilità di accedere agli atti in particolare alla cartella clinica del paziente solo dopo averlo interpellato.

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