Non vi sono conseguenze neppure per la fideiussione prestata a favore del Comune (v. doc. 4.4 della controinteressata), in quanto lo schema utilizzato è quello del contratto autonomo di garanzia ex art. 113 comma 2 del Dlgs. 163/2006 con la clausola di pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta senza alcuna riserva.
Tale clausola rende autonoma la garanzia fideiussoria rispetto al rapporto debitorio principale (v. Cass. civ. SU 18 febbraio 2010 n. 3947) e consente al Comune di ottenere un ristoro per l’inadempimento della società in accomandita semplice indipendentemente dalle vicende relative al soggetto che di volta in volta esercita le funzioni di accomandatario;
vedi anche sentenza numero 474 del 26 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
nella polizza fideiussoria è stata inserita ai sensi dell’art. 75 comma 4 del Dlgs. 163/2006 la clausola di pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante: tale clausola rende autonoma la garanzia fideiussoria rispetto al rapporto debitorio principale (v. Cass. civ. SU 18 febbraio 2010 n. 3947) e consente alla stazione appaltante di ottenere un indennizzo per l’inadempimento senza dover accertare quale sia il soggetto dell’ATI costituenda che in concreto ha impedito alla mandataria di adempiere passaggio tratto dalla sentenza numero 84 del 20 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia