Pacchetto Lavoro (D.L. 76/2013), i primi chiarimenti interpretativi del Ministero del lavoro

Redazione 02/09/13
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Lilla Laperuta

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 35/2013 del 29 agosto, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sugli istituti lavoristici interessati dalla riforma introdotta dal D.L. 76/2013 (conv. dalla L. 99/2013). Le misure introdotte dal legislatore, si ricorda, riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali (apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente), le forme di stabilizzazione degli associati in partecipazione ed il meccanismo della solidarietà di cui all’art.29, co. 2, D.Lgs. 276/2003. Su tali e altri aspetti la circolare fornisce indicazioni al personale ispettivo sia del Ministero che degli Istituti previdenziali e assicurativi al fine di un corretto ed uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza.

La circolare interviene, altresì, a chiarire alcuni aspetti della procedura di conciliazione preventiva (da svolgersi presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinata dall’art. 7 L. 604/1966 (mod. dal D.L. 76/2013). La violazione di tale procedura determina – quando non si accertino anche altre motivazioni di invalidità del recesso – l’obbligo datoriale di risarcire il danno al lavoratore, commisurato tra le 6 e le 12 mensilità di retribuzione.

L’applicabilità di tale procedura, si ribadisce nel documento, è esclusa:

a) nell’ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile;

b) per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 2, co. 34, L. 92/2012.

Il Ministero ha specificato che si tratta delle medesime ipotesi in cui non è dovuto il contributo per interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero:

1. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi;

2. interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere.

 

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