Osservazioni sulla prescrizione

Alberto Bucci 01/07/19
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La storia

La storia della prescrizione nel processo penale risale sin dagli anni 50 quando già si parlava di crisi della giustizia con riferimento soprattutto al settore penale e ancora oggi si parla di “riforma della giustizia”, come argomento di stretta attualità.

Per quanto riguarda la giustizia penale, la causa che è da sempre stata considerata come uno dei primi fattori delle disfunzioni è la prescrizione. Su tale punto credo di poter dare un’utile testimonianza, per aver essere stato giudice per cinquanta anni e aver fatto parte di quell’ufficio istruzione, che prima della riforma degli anni 90, si occupava della fase istruttoria di quasi si tutti i procedimenti.

L’ufficio istruzione

Prima della riforma, infatti, l’ufficio istruzione (dagli anni 60 quando si dispose che tutte le istruttorie dovevano svolgersi con il rito formale, abolendo, di fatto, l’istruttoria sommaria dei PM:) istruiva tutti i processi penali che erano promossi dalla Procura della Repubblica.

Con il passaggio dall’istruttoria sommaria a quella formale, senza i necessari correttivi in termini di personale e ambienti di lavoro, il giudice di allora fu sovraccaricato di procedimenti, finendo col diventare arbitro indenne della sorte dei processi che decideva di trattare.

L’amnistia occulta

La grande mole dei procedimenti che si accumulavano sulla scrivania dei giudici istruttori, infatti, creava una situazione, pressoché paradossale, in base alla quale si poteva decidere quale processo doveva essere istruito prima degli altri, con il risultato di una cernita discrezionale di quale personaggio non avrebbe usufruito della inevitabile prescrizione, destinando agli altri una sorta di “amnistia” occulta, perché una grandissima mole di procedimenti, anche per cause importanti, non arrivava quasi mai alla conclusione.

Bastava in sostanza lasciare indietro qualche processo, anche per molto tempo, perché la sorte dello stesso fosse segnata, senza alcuna responsabilità, perché il lavoro era sempre al limite delle possibilità.

Ciò conduceva sovente a un eccesso di provvedimenti di custodia cautelare in carcere, perché si anticipava in tal modo una sorta di punizione anticipata in attesa della sentenza definitiva, che non sarebbe quasi mai arrivata.

Anche dopo la riforma del 90, le cose non sono cambiate.

Avviene, infatti, l’anomala situazione secondo cui alle richieste de P:M: non vi è quasi mai corrispondenza con le udienze del Tribunale nel calendario già fissato. Per questo anche in questo caso si può anticipare o posticipare un’udienza.

I tentativi di riforma

Anche se nel corso degli anni tale istituto è stato più volte riformato, allungato o accorciato, si è sempre creata (ed esiste tuttora) una forte disparità tra chi si poteva permettere un’accanita difesa e il semplice cittadino non benestante.

Nonostante che la situazione fosse nota a tutti, il legislatore non è riuscito, sino ad ora per difendere interessi di parte, a varare una riforma realmente efficace, per rendere vana ogni tattica ostruzionistica ad personam.

Dopo una serie d’inutili tentativi compiuti nella direzione di regolare questo istituto che tutti consideravano fonte di una giustizia inadeguata, sino a oggi il problema non è stato completamento risolto avendo il legislatore disposto la sospensione della prescrizione a partire dalla condanna di primo grado, ma solo a partire dal primo gennaio 2020.

La riforma

La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 alla lettera e) del primo comma stabilisce che “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna», salvo poi disporre più oltre che “le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020”.

Molte sono state le critiche su questa contrastata nuova norma; positive per la considerazione che con questa la prescrizione dei reati fosse ormai definitivamente abolita. Con il rischio, secondo alcuni, che i processi sarebbero potenzialmente durati all’infinito.

Ma è proprio così?

La normativa, così come varata, presenta, a mio avviso, degli aspetti critici. Su tale punto nessuno si è pronunciato, forse perché la cosa è di solare evidenza.

Prendiamo il caso di un illustre imputato, condannato, poco tempo fa, in primo grado. Il suo reato (forse corruzione) si prescriverà comunque in dieci o quindici anni, secondo le regole ante vigenti? O la prescrizione sarà sospesa solamente dal primo gennaio del 2020?

Secondo quanto scritto nel Codice penale, “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”. Se (come mi  sembra certo, o mi sbaglio?) la prescrizione non sospesa è più favorevole al reo, dovrebbe trarsi la conseguenza che al nostro condannato in primo grado (prima dell’entrata in vigore della norma) continuerà ad applicarsi la prescrizione, senza la sospensione disposta con la recente legge.

Ma non solo i condannati in primo grado da qui al 31 dicembre 2019, continueranno a usufruire della prescrizione secondo le vecchie regole, ma anche con o senza la condanna di primo grado tutti i reati commessi sino a questa data, continueranno ad essere “prescrivibili” nei tempi in vigore in precedenza.

E’ un pasticcio? Forse. Ma sta, di fatto (se le mie osservazioni sono giuste), che la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado avrà la sua applicazione solamente per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della disposizione, cioè dopo il 1° gennaio 2020.

Il che lascia intravedere come della sospensione della prescrizione, comincerà a parlarsi (e ad applicarsi) solo dopo molti anni.

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Alberto Bucci

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