Opposizione EX ART. 22 1. 689/81 avverso il verbale di contestazione: Sentenza del Giudice di pace di Grosseto n. 72/05

sentenza 05/05/05
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE Dr. CAPANI VINCENZO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N? Z A
nella causa civile iscritta sotto il n. 1195/2002 del Registro affari civili
contenziosi promossa con ricorso depositato m Cancelleria in data 25.6.02

tra

**** **** dom. con il delegato ex art. 317 c.p.c. *****
**** **** in **. ————————————-

OPPONENTE
E
PREFETTO DI GROSSETO dom. con il Funzionario delegato ********
Corritore M.Paola
SEDE. ——————————————————————-

OPPOSTO
Oggetto: opposizione EX ART. 22 1. 689/81 avverso il verbale di
contestazione serie 1995 n. 1374915 del 31/5/02 dei C.C. di ****.
CONCLUSIONI delle PARTI:

Per il ricorrente: annullarsi l’opposto verbale e conseguentemente
dichiararsi estinta l’obbligazione di pagamento ordinando la restituzione
dell’eventuale somma corrisposta per la sanzione. Con il favore delle spese
antistatarie. —
Per il resistente: convalidarsi il verbale impugnato con il favore delle
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex L. 689/81 depositato in Cancelleria il 25.6.02, ****
****, agli effetti domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Giudice di
Pace di Grosseto dopo che, revocati l’originario mandato e domiciliazione
elettiva, avr? conferito l’incarico a rappresentarlo in giudizio al Rag.
**** **** per come da atto ex art. 317 c.p.c. del 27.12.03 in atti,
proponeva? impugnativa avverso il verbale di contestazione serie 95 n.
137415 del 31.5.2002 dei C.C. di **** della violazione di cui all’art. 154,
co. 3, lett. c/ C.d.S. per l’omissione di precedenza, a bordo della propria
autovettura ***, ai veicoli in marcia nell’immettersi, dall’area di servizio
Soc. AGIP, nella Strada Prov. n. 152, progressiva chilometrica 38+200, con
ci? dando luogo a sinistro di cui al rapporto dei C.C. detti del 9/7/2001.

Sull’assunto di fatto, della erronea ricostruzione della dinamica del
sinistro "de quo" ( per essersi il **** posizionato sulla "corsia centrale
di disimpegno parallelamente all’asse stradale" prima che sopraggiungesse
l’autovettura del Sandoma’ "a velocit? elevata" sulla provinciale invadendo
la corsia centrale gi? impegnata dall’autovettura del ****), contrastava la
legittimit? stessa del verbale sostenendo appunto, in diritto, la del pari
erronea applicazione dell’alt. 154, co. 3, lett. e. del C.d.S. contestativa
della violazione oggetto dell’odierna impugnativa. ——————

Costituendosi la Prefettura con la propria "comparsa di costituzione e
risposta" depositata il 6.2.03 in Cancelleria sosteneva sulla scorta della
"attenta" valutazione delle risultanze dei rilievi planimetrici e del
rapporto sull’incidente "de quo", la "non correttezza" della manovra del
**** nell’immissione sulla strada provinciale per come pu? evincersi, sempre
secondo l’assunto del resistente, dal fatto che "l’urto ? avvenuto tra la
parte
anteriore del veicolo condotto dal ricorrente". ————–

Nel corso del giudizio, acquisiti gli atti relativi al sinistro "de quo", ed
espletate le prove testimoniali ammesse di cui al ricorso nonch? il teste
appuntato ************** sul verbale dei carabinieri, si procedeva con le
.conclusioni di cui ai rispettivi atti sulla scorta delle note finali
autorizzate.

Discussa anche oralmente la causa, era la stessa decisa per come da
dispositivo

letto all’udienza. ————————-

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, a scanso di equivoci e rischio di deviazioni sull’oggetto di
causa quale, unicamente diretto a sindacare la legittimit? e fondamento
della violazione di cui all’ari 154, co.3, lett. e) C.d.S. contestata con
l’impugnato verbale dei C.C. di ****, e "non gi?" sull’accertamento delle
cause del sinistro occasionante la detta contravvenzione, come quella
dell’altro
veicolo coinvolto della violazione di cui all’ari 145 C.****

E ci?,? se non altro, ad evitare che? l’allargamento del
"themadisputandum" oltre il necessario alla ricostruzione della dinamica del
sinistro possa risultare deviante, e comunque non appagante al fine che ne
occupa anche perch? non sorretta, quella ricavabile dalla documentazione di
causa, dal minimo supporto scientifico

?Preme, piuttosto, individuarsi ogni elemento rilevante ed utile sulle
"condotte" e circostanze temporali e luoghi evincibili dagli apporti delle
parti,
degli organi di polizia oltrech? delle testimonianze e produzioni
documentali.

Prima fra tutti e prima ancora che il verbale di per s? riduttivo e del
"primo momento" le note controdeduttive al ricorso dei C.C. di **** che,
ancorch? "dialetticamente" riportate "ad atto di parte" Tuttavia pur sempre
possono apparire elementi e riscontri obbiettivamente travalicanti gli
interessi e le strategie delle parti.

Proprio nel rapporto detto, intanto, ? significativa "valenza pratica" del
ruolo assunto, nel caso di specie, dalla C.d. "corsia specializzata"
altrimenti definita "corsia centrale di disimpegno", sul richiamo alla
nozione di cui al? N.18 dell’art. 3 del C.d.S. per opportunamente precisarsi
che la stessa "per sua
natura sta ad indicare il punto dove devono transitare nelle manovre di
"attraversamento della strada", i veicoli in entrata e uscita dall’area di
servizio,
posta sul lato dx della percorrenza sud/nord (GR-LI) rispetto all’altra,
opposta,
di percorrenza nord/sud (LI-GR). Corsia, in sostanza, al servizio di chi,
per le
esigenze del rifornimento, si trovi ad attraversare
la strada Vecchia
Aurelia
e
che, nel caso di specie, ? stata dal **** utilizzata in uscita dall’Agip per
portarsi nella percorrenza di marcia Nord/Sud per Grosseto, previamente
dall’area di uscita immettendosi nella percorrenza di marcia GR/Li per poi,
avvalendosi della corsia specializzata in parola parallela all’asse stradale
tra i
due sensi di marcia, immettendosi nella percorrenza Nord/Sud per Grosseto
(****).

Tratto nel quale, nella direzione di marcia del **** e cio? sul latodestro
della percorrenza Grosseto/Livomo, ? apposta, per come richiede il
regime di utilizzazione del distributore a servizio delle due corsie della
circolazione, tutta una serie di segnalazioni e limiti, orizzontali e
verticali di pericolo insito nella natura stessa della movimentazione della
circolazione "a
mezzo corsia specializzata" divisoria e distribuita dei due sensi.

Segnali dei quali non "? cenno" ne nella planimetria nel rapporto dei
C.C. pi? volte citato, forse perch? di specifico riferimento alla
impugnazione
del **** e probabilmente non ritenute le dette segnalazioni (limite 50m/h
divieto di sorpasso -strada sdrucciolevole e incrocio pericoloso) di
interesse
per il caso oggetto delle controdeduzioni medesime, essendo le segnalazioni
sul
lato di avvicinamento all’area di servizio nella dirczione Sud/Nord del
**** e che comunque avranno riguardato il verbale nei confronti di
quest’ultimo per la violazione di cui all’ari. 145, co. 1 e 10 C.****

Situazione che ha avuto, modo per? di palesarsi nel corso di causa
attraverso le testimonianze, compresa quella di uno dei verbalizzanti che
sul
punto ha riferito correttamente e con puntualit?, rispondendo a domanda, se
il
**** nella sua corsia di percorrenza avesse segnaletica di pericolo o di
divieto o limiti di velocit? "che s?, vi era segnaletica verticale e
orizzontale di
incrocio e non sono in grado di ricordarne altre, ma posso dire che al ****
veniva elevata non commisurata alla stato dei luoghi (verbale di udienza
19.1.04) . Come pure lo stesso teste, al pari degli altri, sulla domanda di
parte
resistente, riferiva che "dal punto di vista di immissione del distributore
sulla
S.P. 152, come da rilievo fotografico allegato alle controdeduzioni, la
visibilit?
con direzione Follonica/Grosseto ? di circa 400 metri. Resultanza pacifica,
questa, della quale pu? non essere trascurata "l’ambivalenza", nel senso che
ovviamente non potendo che essere di "entrambi" le direzioni di marcia, non
poteva non riguardare la condotta del ****. Tanto da poterla ritenere
"foriera" pressoch? esclusiva della collisione tra i due veicoli
interessati,
ciascuno per il suo verso, alla circolazione del tratto stradale in esame.

Invero, e senza entrare nel merito delle responsabilit? dell’incidente
che non interessano "pi? di tanto" la causa, la condotta del ****
nell’impegnare la corsia di uscita dall’area e cos? la corsia specializzata
per
immettersi nel senso di marcia LI-GR, non pu? non rapportarsi alla condotta
che "per il principio c.d. dell’affidamento", possa essersi "egli"
prefigurata
quale da parte di chi, per la situazione delle segnalazioni e dei limiti del
luogo, tenuto ad adeguarsi"trattandosi di pericoli e limiti.
In particolare, la velocit? della quale, "chi calcoli" prima di entrare nel
"’ flusso della circolazione, non pu? non tenerne conto, nel senso, anche,
che un veicolo avvisabile a 400 metri, non impedisce l’entrate nel flusso
"di colui
che", circolando a 50 Km/h, non pu? raggiungere intersezione.

?Se a ci? si aggiunge il fatto che, per come si evince dal presunto punto
di urto, la manovra di "entrata dall’area corsia di direzione del **** " era
pressoch? compiuta al "posizionarsi del ****" nella corsia di mezzo, c.d.
specializzata, non ? dato vedere quale addebito doveglisi fare in ordine al
rispetto della precedenza.

Nel senso che: intanto, ove rispettato il detto limite, ? chiaro che non si
sarebbe affatto verificata alcuna collisione e, comunque, se questa c’?
stata,
non pu? certo attribuirsi al **** non trovando spiegazione il comportamento
del **** se non quella o di velocit? travalicante quella rilevata o di
eventuale distrazione non essendo concepibile che a piena visuale e con i
limiti e limiti del tratto stradale, si vada a finire su una corsia
specializzata che
ha tutt’altro scopo che quello delle manovre di emergenza .

Tanto lasciano ritenere le risultanze di causa che, al di l? della "verit?"
ricostruttiva della dinamica dell’incidente, consentono, una valutazione del
comportamento dell’odierno ricorrente tale da mandarlo esente da
responsabilit? in ordine alla infrazione " a lui contestata", per essere la
"sua
"condotta determinata da quella "altrui".

Va pertanto accolto il giovane, con compensazione delle spese di lite
per la particolarit? del caso.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE,

nel procedimento per opposizione a sanzione amministrativa contrassegnato
sotto il numero 1195/02 RG. Di quest’Ufficio,
visti gli atti e tenuto conto della trattazione eseguita,

ANNULLA

II provvedimento impugnato dal ricorrente **** **** e cio? verbale
numero 1374915 del 31.5.02 emesso da carabinieri di **** per sinistro del
19.5.02.

Compensate tra le parti le spese di Gudizio.

Grosseto, 24.5.04

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Vicenzo Capani

sentenza

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