Opposizione all’esecuzione: nulla la sentenza della fase sommaria

Redazione 18/12/17
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Opposizione all’esecuzione: la validità della sentenza all’esito del giudizio sommario

Con la sentenza n.25255 dello scorso 25 ottobre, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di opposizione all’esecuzione, stabilendo che è nulla la sentenza emessa all’esito della fase sommaria, nell’ambito della procedura di opposizione.

Nel caso di specie, un contribuente impugnava la cartella esattoriale notificatagli, eccependo l’inesistenza dei crediti azionati. la domanda veniva accolta. Successivamente, l’amministrazione impugnava la decisione, lamentando la violazione dell’art. 618, comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost., in quanto la sentenza veniva emessa all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione all’esecuzione, senza che venisse concesso né il termine per instaurare il procedimento di merito, né i termini previsti per il deposito delle conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.

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La decisione della Corte di legittimità

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo principi già espressi dalla giurisprudenza dominante. In particolare, deve ritenersi nulla la sentenza emessa all’esito della fase sommaria di un procedimento di opposizione all’esecuzione, a maggior ragione qualora tale pronuncia non contenga i termini utili per l’instaurazione della fase di merito e per il deposito delle memorie conclusionali. Ciò è invero altamente lesivo del diritto di difesa della parte. In tal modo, è stato completamente eluso il sistema processuale relativo al procedimento di esecuzione, con commistione della fase sommaria con quella di merito, portando la decisione emessa a statuire con valore di giudicato sulla controversia.

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