La stessa considerazione vale, ovviamente, anche nel caso di guida in stato di alterazione psico – fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 26857 del 12 giugno 2018, accogliendo il ricorso di un imputato ritenuto responsabile dei reati di omicidio stradale e lesioni colpose stradali gravi per fatto commesso in stato di ebbrezza alcoolica.
Guida in stato di ebbrezza, non più contravvenzione autonoma ma aggravante dell’omicidio stradale
In forza del sopra enunciato principio, gli Ermellini hanno dunque annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla pena inflitta per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, che per l’appunto perde la propria autonomia divenendo circostanza aggravante dei contestati reati ex artt. 589 bis e 590 bis c.p., non facendosi più luogo alla disciplina sul concorso di reati ma a quella sul reato complesso.
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