Omesso mantenimento, condannato l’onerato che riduce volontariamente le entrate

Redazione 27/07/18
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La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con decisione n. 33027 del 17 luglio 2018, ha confermato la condanna di un uomo per violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa in danno della ex moglie, per aver mancato di versarle l’assegno di mantenimento.

E’ stato correttamente escluso, nel merito – afferma la Cassazione – che l’uomo si trovasse nella impossibilità di adempiere ai  propri obblighi di assistenza familiare inerenti la qualità di coniuge, atteso che fu una sua precisa scelta quella di lavorare part-time (anziché full – time), così “volontariamente” riducendo le proprie entrate mensili.

E’ altresì confermata la condanna dell’uomo al versamento, in favore della parte civile, di una somma a titolo di risarcimento del danno. Sul punto, è respinto il ricorso dell’imputato, avverso la statuizione con cui la Corte territoriale aveva subordinato la sospensione della pena al risarcimento del danno, senza valutare la sua concreta impossibilità di supportare il relativo onere pecuniario.

Gli Ermellini controbattono, in proposito,  affermando il seguente principio:  in tema di sospensione condizionale delle pene, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi – ma non è questo il caso – in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere e quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata.

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