Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

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      Indice

  1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
  2. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis c.p.)

1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa

La fattispecie delittuosa di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto – art. 337 bis c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo II – dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – e di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. – . L’arresto è facoltativo in flagranza – art. 381 c.p.p. – mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto. È consentita l’applicazione di misure cautelari personali – artt. 280 e 287 c.p.p. -.

La norma è posta a presidio del corretto funzionamento e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Invero, sono censurati quei comportamenti volti a ledere l’incolumità fisica degli operatori di polizia.


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2. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis c.p.)

Dispone, testualmente, l’art. 337 bis c.p. che: “Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.”

Giova in premessa, sin da ora, ricordare che la fattispecie delittuosa in scrutinio è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 4 della Legge 19 marzo 2001, n. 92 – Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati – entrata in vigore il 19 aprile 2001.

L’articolo de quo tratteggia una fattispecie delittuosa di pericolo concreto. Ciò determina che non è obbligatorio un danno concreto riguardante l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

La caratteristica del reato in commento che configura una forte garanzia anticipata, è riequilibrata da un meticoloso controllo ad opera del giudice, investito della controversia, riguardante l’effettivo nocumento recato all’incolumità delle forze di polizia.

La norma ha come destinatari coloro i quali si prodighino all’alterazione o alla modifica tecnica dei mezzi di trasporto delle forze di polizia, rendendoli non solo scarsamente utilizzabili bensì anche pericolosi.

Il terzo e ultimo comma della norma in esame prevede una misura accessoria, invero, viene precisato che alla condanna fa seguito, in maniera automatica, la revoca della concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l’attività di assistenza e cura dei mezzi di trasporto adoperati dai funzionari di polizia.

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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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