Da domenica 15 novembre parte l’obbligo di dotare le proprie autovetture di pneumatici invernali.
Fine ultimo di questo ‘cambio gomme’ da estive a invernali è garantire una buona circolazione stradale, anche in condizioni climatiche avverse, che possono avere un’intensità e una durata tale da condizionare il regolare svolgimento del traffico: precipitazioni piovose e fenomeni di pioggia ghiacciata. Infatti, quest’ultimi possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli.
Ma che cosa si intende per pneumatici “invernali”? Si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse.
I veicoli non solo devono essere muniti di questi dispositivi, ma devono anche possedere i sistemi antisdrucciolevoli a bordo degli stessi, in modo da essere impiegati in caso di precipitazioni nevose o ghiaccio sulla strada.
Per chi scatta l’obbligo degli pneumatici invernali?
Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti, purché non abbiamo montati i pneumatici “quattro stagioni”, ossia quelli adatti ad affrontare sia la stagione estiva che quella invernale.
Periodo in cui vige l’obbligo
Per un’uniformità della normativa nazionale, il periodo interessato dall’obbligo è ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, con delle deroghe a zone particolari di montagna.
Segnaletica stradale
L’obbligo degli pneumatici invernali e catene a bordo devono essere resi noti con l’impiego della segnaletica stradale verticale. A partire dal punto di impianto del segnale, parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve.
Sanzioni
Chi viaggia senza catene (o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve) dove previsto da apposita segnaletica commette una violazione al codice della strada.
La sanzione è differente a seconda che l’utente si trovi dentro in un centro abitato o fuori:
– centro abitato: sanzione amministrativa minima di 41,00 euro (art. 7, commi 1, lett. a) e 14 del codice della strada);
– fuori dai centri abitati: sanzione amministrativa minima di 85,00 euro (art. 6, commi 4, lett. e) e 14 del codice della strada).
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli.
Montaggio delle catene
Quanto al montaggio delle catene, la normativa nazionale non prevede specifiche disposizioni.
È necessario ricorrere alla Convenzione Internazionale sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna nel 1968, dove è specificato che il segnale D,9 “Obbligo di catene” indica che “i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici”.
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