Obbligo di allegazione della documentazione: violazione insanabile

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La violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione, contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di Appello competente, non è sanabile.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 41, co. 1)
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 25301 del 4-04-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile un’istanza di ricusazione avanzata nei confronti di taluni giudici del Tribunale di Vibo Valentia.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 41 cod. proc. pen.; 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso proposito inammissibile.
In particolare, tra i profili di inammissibilità riscontrati nel caso di specie, per quello che rileva in questa sede, il Supremo Consesso ne aveva individuato uno, consistente nella mancata allegazione di documenti comprovanti l’inscindibilità delle posizioni e la dedotta incompatibilità (cfr. Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021) posto che, secondo quanto dedotto sempre in sede di legittimità ordinaria, la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di Appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell’ipotesi in cui la Corte di Appello, delibata l’ammissibilità dell’istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione, contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di Appello competente, non è sanabile.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di Appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell’ipotesi in cui la Corte di Appello, delibata l’ammissibilità dell’istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.
È dunque consigliabile, ove si voglia avanzare una richiesta di questo genere, come richiesto da questo approdo ermeneutico, allegare la documentazione assieme al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di Appello competente, non rinviando questo incombente ad un momento successivo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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