Nuovo Isee in vigore dal primo gennaio: istruzioni per l’uso

Redazione 09/01/15
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Il nuovo Isee, detto anche “riccometro”, che misura la situazione economica del nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ha preso avvio il 2 gennaio 2015.

Affinché l’Inps possa rilasciare l’Isee, è necessario che il richiedente compili la dichiarazione (Dsu) – dichiarazione sostitutiva unica – contenente informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale.

Sono due i tipi di Dsu varati con l’apposito decreto attuativo: il modello mini, che resta valido per la quasi totalità di contribuenti e nuclei famigliari, e l’altro più esteso, che riguarda casi particolari in cui la famiglia intenda chiedere l’accesso a prestazioni di tipo straordinario.


L’unità di misura del nuovo Isee
non è più il singolo cittadino, ma il nucleo famigliare, che farà da banco di prova per il riconoscimento del diritto a bonus fiscali o quote ridotte per usufruire di prestazioni sociali, assistenziali e di accesso agli studi.

Il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu.
Salvo casi particolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia.
I figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori.
Nel caso in cui genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
Viene conteggiato anche il genitore non convivente e non coniugato all’interno del nucleo con un figlio minorenne, se e solo se:
– nel frattempo non abbia avuto prole da persona diversa,
– se non sia tenuto al versamento di assegni di mantenimento,
– se non abbia subito esclusioni dalla patria potestà, e non risulti estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per quanto riguarda le tasse di iscrizione all’università, Le nuove disposizioni prevedono che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origi­ne, che non risulti autonomo debba rientrare nel nucleo dei genitori.

Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo presenti disabilità o non autosufficienza, è necessario presentare la certificazione (della quale andranno riportati gli estremi) attestante la condizione di disagio, includendo anche le fatture per le spese sostenute per l’assistenza prestata da enti.

Vale il medesimo discorso per il caso in cui uno dei componenti usufruisca di prestazioni residenziali di tipo continuativo. Pertanto, andrà indicata la retta versata alla casa di riposo o alla residenza protetta e via dicendo.


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