Il nuovo concetto giurisprudenziale di “ingente quantità di stupefacenti”

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Sostanze stupefacenti – La ratio ponderale non è per nulla influenzata o influenzabile dalla distinzione o dalla non distinzione tra sostanze “dure” e sostanze “leggere”

Indice

1. L’oggetto della problematica.

Dopo un decennio dalle Sezioni Unite Biondi del 2012, la Suprema Corte, di nuovo ex comma 1 Art. 618 Cpp, ha rivisitato e rianalizzato l’aggravante della “ingente quantità“ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 (“Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze  stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1“). La lacuna del comma 2 Art. 80 TU 309/90 consta nel fatto che non sono specificati dei parametri concreti per l’ ermeneutica dei lemmi “quantità ingenti“.
 Sotto il profilo della ratio, nei Lavori Preparatori al comma 2 Art. 80 TU 309/90, il Legislatore specifica che “[bisogna] riservare pene più elevate in  presenza di transazioni che  -avendo ad oggetto notevoli quantità di droga– offendono in maniera sensibilmente più incisiva i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (la salute pubblica [ex comma 1 Art. 32 Cost.], l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica), incrementando il livello di offerta degli stupefacenti e facendone calare (grazie ai maggiori quantitativi presenti sul mercato) il prezzo di scambio, così rendendone più agevole e più economico il reperimento da parte dei soggetti assuntori“. Negli Anni Novanta del Novecento, la Giurisprudenza di legittimità si era attenuta, per comprendere il comma 2 Art. 80 TU 309/90, alla ratio della concreta “saturazione“ del mercato di destinazione. Ovverosia, data una determinata “zona“ ed un determinato numero di “tossicodipendenti abituali“, è “ingente“ un quantitativo di stupefacenti che, per un discreto numero di giorni o di settimane, “soddisfa“ pienamente le esigenze tossico-voluttuarie manifestate dai tossicomani che vivono o, comunque, si riforniscono in quella menzionata area.
 Tuttavia, non pochi Precedenti della Suprema Corte, negli Anni Duemila, hanno contestato l’ eccessiva vaghezza della ratio della “saturazione del mercato locale“. Non si può pretendere che il Magistrato analizzi una zona di smercio di stupefacenti sulla base di parametri statistici non idonei alla misurazione di un “mercato ner “ per antonomasia, in tanto in quanto illecito. Il Magistrato del merito, per quanto operante in un contesto territoriale e criminologico a lui noto, non è materialmente in grado di operare apprezzamenti di matrice statistica afferenti al parametro della “ingente quantità“ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90.
 In maniera assai simile, Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera pretendeva di rendere precettivo il comma 2 Art. 80 TU 309/90 “tutte le volte in cui il quantitativo oggetto d’imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, è oggettivamente di notevole quantità [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90], [e] eccezionalmente superiore a quello usualmente trattato in transazioni del genere, nell’ambito territoriale di riferimento, tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l’apprezzamento del giudice del merito, che, conoscendo la realtà sociale del proprio territorio, […] è in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90]“. Tuttavia, come prevedibile, anche l’orientamento delle Sezioni Unite Primavera del 2000 ebbe uno scarso séguito, in tanto in quanto, come per la fattispecie della “saturazione del mercato“, pure Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17 fondava le proprie ragioni sula ratio, troppo lata e generica, dell’“ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera“. Dunque, di nuovo, Sezioni Unite Primavera del 2000 recava l’illusoria pretesa di attribuire al Magistrato del merito competenze statistico-criminologiche che non gli appartengono, il tutto ammesso e non concesso che il giudice possa valutare l’ andamento più o meno “saturato“ di un mercato completamente sommerso come quello della cessione di stupefacenti. Oltretutto, a parere di chi redige, non si comprende, in Cass., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 17, perché e come il Magistrato possa o debba recare una conoscenza dettagliata dell’intero mondo criminale e criminogeno radicato nella propria zona di giurisdizione.
 Nel 2010, Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 ebbe il coraggio di risolvere ogni dubbio introducendo un criterio numerico-ponderale, ovverosia, secondo tale innovativo Precedente, “non può ritenersi ingente [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90] un quantitativo caratterizzato da un valore medio di purezza inferiore a 2 Kg. di droghe pesanti ed a 50 Kg. di droghe leggere“ Questa interpretazione algebrica e, finalmente, certa dei lemmi “ingente quantità“ venne confermata, nel 2010, e, in parte, nel 2011, da Cass., sez. pen. VI, nn. 12404, 27128, 30288 e 31351/2011. All’opposto, in ossequio al principio di “stretta legalità“, Cass., sez. pen. VI, 19085/2010 contestò l’utilizzo della ratio matematico-ponderale, giacché “[in assenza di un intervento espresso del Legislatore], in tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito [dal dato testuale della norma] predeterminare [in cifre espresse] i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante p. e p. ex comma 2 Art. 80 TU 309/90“.
 Sicché, con Ordinanza ex comma 1 Art. 618 Cpp, Cass., sez, pen. IV, 9927/2011 rimise alle Sezioni Unite il quesito circa l’utilizzabilità, o meno, della ratio ponderale pre-determinata ai fini della configurabilità, o meno, dell’aggravante ex comma 2 Art. 80 TU 309/90.
 I predetti dubbi esegetici vennero, finalmente, risolti da Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi. La prima, pertinente censura mossa da Sezioni Unite Biondi del 2012 alla ratio della “saturazione del mercato“ fu che un tale criterio era inficiato da un grave “difetto di determinatezza“, in tanto in quanto, in definitiva, non si offriva al Magistrato del merito alcun parametro matematicamente e definitivamente certo ai fini dell’interpretazione dei lemmi “ingente quantità“ nel comma 2 Art. 80 TU 309/90. Anzi, Sezioni Unite Biondi hanno rilevato che la “indeterminatezza“ dell’espressione “ingente quantità“ pregiudicava, a cascata, pure il corretto utilizzo della fattispecie attenuata della “lieve entità“ ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, poiché la “quantità [non ingente] delle sostanze“ è un legame precettivo che unisce, sotto il profilo pratico-operativo, tanto il comma 2 Art. 80 TU 309/90, quanto il comma 5 Art. 73 TU 309/90. Ora, a prescindere, per un attimo, dal connesso problema della “lieve entità“, consta che, secondo Sezioni Unite Biondi del 2012, “il comma 2 Art. 80 TU 309/90 fa riferimento alla quantità ingente [o meno] della sostanza, da valutarsi avendo riguardo al dato ponderale del principio attivo, al netto del materiale inerte di cui la sostanza risulti essere anche composta“. Ecco, dunque, che Sezioni Unite Biondi del 2012, dopo dodici anni di aporie interpretative, offre, alfine, al Magistrato del merito un “dato ponderale“ di principio attivo attivo, al netto del precursore e degli eccipienti, in maniera tale da ridurre al minimo l’eccessiva discrezionalità del Magistrato in tema di comma 2 Art. 80 TU 309/90.
Finalmente, dopo più di un decennio d’attesa, la ratio del “dato ponderale“ algebrizza, dunque, rende certi, oggettivi, fattuali i lemmi, de jure condito, “ingente quantità“. Quindi, la Suprema Corte, nel 2012, ha colmato la grave lacuna lasciata dal Legislatore, nel 1990, nella redazione finale del troppo lato e generico comma 2 Art. 80 TU 309/90, perché il dato matematico del “peso“ toglie ogni eccessiva discrezionalità all’interprete ed all’operatore giudiziario. Rimaneva il problema empirico di come fissare tali limiti numerici. La scelta delle Sezioni Unite Biondi del 2012 è caduta sul provvidenziale e già precettivo DM 11 aprile 2006, emesso dal Ministero della Salute al fine di dichiarare “[…] la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la raffinazione, la vendita, l’offerta, la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, la somministrazione, il passaggio, la spedizione o la consegna […]“ di sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono i limiti ponderali fissati nel predetto DM 11 aprile 2006. Naturalmente, il sistema tabellare influisce sul DM 11 aprile 2006 e ss.mm.ii., nel senso che i limiti di quantità massima detenibile (QMD) per uso personale variano da sostanza a sostanza, a seconda della diversa “pericolosità tossicologica“ del singolo stupefacente. In buona sostanza, i limiti di QMD indicati nel DM 11 aprile 2006, oltre che determinare la natura “ingente“, o meno, della quantità, servono pure per distinguere lo spaccio, penalmente perseguibile, ex Art. 73 TU 309/90, dal mero uso personale, sanzionabile solo in via amministrativa ex Art. 75 TU 309/90. Tuttavia, grazie a Sezioni Unite Biondi del 2012, tale distinzione tra sanzionabilità penale e sanzionabilità amministrativa è algebricamente predeterminata e non più delegata alla ratio incerta ed inaffidabile della “saturazione del mercato locale“. Per inciso, inoltre, il DM 11 aprile 2006 offre griglie ermeneutiche certe pure in favore del parametro della “lieve entità“ ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. L’utilizzo di cifre ponderali numeriche ha reso “determinato“ e certo il computo della QMD.
 E’, ciononostante, indispensabile precisare che, nel DM 11 aprile 2006, e, dunque, nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, la QMD, ai fini dell’esegesi degli Artt. 73, 75 e 80 TU 309/90, si riferisce alla “quantità di principio attivo“ e non alla sostanza “lorda“. A sua volta, la QMD del DM 11 aprile 2006 è calcolata sulla base delle “dosi medie singole utilmente ricavabili“ in base al grado medio di uncinamento manifestato da un tossicodipendente-tipo.
 Si segnala che, de jure condendo, nel DM 11 aprile 2006, è stato molto dibattuto se calcolare le “dosi medie singole utilmente ricavabili“ su base giornaliera, oppure settimanale, stante ed assunto che, nella maggior parte dei casi, il tossicomane “normale“ tende a detenere una “provvista“, la quale, talvolta, è accumulata per il fabbisogno di una o più settimane. In effetti, non è mancato chi ha criticato l’inclusione giurisprudenziale del DM 11 aprile 2006 nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, percepite, in Dottrina, alla stregua di una “usurpazione“ delle funzioni del Legislatore, perennemente silente e causa delle lacune colmate dalla Giurisprudenza di legittimità. Non è, del resto, lodevole l’inerzia del Parlamento ma, forse, l’ipertrofia della Giurisprudenza era inevitabile per finalità pratico-operative.
 Tutto ciò premesso, Sezioni Unite Biondi del 2012 statuivano, dunque, che “sulla base dei dati affluiti a questa Corte, si può affermare che, avendo riferimento alle singole sostanze [tossicologicamente diverse] indicate nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, non può ritenersi ingente [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90] un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia, espresso in milligrammi nella tabella“. Con altri termini, Sezioni Unite Biondi del 2012 afferma che oltrepassare x 2000 i limiti tabellari in milligrammi statuiti nel DM 11 aprile 2006 costituisce “una condotta di carattere eccezionale, meritevole [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90] di un deteriore trattamento sanzionatorio, in quanto espressione di una maggiore pericolosità [per la salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost.]“. Dunque, i limiti ponderali massimi di QMD, nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, erano pari a:
 1.      750 mg per la cocaina
2.      250 mg per l’eroina
3.      500 mg per la cannabis
Tuttavia, sempre in Sezioni Unite Biondi del 2012, il dato “quantitativo“ deve sempre essere congiunto con quello “qualitativo“; per cui, è “aggravato“ lo spaccio, lo smercio o la coltivazione di sostanze
1.      con un grado di purezza oltre il 50 % per la cocaina
2.      con un grado di purezza oltre il 25 % per l’eroina
3.      con un grado di purezza oltre il 5 % per la cannabis
Ora, incrociando x 2000, ex DM 11 aprile 2006, la QMD, le Sezioni Unite Biondi del 2012 qualificano “non ad uso personale“, ex Art. 75 TU 309/90, bensì “per finalità di spaccio penalmente rilevanti“ ex Art. 73 TU 309/90:
 1.      500 grammi di principio attivo per l’eroina (250 x 2000 = 500.000 mg = 500 grammi), equivalenti a 20.000 dosi medie singole da 25 mg cadauna
2.      1 Kg. di principio attivo per l’haschisch e la marjuana (500 x 2000 = 1.000.000 mg = 1 Kg.), equivalenti a 40.000 dosi medie singole da 25 mg cadauna
3.      1,5 Kg di principio attivo per la cocaina (750 x 2000 = 1.500.000 mg = 1,5 Kg.), equivalenti a 10.000 dosi medie singole da 150 mg cadauna )
E’ opportuno precisare, in ogni caso, che le Sezioni Unite Biondi del 2012 hanno predeterminato il criterio “quantitativo“, senza, tuttavia, dimenticare la altrettanto granitica basilarità della ratio “qualitativa“, come dimostra il cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/90 (“la pena è di trenta anni di reclusione, quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 [ovverosia le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre –o tagliate male– in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva]“). Come si nota, la menzione espressa, nel comma 2 Art. 80 TU 309/90, della lettera e) comma 1 Art. 80 TU 309/90 consente di unire la pericolosità tossicologica quantitativa a quella qualitativa, sempre nell’ottica del supremo principio costituzionale espresso nel comma 1 Art. 32 Cost. (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività […]“).
 Si consideri, comunque, che il dato ponderale non va ipostatizzato, ma contestualizzato all’interno della singola fattispecie processuale giudicanda. P.e., Cass., sez. pen. III, 47978/2016 invita il Magistrato del merito a valutare anche la qualità di sostanze eventualmente “tagliate male“, eppur smerciate in una determinata zona senza troppi scrupoli. Oppure, Cass., sez. pen. VI, 36209/2017 contestualizza alla luce dell’ottima e capillare organizzazione criminosa dello spaccio. Anche Cass., sez. pen. VI, 543/2016 invita il giudice a mettere in risalto “la grande ampiezza del mercato di destinazione“. Pure Cass., sez. pen. VI, 543/2016 reputa circostanza aggravante “il molto elevato numero dei tossicodipendenti interessati“. Dunque, il “criterio ponderale“ di Sezioni Unite Biondi del 2012 non va ipostatizzato, bensì contestualizzato. Ogni caso concreto ha peculiarità più o meno “aggravanti“ non limitabili al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Il Magistrato del merito deve sempre coniugare ratio quantitativa, ratio qualitativa e qualsivoglia altra circostanza concreta degna d’analisi e di approfondimento. Le Sezioni Unite Biondi del 2012 propongono un parametro algebrico non assolutizzabile e non assoluto.

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2. La situazione dopo le Sezioni Unite Biondi del 2012.

Di recente, molti Precedenti della Suprema Corte hanno ridimensionato le certezze assolute introdotte dalle Sezioni Unite Biondi del 2012. D’altra parte, non si può certo ignorare la precettività dirompente di Consulta 32/2014, la quale ha abrogato la L. 49/2006, dando reviviscenza al Sistema primigenio del 1990 in tema di stupefacenti. In special modo, svariate Sentenze della Cassazione hanno contestato il calcolo della QMD di canapa, poiché la formula 500 x 2000 = 1 Kg non tiene conto del fatto che Corte Costituzionale 32/2014 ha accolto la ratio della rinnovata differenziazione tra cannabinoderivati e, dal lato opposto, sostanze “pesanti“ quali l’eroina e la cocaina. A tal proposito, Cass., sez. pen. III, 1609/2015 ha rimarcato che, dopo Consulta 32/2014, le Sezioni Unite Biondi, risalenti a due anni prima, “non sono [più] coerenti con il ripristinato sistema penale degli stupefacenti, soprattutto laddove esse prevedono l’applicazione di un moltiplicatore identico per ogni tipo di droga, in maniera distonica rispetto ad una norma incriminatrice che è tornata ad assegnare risposte sanzionatorie differenti alle condotte relative alle droghe pesanti rispetto a quelle relative alle droghe leggere“.
 D’altra parte, nella Prassi quotidiana, il moltiplicatore e la QMD di Sezioni Unite Biondi del 2012 non è più in linea con un diffuso favor manifestato dalla Giurisprudenza di legittimità nei confronti della canapa, e ciò anche a prescindere da Corte Costituzionale 32/2014. Sezioni Unite Biondi reca un’intima ratio proibizionistica, in tema di droghe leggere, la quale non ha più séguito nei Precedenti della Cassazione, come dimostra il tentativo di rendere precettivamente automatico il comma 5 Art. 73 TU 309/90, in tema di “lieve entità“, nei confronti dell’haschisch e della marjuana.
Inoltre, Sezioni Unite Biondi, come censurato da Cass., sez. pen. III, 47978/2016, Cass., sez. pen. III, 14214/2017 e da Cass., sez. pen. IV, 36209/2017, ha erroneamente utilizzato la QMD delle droghe leggere contenuta nel DM 4 agosto 2006, che novellava il DM 11 aprile 2006, innalzando di 40 volte la dose media singola (25 mg). Tale DM 4 agosto 2006 è stato annullato dal TAR del Lazio, Sentenza n. 2487 del 21/03/2007 e la QMD è stata ripristinata al valore di 500 mg . Quindi, in definitiva, bisognerebbe rivisitare le Sezioni Unite Biondi del 2012, a causa dell’annullamento del DM 11 agosto 2006, portando a 2 Kg di principio attivo (puro fino al 5 %) il limite per la non configurabilità del comma 2 Art. 80 TU 309/90 relativamente alle fattispecie dell’haschisch e della marjuana. In effetti, tutto ciò premesso, ex comma 1 Art. 618 Cpp, Cassazione, sez. pen. IV, Ordinanza 10/19 settembre 2019, n. 38635 ha proposto alle Sezioni Unite il seguente quesito di legittimità: “se, con riferimento alle cc.dd. droghe leggere, la modifica del sistema tabellare, realizzata per effetto del DL 36/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 79/2014 imponga una nuova verifica, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90], in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa; oppure, mantengono validità, per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di QMD, ai sensi del comma 1 bis Art. 75 TU 309/90, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla Sentenza Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 36258, Biondi“.
 Secondo un orientamento minoritario, espresso in Cass., sez. pen. III, 1609/2015 (ripreso poi da Cass., sez. pen. III, 12532/2015), le Sezioni Unite Biondi del 2012 sono completamente superate, “in quanto esse si rapportano al sistema tabellare che […] la L. 49/2006 aveva introdotto nel TU 309/90, sostituendo alle originarie quattro tabelle, che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3), un’unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti […] [Dunque] la determinazione dei presupposti per l’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90] non può prescindere dalla mutata impostazione normativa […] Il nuovo quadro legislativo formatosi […] appare difficilmente compatibile con un’interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e, dunque, automatica dell’aggravante dell’ingente quantità“.
 Per il vero, chi redige dissente da Cass., sez. pen. III, 1609/2015, in tanto in quanto “l’interpretazione […] soltanto aritmetica e, dunque, automatica“ del comma 2 Art. 80 TU 309/90, nelle Sezioni Unite Biondi, si dimostrava e si dimostra assai comoda sotto il profilo operativo quotidiano. Con le Sezioni Unite Biondi del 2012, finalmente e dopo ventidue anni di incertezze esegetiche, il Magistrato del merito veniva a possedere una QMD algebricamente certa, che gli consentiva di oggettivizzare la propria discrezionalità, affrancandosi da parametri assurdi e idealistici come quello della saturazione del mercato locale. Pur con eccessivo (eccessivo ?, ndr) proibizionismo verso la cannabis, tuttavia, Sezioni Unite Biondi offrivano all’interprete una ratio matematico-ponderale, dunque non arbitraria. Quella che Cass., sez. pen. III, 1609/2015 definisce, con malcelato disprezzo, “un’ interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica“ era pur sempre l’unico approccio ermeneutico che toglieva il Magistrato del merito da aporie fastidiose e soggettivistiche. D’altronde, per esempio, la “law and economics“ statunitense impiega anch’essa parametri matematici che semplificano di molto il compito del Giurista. Il criterio ponderale di Sezioni Unite Biondi del 2012 arginava le troppe lacune ed antinomie che circondavano, dal 1990, la ratio della “ingente quantità“.
 Secondo un orientamento maggioritario, formatosi dopo la “rivoluzionaria“ Sentenza di Corte Costituzionale n. 32/2014, le Sezioni Unite Biondi del 2012 sono tutt’oggi applicabili e non contraddittorie. Infatti, in primo luogo, il DM 11 aprile 2006 e ss.mm.ii. non è mai stato abrogato e, anzi riscontra ancora un notevole successo precettivo presso la Giurisprudenza di merito. In secondo luogo, il moltiplicatore e la QMD predisposti per la cannabis non sono cifre casuali, bensì parametri adottati dal DM 11 aprile 2006 nella piena consapevolezza dei diversi effetti tossicologici manifestati dalle droghe leggere rispetto a quelle pesanti. Senz’altro, il DM 11 aprile 2006 può essere migliorato, ma, in ogni caso, esso differenzia, nella QMD, eroina, cocaina e cannabinoderivati, per i quali l’emivita e gli effetti sul cervello sono diversi. L’ overdose da oppiacei è quasi sempre letale, mentre l’intossicazione da THC segue dinamiche fisiologiche differenti; e, infatti, di ciò il DM 11 aprile 2006 tiene conto nello statuire la QMD.
 Per sgomberare il campo da ogni equivoco, Cass., sez. pen. IV, 15 novembre 2017, n. 55014 ha ribadito che, nelle Sezioni Unite Biondi del 2012, non mancano errori inopportuni, ciononostante, “in tema di stupefacenti, per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di QMD ai sensi del comma 1 bis Art. 75 TU 309/90, come modificato dalla L. 79/2014, […] al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90] […] mantengono validità i criteri basati [nelle Sezioni Unite Biondi] sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile [ex DM 11 aprile 2006]“. Pertanto, Cass., sez. pen. IV, 15 novembre 2017, n. 55014 ha provvidenzialmente fatto salva l’intatta precettività di Sezioni Unite Biondi del 2012.
 La Giurisprudenza di legittimità ha fortunatamente e lodevolmente proseguito nel consentire, presso le Giurisdizioni del merito, un equilibrato utilizzo di quei parametri ponderal-matematici che sanano la drammatica ed evidente lacunosità del testo originario del comma 2 Art. 80 TU 309/90. Anche a parere di chi scrive, cassare le Sezioni Unite Biondi del 2012 significherebbe ritornare a parametri arbitrari o vicini all’assurdo criterio della saturazione del mercato zonale degli stupefacenti. Pur con taluni difetti, la ratio algebrica funziona e copre, soprattutto, la più che ventennale inerzia del Legislatore. Del resto, pure Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, Polito fissa il seguente principio di Diritto, ex comma 1 Art. 618 Cpp: “a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti, dal DL 36/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 79/2014, mantengono validità i criteri fissati dalla Sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dal comma 2 Art. 80 TU 309/90 [e, con riferimento alle cc.dd. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 Kg di principio attivo]“.

3. Le Motivazioni di Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, Polito.

Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, Polito si dimostra, da subito, negativamente critica nei confronti di Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176. Tale Precedente della III Sezione aveva aspramente attaccato Sezioni Unite Biondi del 2012, ritenute anacronistiche e superate a seguito di Consulta 32/2014, la quale aveva riaperto la perenne diatriba circa la distinzione o, viceversa, la non distinzione tra sostanze pesanti e sostanze leggere. Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, Polito si schiera a favore della ratio ponderale introdotta nel 2012. Anzi, Sezioni Unite Polito del 2020 elogiano l’ottima funzionalità di Sezioni Unite Biondi del 2012, in tanto in quanto “il passaggio dal generico principio di Diritto della Sentenza Primavera al criterio aritmetico, elaborato dalla Sentenza Biondi, non era stato in alcun modo né originato né influenzato dai mutamenti normativi che avevano in quegli anni interessato il testo dell’Art. 73 TU 309/90, né alcun condizionamento era derivato dall’intervenuta classificazione di tutte le sostanze stupefacenti nell’unica tabella prevista dalla L. 49/2006. Alla base dei principi statuiti dalla Sentenza Biondi vi era stata, unicamente, l’avvertita necessità di elaborare un’interpretazione del comma 2 Art. 80 TU 309/90 [in tema di ingente quantità] maggiormente aderente al principio costituzionale di determinatezza“.
 Anzi, Sezioni Unite Polito del 2020 nega che il criterio ponderale sia legato alla differenziazione, re-introdotta dalla L. 49/2006, tra droghe leggere e droghe pesanti, ammesso e non concesso che esistano sostanze “leggere“. D’altra parte, nella scelta del moltiplicatore e della QMD, Sezioni Unite Biondi del 2012, alla luce del DM 11 aprile 2006, hanno statuito una QMD di haschisch e di marjuana ponderalmente superiore alla QMD dell’eroina e della cocaina; ciò è sintomatico della consapevolezza, nel Precedente in questione, della minore tossicità del THC rispetto all’oppio ed alla cocaina. Sezioni Unite Biondi del 2012, a parere di Sezioni Unite Polito del 2020, prescindeva e prescinde dalla traboccante sapienza radical-chic degli antiproibizionisti, giacché la QMD presuppone, nel DM 11 aprile 2006, competenze medico-forensi tenute nel giusto conto all’interno del meccanismo del parametro ponderale. Si tratta di cifre ben calate nel contesto della ratio suprema della tutela della salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost. . In effetti, Consulta 32/2014 ha stravolto la gran parte del TU 309/90, ma non ha inficiato la bontà precettiva del DM 11 aprile 2006. Quanto, poi, al datato ed inutile criterio della saturazione del mercato, esso, secondo Sezioni Unite Polito 2020, “non si è mai peritato di indicare una valida alternativa ermeneutica al criterio [numerico] individuato dalla Sentenza Biondi, limitandosi ad assegnare genericamente al giudice di rinvio la ricostruzione di un criterio alternativo, così tornando a rendere vaga una norma elastica [il comma 2 Art. 80 TU 309/90] alla quale l’interpretazione sistematica delle Sezioni Unite [nel 2012] ha dato concretezza e determinatezza“.
 Sezioni Unite Polito 2020, nel difendere l’ interpretazione algebrica del comma 2 Art. 80 TU 309/90, ribadisce più e più volte, nelle proprie Motivazioni, che la ratio ponderale non è per nulla influenzata o influenzabile dalla distinzione o dalla non distinzione tra sostanze “dure“ e sostanze “leggere“. Il vero problema è e rimane la lacunosità, de jure condito, del comma 2 Art. 80 TU 309/90.
Quanto, poi, all’erroneo impiego dei valori di cui all’abrogato DM 4 agosto 2006, Cass., sez. pen. III,  28 settembre 2016, n. 47978 ha elevato il limite di QMD, per la canapa, a 2 Kg anziché 1 Kg, ma tale Precedente del 2016 ha giustamente reputato di non stravolgere le Sezioni Unite Biondi del 2012, nel nome di un piccolo e marginale errore di calcolo. L’impianto generale deve rimanere intatto o, se necessario, aggiornato periodicamente. Del pari, Sezioni Unite Polito del 2020 ha qualificato come “marginale“ il computo erroneamente effettuato sulla base del DM 4 agosto 2006 (“l’ evidente errore di lettura del DM quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non può inficiare in alcun modo l’accertamento empirico delle quantità rilevanti [ex comma 2 Art. 80 TU 309/90] effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una correzione dei fattori di calcolo“)

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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